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Danni da fumo, le aziende del tabacco devono risarcire in base Cassazione n.21464. E' la seconda sentenza che apre nuovi scenari

di Marianna Quatraro pubblicato il
Danni fumo risarcimento Cassazione

La Cassazione ha stabilito che la libera scelta del consumatore di fumare non basta a escludere l’obbligo di risarcimento da parte del produttore di sigarette: cosa prevede la nuova sentenza

Negli ultimi anni il quadro normativo e giurisprudenziale italiano relativo ai danni da fumo ha vissuto un'evoluzione significativa. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ridefinito la posizione dei produttori di sigarette nei confronti delle vittime di malattie fumo-correlate e dei loro eredi.

La sentenza n.21464/2025 della Cassazione: risarcimento e attività pericolosa

La sentenza della Corte di Cassazione n.21464 del 25 luglio 2025 rappresenta un cambio di rotta nel sistema della responsabilità civile connessa ai danni derivanti dal fumo di tabacco. Secondo la Corte, la produzione e commercializzazione di sigarette deve essere qualificata come attività pericolosa. 

Questo inquadramento impone al produttore un obbligo stringente di prevenzione del danno e ribalta l’onere della prova: non è più il danneggiato a dover dimostrare la responsabilità dell’azienda, bensì il produttore deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l’evento dannoso. 

La sentenza nasce dal caso di un uomo deceduto per neoplasia polmonare dopo una lunga esposizione al fumo di sigarette. In precedenza, sia il tribunale sia la corte d’appello avevano respinto la richiesta dei familiari della vittima, attribuendo piena responsabilità allo stesso fumatore.

La Cassazione, invece, sottolinea che la scelta personale non basta a escludere la responsabilità del produttore, specie se la consapevolezza dei rischi specifici non era pienamente diffusa nel periodo in cui la vittima ha iniziato a fumare. Questo pronunciamento sancisce che una generica informazione sul rischio non esonera l’azienda dai suoi doveri di informazione specifica, né abbassa la soglia di diligenza richiesta per tutelare adeguatamente i consumatori. 

Il precedente della sentenza 13844/2025: diritto degli eredi al risarcimento

La sentenza n. 13844/2025 rappresenta un ulteriore punto di svolta, avendo riconosciuto espressamente il diritto degli eredi di un fumatore deceduto, a causa di patologie fumo-correlate, a ottenere il risarcimento da parte del produttore di sigarette. La Corte ha accertato che, nei decenni in cui la consapevolezza pubblica sui pericoli del fumo era limitata e la normativa in materia inesistente, il comportamento delle aziende non poteva considerarsi immune da responsabilità.

La responsabilità del produttore non si estingue neppure in presenza di una generica percezione sociale della nocività del fumo, ma richiede la prova che sia stata fornita un’informazione specifica, chiara e tempestiva in relazione ai rischi cancerogeni e a quelli legati alle altre gravi patologie. 

La Corte ha anche valorizzato elementi quali l’assenza di avvertenze chiare sui pacchetti, l’uso di pubblicità non equilibrata o priva di contenuti informativi, e l’eventuale insorgenza della consapevolezza nella vittima solo quando lo stato di salute era ormai compromesso. Importante è l’applicazione della cosiddetta "reificazione della pericolosità": anche il prodotto stesso, non solo l’attività produttiva, può qualificarsi pericoloso, aggravando gli obblighi dell’azienda e rafforzando il diritto al risarcimento.

Implicazioni pratiche e ricadute sulle future azioni risarcitorie

Le nuove posizioni assunte dalla giurisprudenza producono effetti rilevanti sia sul piano processuale sia su quello sostanziale. La qualificazione dell’attività delle aziende del tabacco come attività pericolosa rende più accessibile il percorso risarcitorio a favore delle vittime e degli eredi. 

L’inversione dell’onere della prova rappresenta, infatti, una facilitazione significativa, riducendo la difficoltà probatoria da parte dei familiari di chi ha subito danni da patologie riconducibili al fumo. I produttori dovranno ora adottare strategie difensive fondate su dati oggettivi relativi alle informazioni offerte ai consumatori, agli investimenti in ricerca e alle cautele adottate prima che la legge imponesse avvertenze obbligatorie. 

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