Centinaia di giorni di ferie arretrate e indennizzi di enorme valore sono solo alcune delle conseguenze meno esplorate della pandemia da Covid-19 sul mondo del lavoro italiano. Il 2020 e il 2021 hanno lasciato dietro di sé non solo organici ridotti e carichi di lavoro insostenibili, ma anche un accumulo straordinario di periodi di riposo non fruiti. Questa realtà riguarda in modo particolare il personale sanitario - tra medici, infermieri, tecnici - ma interessa anche dipendenti della Pubblica Amministrazione, forze dell'ordine, operatori scolastici e numerosi altri lavoratori che, per necessità di servizio o riorganizzazioni imposte, hanno dovuto sacrificare il diritto alle ferie per garantire servizi essenziali durante l'emergenza.
Secondo stime di specialisti del settore legale, come Consulcesi & Partners, ciò che adesso emerge è un vero e proprio debito invisibile: ferie non godute ma non perse che rappresentano, per molte categorie di lavoratori, un credito esigibile, a volte di importi elevati. Il dato è significativo: nei soli primi mesi del 2026, il solo team legale C&P ha ottenuto per i propri assistiti oltre 800mila euro in indennizzi, di cui 156mila euro solo per il periodo più recente. Questa situazione, confermata da numerose sentenze innovative, mostra come il Covid-19 abbia acuito le criticità del sistema ferie italiano, ponendo nuovi interrogativi su come utilizzare oppure farsi liquidare le ferie maturate e mai sfruttate durante la pandemia.
Il quadro normativo delle ferie durante la pandemia
Il diritto alle ferie è tutelato dall'articolo 36 della Costituzione italiana: le ferie sono un diritto irrinunciabile, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e al bilanciamento tra vita privata e professionale. La disciplina generale è rafforzata dal Decreto Legislativo 66/2003, che impone almeno quattro settimane annue di ferie retribuite, di cui due da godere nell'anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi. Durante la pandemia, il legislatore ha introdotto specifiche misure emergenziali, tra cui l'art. 87 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) che ha reso ordinario il lavoro agile per la Pubblica Amministrazione e dato ai datori di lavoro la facoltà di favorire la fruizione delle ferie pregresse:
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Ferie pregresse: da intendersi come quelle maturate negli anni precedenti (ad esempio, 2019 e precedenti per il biennio pandemico).
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Attribuzione forzata: sia la legge che la contrattazione collettiva hanno comunque preteso un bilanciamento tra le esigenze aziendali e quelle individuali del lavoratore, vietando in linea di principio l'imposizione unilaterale delle ferie maturate nell'anno in corso quando fossero possibili alternative, come smart working o rotazioni.
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Deroghe contrattuali: per alcune categorie, come i contratti a tempo determinato inferiori a un anno, la monetizzazione delle ferie residue è sempre ammessa.
Le norme sottolineano la centralità della pianificazione, la necessità di comunicazioni preventive e il rispetto del diritto del lavoratore a godere effettivamente del periodo di riposo, con la monetizzazione consentita solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
Ferie forzate e lavoro agile: quando sono legittime e no
La gestione delle ferie durante l'emergenza Covid-19 si è intrecciata con l'introduzione massiccia del lavoro agile e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di utilizzo delle ferie può essere legittimo solo se strettamente necessario. È stato stabilito, ad esempio dal Tribunale di Rovigo e da altre sedi, che:
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Imporre ferie forzate è ammissibile solo dopo aver escluso il ricorso allo smart working:
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Se il lavoratore può svolgere le proprie mansioni da remoto, il datore non può imporre ferie contro la volontà del dipendente.
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Le ferie dell'anno in corso non possono essere obbligatoriamente imposte in modo indiscriminato:
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La normativa di emergenza, come ribadito da fonti ufficiali e dalla jurisprudenza, autorizza la fruizione forzata delle sole ferie maturate e non godute negli anni precedenti, mentre per quelle dell'anno in corso occorre l'accordo o comunque la presa in considerazione delle esigenze individuali.
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I principi della buona fede e correttezza, sanciti dall'art. 2109 c.c. e dai contratti collettivi, impongono inoltre un preavviso congruo e la possibilità di concordare tempi e modalità di fruizione.
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Ferie forzate e Cassa Integrazione: In caso di CIG a zero ore, il Ministero del Lavoro ha chiarito tramite l'INL che il presupposto per le ferie (recuperare energie psico-fisiche) viene meno. Le ferie residue possono essere posticipate a dopo la ripresa dell'attività (non si perdono, non vengono monetizzate durante la CIG totale).
La monetizzazione delle ferie non godute: diritti ed esclusioni
In base alla normativa ordinaria,
la monetizzazione delle ferie non godute è vietata per le quattro settimane minime legali (art. 36 Cost., D.Lgs 66/2003). Tuttavia:
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Monetizzazione obbligatoria: alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, risoluzione, scadenza contratto), tutte le ferie maturate (anche quelle minime legali) e non godute sono liquidate economicamente.
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Possibile anche per periodi eccedenti: se la contrattazione collettiva prevede periodi aggiuntivi rispetto al minimo di legge, è ammessa la monetizzazione limitata a questi.
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Contratti a termine inferiori a un anno: Monetizzazione consentita anche mese per mese.
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Cause di impedimento: In caso di malattia, maternità, organico ridotto per emergenza sanitaria e altre cause non imputabili al lavoratore, la monetizzazione diventa un diritto in via eccezionale.
Calcolo dell'indennità sono:
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Numero di giorni di ferie non godute x retribuzione giornaliera (comprensiva di paga base, scatti di anzianità, indennità fisse e voci continuative)
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La liquidazione avviene nell'ultima busta paga (o nelle spettanze di fine rapporto)
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L'indennità è soggetta a tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali regionali e comunali) e ai contributi INPS
Un esempio di calcolo ferie non godute è il seguente:
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Ferie residue
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Retribuzione giornaliera
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Totale lordo
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10 giorni
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60 €
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600 €
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Le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE hanno ribadito che l'indennità ha valore risarcitorio e retributivo, e non può essere preclusa se il dipendente non è stato messo in condizione di fruire il riposo annuale.
Ferie arretrate: chi può rivendicarle e come ottenerle
Chiunque abbia accumulato giorni di riposo non utilizzati può richiedere il pagamento delle ferie arretrate nei seguenti casi:
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Alla cessazione del rapporto (dimissioni, pensionamento, scadenza di contratto), è un diritto esigibile, anche in assenza di richiesta specifica negli anni precedenti.
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Se l'azienda o l'ente hanno impedito il godimento delle ferie per esigenze organizzative, emergenze o mancanza di personale, anche se nessuna richiesta è stata formalizzata.
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L'impedimento alla fruizione deve risalire a cause non imputabili al lavoratore (malattia, sospensione delle attività per cause di forza maggiore, vincoli di servizio eccetera).
Prescrizione e modalità di rivalsa sono:
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Per la richiesta delle indennità sostitutive il termine è di 5 anni dalla fine del rapporto lavorativo (in alcuni casi 10 anni, in base a interpretazioni), mentre il diritto a fruire dei giorni di ferie in corso di rapporto si prescrive in 2 anni se il lavoratore ne ha avuto possibilità ma non ne ha usufruito.
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In caso di cessazione: il lavoratore ottiene la liquidazione automatica all'atto della fine del rapporto; se non avviene, può rivolgersi al proprio legale, avviare una diffida o rivolgersi ai sindacati.
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Riconoscimento nelle pubbliche amministrazioni e sanità: sentenze hanno stabilito che anche per le ferie accumulate in contesti di emergenza (come il Covid-19) il mancato godimento dà diritto all'indennità se il lavoratore non è stato nemmeno invitato a usufruirne.
Nessuna responsabilità grava dunque sul lavoratore circa la richiesta formale delle ferie: l'onere della prova (essere stato messo nelle condizioni di fruirle) ricade sul datore di lavoro, come sottolineato anche dalle Corti superiori.
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La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...