Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Corso di formazione sicurezza sul lavoro, nuove regole e obblighi 2025 con Accordo Stato-Regioni in vigore

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Formatori certificati e monitoraggio con

Il cambiamento piů importante riguarda i datori di lavoro, anche quelli che non svolgono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, cambia il quadro normativo relativo alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento sostituisce e unifica i precedenti accordi in materia. La finalità è elevare la qualità dei percorsi formativi, rendere più efficace la trasmissione delle competenze e potenziare i sistemi di verifica. Le modifiche toccano ogni livello della gerarchia aziendale: dai lavoratori semplici ai preposti, dai dirigenti fino agli stessi datori di lavoro. Un passaggio che ogni organizzazione è ora chiamata a recepire entro il termine del periodo transitorio fissato in 12 mesi. Vediamo meglio:

  • Obblighi formativi per datori, dirigenti e preposti
  • Ambienti a rischio, nuove attrezzature e tematiche emergenti
  • Formatori certificati e monitoraggio continuo

Obblighi formativi per datori, dirigenti e preposti

Il cambiamento più importante riguarda i datori di lavoro, anche quelli che non svolgono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questi ultimi saranno obbligati a frequentare un corso di almeno 16 ore, strutturato su moduli che integrano conoscenze teoriche e casi pratici, con un aggiornamento quinquennale della durata minima di sei ore. Viene dunque riconosciuta l'importanza del datore come soggetto attivo nel sistema di prevenzione aziendale, superando l'impostazione puramente delegante del passato.

Per quanto riguarda i preposti, la formazione iniziale viene estesa da otto a dodici ore, con modalità erogative che comprendono sia la presenza fisica in aula sia la videoconferenza sincrona. Questo ampliamento si lega a una ridefinizione del ruolo stesso del preposto, sempre più visto come primo filtro operativo per la sicurezza. L'aggiornamento sarà biennale e con una durata minima di sei ore, a testimonianza della necessità di un costante aggiornamento operativo. Anche per i dirigenti la formazione viene ridisegnata: dodici ore la durata base, con l'obbligo di un modulo aggiuntivo di sei ore per chi opera in cantieri temporanei o mobili, dove il rischio è strutturalmente più elevato. L'obbligo di aggiornamento è quinquennale e, come per le altre figure, con durata minima di sei ore.

Ambienti a rischio, nuove attrezzature e tematiche emergenti

Una delle sezioni più incisive dell'Accordo riguarda l'estensione dell'obbligo formativo a nuovi ambiti e settori ad alto rischio. I lavoratori, datori autonomi compresi, che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento dovranno frequentare un percorso formativo di 12 ore in presenza, vista la delicatezza operativa delle mansioni svolte.

L'accordo introduce poi per la prima volta l'obbligo di formazione per l'utilizzo di attrezzature specifiche come carriponte, caricatori per movimentazione materiali e macchine agricole raccoglifrutta. Si tratta di strumenti il cui impiego è ormai frequente non solo in ambito industriale ma anche agricolo e artigianale, e che fino a oggi erano rimasti fuori da una regolamentazione organica. L'obiettivo è armonizzare le conoscenze tecniche dei lavoratori rispetto ai rischi legati alla movimentazione meccanica, uno dei maggiori ambiti di infortunio in Italia.

Non meno importante è l'inserimento di nuovi moduli obbligatori su temi trasversali e attuali, come le molestie nei luoghi di lavoro, le violenze psicologiche e l'inclusione linguistica. Per i lavoratori stranieri verranno messi a disposizione ausili per la comprensione linguistica, a conferma della volontà di costruire una cultura della sicurezza veramente accessibile a tutti.

Formatori certificati e monitoraggio continuo

Oltre alla struttura dei corsi, l'Accordo Stato-Regioni del 2025 cambia anche i criteri di qualificazione dei formatori. Non sarà più sufficiente possedere un titolo di studio o una generica esperienza professionale. D'ora in avanti, ogni formatore dovrà dimostrare esperienza didattica documentata, percorsi di aggiornamento specifici e una coerenza tra le competenze dichiarate e gli argomenti trattati. Questo perché la qualità della formazione dipende anche, e soprattutto, dalla preparazione di chi la eroga.

Il nuovo accordo prevede l'introduzione di un sistema di verifica dell'efficacia formativa non limitato alla fine del corso, ma esteso anche al periodo successivo all'addestramento. Le verifiche saranno svolte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, con osservazioni dirette e audit interni. L'obiettivo è verificare se quanto appreso viene applicato nella pratica quotidiana e, in caso contrario, adottare misure correttive, compresi percorsi integrativi o di aggiornamento mirato.

Un periodo transitorio di 12 mesi consente alle aziende e agli enti di formazione di adeguarsi, mentre una clausola di salvaguardia garantisce il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti con i precedenti accordi.

Leggi anche