Il lavoratore con contributi obbligatori non versati dal datore di lavoro pu versarli allInps, anche se sono prescritti, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia per quei periodi: i chiarimenti
Nel contesto previdenziale italiano, la possibilità di riscattare periodi di lavoro privi della relativa copertura contributiva rappresenta una tematica di particolare interesse. Tale facoltà assume ulteriore rilevanza quando il lavoratore si accorge, spesso tardivamente, che il proprio datore di lavoro non ha provveduto al versamento degli oneri dovuti all’INPS. Con il trascorrere dei termini previsti dalla normativa, molti di questi contributi risultano “prescritti”, cioè non più recuperabili attraverso le procedure ordinarie. Per far fronte a questa situazione, la legge prevede uno strumento specifico: la costituzione della rendita vitalizia.
Fino al recente intervento legislativo, la disciplina relativa al riscatto dei periodi contributivi omessi e prescritti prevedeva limiti temporali ben definiti. In particolare, il datore di lavoro poteva regolarizzare i contributi non versati mediante la costituzione di rendita vitalizia, ma solo entro dieci anni dalla scadenza del termine per il versamento. Anche il lavoratore disponeva di una possibilità sostitutiva, esercitabile entro un ulteriore termine decennale dalla maturazione della prescrizione.
Il sistema presentava così una scansione ben precisa:
Con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, l’Inps ha spiegato, infatti, che il lavoratore che ha periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all’Inps, anche dopo la prescrizione, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia relativamente a quei periodi.
Permette, infatti, previa esibizione di prove certe, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.
Si tratta, dunque, dello strumento per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni pensionistici per il lavoratore e che può essere richiesto non solo dal datore di lavoro.
La disciplina aggiornata individua una platea di potenziali richiedenti ampia e trasversale. Possono fare domanda di costituzione della rendita vitalizia:
Il procedimento per il riscatto dei contributi previdenziali prescritti prevede la presentazione di una domanda formale all’INPS, telematicamente attraverso i servizi online dell’Istituto o tramite patronato. Alla domanda deve essere allegata una documentazione che attesti:
Il provvedimento viene concluso, salvo casi eccezionali, entro 85 giorni dalla presentazione e prevede la notifica dell’accoglimento e delle modalità di pagamento dell’onere di riscatto. Gli eventuali ricorsi amministrativi e giudiziali seguono la prassi ordinaria descritta dal regolamento INPS.
L'importo da versare per ottenere il riconoscimento dei periodi contributivi prescritti è calcolato applicando le regole previste all’epoca del periodo da riscattare:
Periodo di riferimento | Metodo applicato |
Fino al 1995 | Sistema retributivo |
Dal 1996 (o dal 2012, secondo l’anzianità) | Sistema contributivo |
Nel sistema retributivo, l’onere è determinato calcolando la differenza tra la pensione con e senza i periodi riscattati, moltiplicata per il coefficiente di riserva matematica.
Nel sistema contributivo, invece, si applica l’aliquota vigente nella gestione di riferimento alla retribuzione imponibile nei 12 mesi precedenti la domanda. Il costo può essere rilevante; ad esempio, con una retribuzione annua di 30.000 euro, il riscatto di un anno di contribuzione può costare circa 7.300 euro, su cui spesso opera una deducibilità fiscale. Il versamento dell’onere può avvenire in un’unica soluzione o tramite rateizzazione, ove consentito, senza interessi per un massimo di 12 anni.
Va sempre ricordato che l’onere di riscatto resta interamente a carico del lavoratore quando questo esercita la facoltà secondo il nuovo comma.