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Controlli criptovalute Agenzia delle Entrate: su cosa vengono fatti, per quali anni e in che modo

di Marianna Quatraro pubblicato il
Anni controlli fiscali

L'Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle criptovalute, analizzando obblighi di dichiarazione, criteri di verifica, anni interessati, normative dal 2023 al 2025 e possibili sanzioni.

Negli ultimi anni la crescita delle cripto-attività e la loro diffusione tra privati, imprese e professionisti hanno portato l'Agenzia delle Entrate a sviluppare sistemi di controllo sempre più sofisticati per monitorare le operazioni legate a Bitcoin, Ethereum, token e altre valute digitali. A partire dal 2023, l'attenzione dell'amministrazione fiscale italiana nei confronti di wallet, exchange e piattaforme di scambio si è intensificata sia per contrastare l'evasione, sia per assicurare la compliance alle nuove disposizioni normative introdotte a livello nazionale e comunitario.

L'Agenzia delle Entrate oggi dispone di strumenti digitali e algoritmici avanzati in grado di incrociare dati bancari, segnalazioni di gestori, informazioni estere e movimenti on-chain, con l'obiettivo di individuare i soggetti non in regola. È importante sottolineare che non tutte le operazioni in criptovalute configurano reddito imponibile: molti controlli infatti si basano su presunzioni che possono essere contestate in sede di verifica oppure ridimensionate grazie a una documentazione puntuale. La tendenza per il triennio 2023-2025 è verso una efficace integrazione tra normativa dedicata, sistemi di monitoraggio digitale e il potenziamento del contraddittorio con il contribuente, come illustrato nel quadro normativo e operativo che segue.

Quadro normativo per la tassazione delle cripto-attività

Il periodo che va dal 2023 al 2025 ha visto una svolta per la regolamentazione fiscale delle cripto-attività, sancita dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto nel TUIR la categoria delle “cripto-attività” ai fini tributari. La normativa considera ora tutte le rappresentazioni digitali di valore trasferibili e archiviate su blockchain (compresi token, NFT, stablecoin) equiparate a una specifica forma di attività finanziaria. Tra le principali novità normative introdotte:

  • Aliquota del 26% sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche e soggetti assimilati fuori attività d'impresa per gli anni d'imposta 2023-2025. Dal 2025 viene eliminata la franchigia di esenzione dei primi 2.000 euro di plusvalenze.
  • Dall'anno fiscale successivo, si prevede l'aumento dell'aliquota al 33% su tutte le plusvalenze generate da cripto diverse dalle stablecoin ancorate all'euro. Per queste ultime, si mantiene il 26%.
  • Obbligo di dichiarazione nel Quadro RW per tutte le cripto-attività detenute, a prescindere dal luogo di custodia: sia wallet personali che piattaforme estere e nazionali.
  • Imposta patrimoniale del 2 per mille (0,2%) sul valore delle cripto-attività al 31 dicembre, versata come IVAFE se detenute all'estero, oppure imposta di bollo se presso intermediari italiani.
  • Regimi di affrancamento e rivalutazione: possibilità di pagare imposte ridotte (14% nel 2023, 18% nel 2025) per “rivalutare” il valore delle cripto già detenute, allineando così la base imponibile ai valori di mercato dell'inizio d'anno.
  • Decadenza delle vecchie franchigie e assimilazione piena delle cripto-attività a strumenti finanziari per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio e l'applicazione di sanzioni.
La normativa prevede inoltre nuove forme di collaborazione internazionale per lo scambio di informazioni su transazioni in cripto, in linea con la direttiva europea DAC8 e CARF dell'OCSE, operative dal 2026 ma già di riferimento nell'approccio dei controlli italiani per il triennio considerato.

Obblighi di dichiarazione e comunicazioni dei gestori di cripto-assets

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività devono rispettare obblighi di dichiarazione nei periodi 2023-2025. Di seguito si riporta una sintesi degli adempimenti e delle responsabilità sia per i possessori che per i gestori:

  • Quadro RW: è obbligatorio indicare ogni posizione in cripto-attività, specificando il valore di mercato in euro al 31 dicembre o al termine del possesso. L'obbligo si estende alla detenzione su wallet hardware, exchange esteri o piattaforme italiane, salvo casi di monitoraggio già effettuato da intermediario assimilato a sostituto d'imposta.
  • Imposta patrimoniale 0,2%: va calcolata e versata autonomamente per cripto detenute oltreconfine, mentre per le posizioni presso exchange e broker italiani può essere trattenuta dall'intermediario (bollo finanziario).
  • Dichiarazione delle plusvalenze/compensi: ogni operazione di cessione, scambio crypto-fiat, conversione crypto-crypto che genera profitti deve essere dichiarata, indicando i relativi costi di acquisto (applicazione del criterio LIFO) e il valore di realizzo. Per professionisti e imprese, i compensi in crypto vanno dichiarati e valorizzati in euro alla data del ricevimento.
  • Comunicazioni degli operatori: dal 2023 le piattaforme crypto iscritte presso OAM e, dal 2026, i CASP regolamentati dal regolamento MiCA, devono segnalare annualmente i dati dei clienti e i movimenti di valore. Per le movimentazioni superiori a determinate soglie (5.000 Euro in entrata/uscita con l'estero) sono obbligatorie specifiche reportistiche all'Agenzia delle Entrate e UIF.
  • Regolarizzazione e sanatorie: sono previsti istituti di ravvedimento operoso e opportunità periodiche di regolarizzazione (“emersione”) per dichiarazioni pregresse o valori non monitorati, con sgravi sulle sanzioni se la regolarizzazione è spontanea e tempestiva.
Le sanzioni sono severe sia per l'omessa dichiarazione dei redditi di natura finanziaria da cripto, sia per la mancata indicazione nel quadro RW: si va dal 3% al 15% del valore per l'omesso monitoraggio, dal 90% al 180% dell'imposta evasa per plusvalenze non dichiarate, fino a conseguenze penali in caso di superamento delle soglie di reato tributario.

Sistemi di incrocio dati e criteri di selezione dei controlli fiscali

L'Agenzia delle Entrate nel periodo 2023-2025 basa i suoi sistemi di selezione dei controlli su algoritmi, data mining e incroci tra banche dati. Queste tecnologie permettono di rilevare anomalie tra dichiarazioni dei contribuenti, dati forniti dagli operatori di cripto-assets, segnalazioni internazionali, flussi bancari e movimenti on-chain.

  • Incrocio tra dichiarazioni e dati operatore: le informazioni comunicate dagli exchange (italiani o internazionali, tramite DAC8) vengono raffrontate con quanto dichiarato nel quadro RW, nei quadri delle plusvalenze e con i valori patrimoniali dichiarati.
  • Controlli su movimenti bancari e finanziari: sistemi come Ve.Ra. e Serpico consentono di tracciare bonifici da e verso exchange, versamenti ingiustificati, uscite verso IBAN esteri riconducibili a piattaforme crypto. In mancanza di una giustificazione oggettiva, i movimenti sono presunti redditi non dichiarati.
  • Segnalazioni antiriciclaggio e UIF: i gestori di servizi sono tenuti a trasmettere segnalazioni di operazioni sospette, anche per importi inferiori ai 5.000 euro se il profilo dell'operazione è ritenuto a rischio. Queste segnalazioni alimentano le analisi di rischio fiscali e possono innescare verifiche incrociate su più annualità.
  • Algoritmi predittivi ed evasometro: i controlli sono spesso guidati da indicatori statistici che segnalano scostamenti tra capacità di spesa, incremento patrimoniale e redditi dichiarati, con elevata attenzione a operazioni crypto non giustificate dall'attività lecita pregressa.
  • Miro incrocio con banche dati estere e CRS: la partecipazione dell'Italia agli scambi internazionali di informazioni permette di far emergere, tramite CARF e DAC8, wallet e asset digitali detenuti su piattaforme estere o tramite fiduciarie.
La selezione dei soggetti da sottoporre a controllo avviene prevalentemente su parametri di rischio calibrati su volume delle operazioni, ripetitività anomala dei flussi, omissioni dichiarative e segnalazioni di comportamento irregolare. Il ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale consente di individuare anche schemi di elusione innovativi o triangolazioni internazionali.

Anni di riferimento e priorità delle verifiche fiscali sulle criptovalute

Le annualità su cui si concentrano i controlli tra 2023 e 2025 sono, di regola, quelle ancora accertabili secondo i termini di decadenza (generalmente cinque anni dall'anno di presentazione della dichiarazione), ma l'attenzione prioritaria da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda:

  • Anni d'imposta 2023-2025: oggetto di controlli sistematici per la piena efficacia della nuova disciplina fiscale e degli obblighi di dichiarazione/monitoraggio delle cripto-attività.
  • Annualità precedenti al 2023: i controlli residuali vengono attivati in presenza di operazioni rilevanti non dichiarate, specialmente se i dati emergono da segnalazioni di operatori o da scambi di informazioni internazionali. Il legislatore ha previsto per alcune situazioni ravvedimenti e regolarizzazioni agevolate per i periodi sino al 2021, ma per le omissioni pregresse i controlli su queste annualità risultano ancora molto vigorosi nelle ipotesi di mancata regolarizzazione da parte dei contribuenti.
  • Situazioni di rischio specifico: viene data priorità a soggetti con ingenti flussi in entrata o uscita da exchange esteri, strutturazione di attività tramite società veicolo, utilizzo di più intermediari con scarsa tracciabilità, o presenza di movimenti in valuta virtuale segnalati da autorità estere nell'ambito del quadro di cooperazione internazionale CRS e DAC.
  • Omissioni nel quadro RW: particolare attenzione è riservata alle situazioni in cui non risultino dichiarati wallet esteri (o valori significativi detenuti tramite piattaforme non italiane) e la provenienza delle somme non sia giustificata da precedenti dichiarazioni in Italia.
Le priorità di intervento seguono inoltre il principio di maggiore entità degli importi e della ricorrenza delle anomalie: i controlli più puntuali vengono condotti sui contribuenti risultati già oggetto di segnalazioni multiple o su cui gravano importi potenzialmente oggetto di evasione superiore alle soglie penali.

Come opera l'Agenzia delle Entrate sulle criptovalute

Il processo di verifica delle posizioni in cripto-attività avviene in più fasi, che possono coinvolgere anche la Guardia di Finanza, e prevede:

  • Fase di selezione algoritmica: automatismi, data mining e segnalazioni portano all'individuazione di anomalie e profili a rischio, che vengono passati al vaglio di funzionari dell'Ufficio.
  • Fase di pre-verifica: l'Agenzia invia lettere di compliance o richieste di chiarimenti, dettagliando i motivi della segnalazione (bonifici da/per exchange, mancata compilazione quadro RW, incoerenze tra plusvalenze dichiarate e dati forniti dall'operatore, ecc.).
  • Contraddittorio preventivo: la normativa impone un contraddittorio effettivo, in cui il contribuente può presentare documenti giustificativi (estratti exchange, report delle piattaforme, ricostruzione storica delle operazioni, prove del costo di acquisto o giacenza, spiegazioni sulla natura dei movimenti).
  • Accertamento formale: in caso di mancato chiarimento, l'Agenzia può emettere avviso di accertamento recuperando le imposte su plusvalenze presunte, imponendo sanzioni per omessa dichiarazione di redditi e/o omessa segnalazione di attività estere, e avviando la procedura di riscossione coattiva. In caso di mancate risposte, il rischio è che ogni prelievo venga presumibilmente considerato reddito, salvo prova contraria analitica.
  • Utilizzo di indagini bancarie e accessi presso i contribuenti: nei casi più delicati, l'autorità può accedere ai dispositivi informatici del contribuente, richiedere informazioni a banche ed exchange, e avvalersi di software di tracciamento blockchain per collegare indirizzi wallet ai soggetti verificati.
  • Poteri istruttori e collaborazione internazionale: operazioni non giustificate, flussi transfrontalieri e triangolazioni estere sono oggetto di attenzione anche grazie alle banche dati DAC8/CARF, incrociando dati provenienti da operatori UE e extra-UE.
Durante la procedura di verifica il contribuente deve essere in grado di dimostrare l'origine e la natura lecita delle operazioni contestate: la mancata produzione di documentazione oggettiva o la presenza di errori/automatismi non contestati conducono spesso all'irrogazione di sanzioni e alla presunzione di evasione. La difesa efficace, alla luce delle novità introdotte, parte dalla collaborazione e dalla ricostruzione documentale di ogni operazione significativa.

Sanzioni fiscali e strumenti di definizione agevolata

Le conseguenze delle violazioni accertate nei controlli sulle cripto-attività tra 2023 e 2025 possono essere molto pesanti, con effetti sia sul piano tributario che, per i casi più gravi, penale. Le sanzioni previste sono diversificate in base alla natura dell'irregolarità:

  • Sanzioni amministrative: per l'omessa compilazione del quadro RW si applicano sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato (6-30% per fondi in paesi “black list”), mentre per l'omessa/impropria dichiarazione di plusvalenze la sanzione è dal 90% al 180% dell'imposta evasa. Sono possibili riduzioni importanti mediante ravvedimento operoso tempestivo.
  • Sanzioni penali: se i valori oggetto di evasione superano le soglie di punibilità (imposta evasa oltre 100.000 € e/o redditi sottratti superiori al 10% del dichiarato o 2.000.000 €), si può incorrere nei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, con rischio di reclusione. Pagamenti tempestivi (ravvedimento) e definizione con adesione prima dell'apertura del dibattimento penale possono escludere la punibilità.
  • Recupero e riscossione coattiva: le somme contestate sono sottoposte a riscossione forzata, con rischi di iscrizione a ruolo, fermo di beni e pignoramento dei rapporti bancari. L'esito dell'accertamento può avere effetti rilevanti anche sulla posizione patrimoniale se non viene impugnato o definito in modo bonario.
  • Definizione agevolata: la normativa consente l'accertamento con adesione, la conciliazione e la rottamazione delle cartelle per i debiti fino al 2023, con possibilità di riduzioni delle sanzioni e dilazioni di pagamento. Per i soggetti che aderiscono a istituti di concordato preventivo biennale, inoltre, sono previste modalità rafforzate di ravvedimento speciale e sospensione temporanea dei termini di accertamento.
Una difesa efficace si fonda su una tempestiva ricostruzione delle operazioni, la produzione in contraddittorio di prove chiare sulla natura delle transazioni e, in caso di errore o omissione non intenzionale, la tempestiva regolarizzazione tramite strumenti di compliance o accordo con l'Amministrazione.


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