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Controlli sui conti correnti per accertamenti fiscali, la Corte Ue chiede allo Stato di limitarli

di Marianna Quatraro pubblicato il
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La Corte Ue richiama l'Italia: i controlli fiscali sui conti correnti dei contribuenti violano il diritto alla privacy

Le modalità di accesso ai dati bancari nel contesto dei controlli fiscali italiani sono recentemente diventate oggetto di attenzione internazionale, a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha evidenziato criticità nel sistema italiano. L’ingerenza dello Stato nell’ambito patrimoniale dei cittadini è stata giudicata ampia, soprattutto per la mancanza di garanzie procedurali effettive a tutela della riservatezza e dei diritti dei contribuenti. Nel contesto di rilievo crescente del tema privacy, la pronuncia della Corte ha innescato un acceso dibattito sull’adeguatezza delle tutele offerte dall'ordinamento interno.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: diritto alla vita privata e difetti delle garanzie procedurali

Con una sentenza pubblicata l’8 gennaio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che l'accesso ai dati bancari per fini fiscali non garantisce un adeguato bilanciamento tra interessi pubblici e tutela della vita privata dei cittadini. Il caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia ha messo in luce la vulnerabilità dei controlli fiscali sui conti correnti come 'invasione' della vita privata, sottolineando come l’assenza di garanzie procedurali efficaci come una violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.

Nel dettaglio, la Corte ha sottolineato che l’acquisizione di informazioni bancarie rappresenta un’interferenza significativa nella sfera privata non solo patrimoniale, ma anche personale e, in alcuni casi, professionale. Secondo i giudici europei, il quadro legislativo italiano si limita a fornire una base generica e ampia per le indagini finanziarie, demandando molta discrezionalità all’amministrazione finanziaria, senza definire in modo stringente le condizioni di legittimità e proporzionalità di tali interventi. Né la legge italiana, né le circolari amministrative, hanno introdotto vincoli puntuali o forme di controllo giurisdizionale effettivo, lasciando così i contribuenti privi di effettivi strumenti di prevenzione e contestazione delle misure invasive.

La Corte ha poi osservato che i rimedi messi a disposizione dall’ordinamento italiano non sono tempestivi: la possibilità di ricorrere al giudice si concretizza solo successivamente all’adozione di atti impositivi, spesso lontani nel tempo rispetto all’avvio e alla conclusione dell’indagine finanziaria. Tutto ciò determina, secondo Strasburgo, un livello di protezione insufficiente contro arbitrarietà e abusi, con il rischio che la raccolta di dati ecceda quanto necessario e tutelato dal diritto europeo.

I casi concreti e la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria

Nel procedimento deciso dalla Corte di Strasburgo, sono emerse situazioni emblematiche relative a come l’amministrazione finanziaria abbia esercitato in modo ampio e poco trasparente i propri poteri. I ricorrenti, tra cui un commercialista, si sono visti notificare dagli istituti bancari la trasmissione dei loro dati al fisco, senza mai ricevere un’informativa preventiva chiara sulle motivazioni specifiche dell’accesso o sulle garanzie disponibili.

Questa assenza di trasparenza e motivazione ha portato a percepire le verifiche fiscali come strumenti poco bilanciati e, in qualche misura, imprevedibili. L'ingresso del fisco nella sfera patrimoniale privata si è quindi verificato senza che i destinatari avessero possibilità di intervenire, prevenire, o contestare nel merito l’attività di raccolta dati. Anche i casi portati all’attenzione dei giudici evidenziano come i criteri utilizzati per giustificare tali indagini non fossero sempre chiari, lasciando ampi margini all'iniziativa soggettiva dell’ente accertatore.

La Corte ha anche messo in luce come, in assenza di un controllo indipendente o giudiziario, il rischio di arbitrarietà nella selezione e nella portata dei dati acquisiti risulti molto elevato. La discrezionalità lasciata alle autorità competenti, non delimitata da obblighi normativi dettagliati o da un sistema di autorizzazioni puntuali e motivate, si traduce in una tutela debole per il diritto alla riservatezza dei cittadini.

Applicabilità dell’articolo 8 CEDU e valutazione dell’interferenza

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che le informazioni bancarie acquisite nel corso di controlli fiscali costituiscono dati personali, che ricadono a pieno titolo nell’ambito di protezione garantito dall’articolo 8 CEDU. Questo significa che l’ingerenza statale, per essere legittima, deve rispettare i principi di legalità, legittimità e proporzionalità.

Sotto il profilo della legalità, Strasburgo ha specificato che le norme interne devono essere chiare, accessibili e prevedibili. È stato evidenziato come le attuali disposizioni italiane si limitino a un richiamo generico alle esigenze di verifica fiscale, senza dettagliare presupposti, limiti e garanzie sulle modalità di intervento dell’amministrazione.

Dal punto di vista sostanziale, la Corte EDU ha ribadito che qualsiasi interferenza nella vita privata deve essere prevista da una legge di sufficiente qualità e dotata di criteri vincolanti volti a prevenire interpretazioni arbitrarie. Nel caso italiano, queste caratteristiche sono risultate carenti, poiché né la legge né le circolari amministrative assicurano garanzie procedurali né prescrivono un obbligo motivazionale stringente per l’autorizzazione delle indagini. In assenza di un controllo indipendente, l’interferenza non può essere considerata giustificata secondo i canoni della CEDU.

Le richieste della Corte UE allo Stato italiano: quali limiti e nuove garanzie introdurre

La sentenza di Strasburgo rappresenta un punto di svolta per il sistema di indagini fiscali in Italia. La Corte europea ha identificato criticità sistemiche nel funzionamento della normativa nazionale, chiedendo l’adozione di misure generali di riforma mirate a prevenire il ripetersi di violazioni simili nel futuro.

Le richieste principali rivolte allo Stato italiano prevedono:

  • Definizione di criteri normativi chiari e vincolanti: la legge interna dovrà stabilire condizioni precise per l’accesso ai dati bancari, limitando la discrezionalità amministrativa a casi rigorosamente predeterminati.
  • Introduzione di obblighi motivazionali stringenti: ogni richiesta di accesso ai dati dovrà essere accompagnata da una motivazione dettagliata che ne giustifichi la necessità e la proporzionalità.
  • Istituzione di controlli indipendenti o giudiziari: dovrà essere previsto un riesame delle misure, da parte di organi autonomi e imparziali, sia in via preventiva che successiva.
  • Tempestività degli strumenti di tutela: le procedure di contestazione dovranno essere accessibili già nella fase iniziale delle indagini e non solo a seguito dell’adozione di atti impositivi definitivi.

Effetti pratici: ricadute operative sui controlli fiscali e impatto su contribuenti e professionisti

L’effetto immediato della pronuncia di Strasburgo è una profonda revisione degli equilibri tra poteri dell’Agenzia delle Entrate e tutele dei cittadini. In attesa di un adeguamento legislativo, le autorità fiscali dovranno esercitare maggiore cautela nell’avviare accertamenti invasivi, adottando criteri più trasparenti e documentati.

Per i contribuenti, si prefigura una prospettiva di maggiore trasparenza e prevedibilità nei rapporti con il fisco: le richieste di accesso ai dati dovranno essere motivate e comunicabili nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge. La nuova impostazione impatterà sensibilmente anche sull’attività dei professionisti, come commercialisti e consulenti fiscali, che potranno invocare procedure più chiare e garanti della riservatezza dei dati dei propri assistiti.

Per quanto riguarda l’apparato amministrativo, sarà necessario adeguare le circolari e le prassi a nuovi standard di controllo interno, assicurando una verifica costante del rispetto delle forme e dei limiti imposti. Sul piano dei rapporti internazionali, infine, si rende necessario un migliore coordinamento con la normativa UE sulla cooperazione fiscale e sulla protezione dei dati, affinché lo scambio di informazioni studiato per contrastare l’elusione non si traduca in indebita compressione dei diritti dei cittadini.

In sintesi, l’intervento della Corte europea obbliga a una riformulazione strutturale delle regole e delle procedure, con effetti estesi che interessano l’operatività quotidiana dell’amministrazione finanziaria, la posizione dei contribuenti e la gestione delle



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