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Cosa posso fare se a chi ho dato la delega all'assemblea di condominio ha votato proposte contro le mie idee?

di Marianna Quatraro pubblicato il
delega assemblea contraria

Quali sono i problemi che possono sorgere quando si delega qualcun altro in assemblea di condominio e vota contrariamente alle proprie idee: i chiarimenti

Cosa posso fare se a chi ho dato la delega dell'assemblea di condominio vota proposte che non approvo? Durante le assemblee di condominio si pone spesso il problema del voto con delega, se viene dato ad un altro condomino e se le idee rispetto alle proposte presentate sono differenti.

Facciamo di seguito chiarezza su cosa avviene e cosa si può fare in questi casi. 

  • Cosa fare se un mio delegato in assemblea condominiale vota in modo differente dalle mie idee
  • La possibilità di voto disgiunto in assemblea

Cosa fare se un mio delegato in assemblea condominiale vota in modo differente dalle mie idee

Ricorrendo alla delega, un condomino che è impossibilitato ad intervenire ad una determinata assemblea condominiale dà il potere ad una terza persona di parteciparvi al suo posto. Il delegato può essere sia un altro condomino e sia un estraneo. L’unico che non può essere delegato è l’amministratore.

Quando si fa una delega, il soggetto delegato rappresenta completamente il condomino che gli ha conferito la delega anche per i voti sulle questioni all’ordine del giorno.

E’ possibile che chi delega dia indicazioni su come votare ma può anche accadere che il delegato voti secondo le proprie idee andando anche contro quelle di chi lo ha delegato.

In questo caso, il condomino può lamentarsi per l’operato del delegato, anche citandolo in giudizio perchè ha votato diversamente rispetto alle istruzioni date. Il voto errato, non condiviso, crea il disguido e l’eventuale contenzioso tra delegante e delegato.

Se, infatti, il delegato non rispetta le indicazioni dal delegante e vota contrariamente alle idee espresse, non è possibile correggere il verbale dell'assemblea perchè riporta l'esito corretto della votazione e, dunque, quanto deciso in assemblea resta assolutamente valido e ufficiale. 

E’ possibile solo contestare l'operato del delegato, ma senza modificare il risultato della votazione. 

E proprio per questo non è neppure possibile impugnare la delibera, se è stata presa con la maggioranza richiesta, a meno che non riguardi argomenti che richiedono per l'approvazione l'unanimità dei proprietari, come nel caso di limiti ai diritti sui beni comuni. 

In questo caso, infatti, perché sia valida deve essere firmata da tutti i proprietari, comproprietari ed eventuali usufruttuari. In assenza della firma la delibera è impugnabile.

La possibilità di voto disgiunto in assemblea

Considerando che il delegato deve sempre essere portavoce delle volontà del condomino assente, relativamente agli ordini del giorno, sia che riguardino eventuali lavori da attuare, sia che interessino altre questioni condominiali, può anche, dunque, esprimere un voto differente dal suo.

Proprio per evitare problemi di ‘rappresentanza’ e deleghe, la normativa vigente prevede la possibilità per il delegato di dare un voto disgiunto, perché non è obbligatorio esprimere lo stesso voto per sé e per il delegante.