Grazie alla compensazione tra plusvalenze e minusvalenze č possibile conseguire una riduzione dell'importo delle imposte da versare.
Alla chiusura dell’anno fiscale, la gestione attenta dei guadagni e delle perdite nei fondi di investimento rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ottimizzare la pressione fiscale e la performance complessiva del portafoglio.
Il sistema italiano di tassazione sugli strumenti finanziari distingue tra diverse categorie di proventi: redditi di capitale (come interessi, dividendi, cedole, rendite distribuite) e redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze da cessione di strumenti finanziari). Le plusvalenze, cioè i guadagni derivanti dalla vendita di titoli, obbligazioni, fondi comuni o altri strumenti finanziari, sono generalmente soggette a un’aliquota del 26%. Fanno eccezione i titoli di Stato italiani e quelli sovranazionali, che prevedono una tassazione ridotta al 12,5%. Analoghi criteri si applicano ai fondi comuni d’investimento, le cui rendite e plusvalenze sono normalmente tassate al 26%, ridotta nella quota investita in titoli pubblici. I PIR (Piani Individuali di Risparmio) rispettano un regime particolarmente agevolato, andando incontro all’esenzione totale dalle imposte su capital gain, cedole e dividendi, previa osservanza di specifici vincoli. Su ogni tipo di strumento detenuto in portafoglio, inoltre, grava l’imposta di bollo dello 0,2% sul valore di mercato.
Nel corso dell’anno, l’alternanza tra guadagni (plusvalenze) e perdite (minusvalenze) è un aspetto fisiologico della gestione finanziaria. La compensazione tra i due consente una pianificazione fiscale mirata alla riduzione dell’imponibile. In base all’articolo 67 del TUIR, le minusvalenze rientrano nei redditi diversi di natura finanziaria: possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze future e, in alcuni casi particolari, anche quelle realizzate all’interno dello stesso anno fiscale.
La compensazione ha regole stringenti: è ammessa solo tra redditi della stessa natura, ossia minusvalenze generate su azioni, obbligazioni, ETC o certificates possono essere impiegate unicamente per abbattere plusvalenze derivanti da strumenti analoghi. Per esempio, i guadagni da fondi comuni o ETF, che sono considerati redditi di capitale e non diversi, non possono essere compensati con perdite fiscalmente riportate.
È importante specificare, inoltre, che le minusvalenze possono essere riportate a compensazione per un periodo massimo di quattro anni solari successivi a quello di realizzazione: lo zainetto fiscale, disponibile sulle piattaforme bancarie in regime amministrato, permette all’investitore di monitorare ed utilizzare questi crediti d’imposta in tempo utile.
La gestione delle imposte sugli investimenti varia in funzione del regime fiscale adottato. Nel regime amministrato, la banca o la SIM agisce da sostituto d’imposta e compensa automaticamente plusvalenze e minusvalenze, senza che sia necessario intervenire nella dichiarazione dei redditi. Nel regime dichiarativo, l’onere della compensazione ricade invece direttamente sull’investitore, il quale deve compilare il quadro RT della propria dichiarazione fiscale, documentando le perdite e conservando le certificazioni degli intermediari finanziari.
Se si possiedono minusvalenze “in zainetto” presso una banca e si decide di trasferire gli asset a una nuova banca, è fondamentale richiedere la certificazione delle minusvalenze (art. 6, comma 5, D.Lgs. 461/97) per mantenere il diritto alla compensazione. In regime dichiarativo, il quadro RT del modello redditi rappresenta lo strumento normativo preposto al riconoscimento e all’utilizzo di tali crediti fiscali.
I fondi comuni di investimento (OICR) presentano una tassazione sostitutiva sulle rendite e sui capital gain: la regola generale prevede il 26% su proventi e plusvalenze, variabile solo per lae quota di portafoglio investita in titoli di Stato. Le distribuzioni periodiche (cedole, dividendi) dei fondi comuni sono trattate come redditi di capitale, su cui non è mai possibile effettuare la compensazione fiscale con minusvalenze. Solo le plusvalenze da cessione di quote possono generare redditi diversi in casi particolari e risultare, quindi, compensabili. Tuttavia, la normativa limita severamente le possibilità di utilizzo delle minusvalenze, specialmente quando si tratta di fondi armonizzati o ETF, motivo per cui la pianificazione preventiva – in ottica di allocazione degli asset – assume ancora maggiore importanza.
L’ottimizzazione fiscale degli investimenti si fonda sulla conoscenza delle diverse tipologie di strumenti e sullo sfruttamento di agevolazioni e scadenze. In concreto, alcune best practice attuabili a fine anno comprendono:
Per visualizzare con chiarezza i meccanismi fiscali di gestione di guadagni e perdite, si riportano alcuni esempi pratici di compensazione: