La normativa sullo smart working evolve nel 2026: nuove priorità per lavoratori fragili, più obblighi di sicurezza e tutela INAIL, gestione presenze e lavoro ibrido cambiano per imprese e dipendenti.
I datori di lavoro che sottovalutano la portata delle nuove disposizioni sul lavoro agile rischiano sanzioni pesanti e perdita di competitività. Mentre le aziende si trovano a gestire l'alternanza tra lavoro remoto e presenza fisica, il quadro normativo cambia per effetto della legge annuale sulle PMI e della Legge 106/2025. Nel 2026, la conformità alle nuove prescrizioni non sarà solo una questione di rispetto delle regole, ma rappresenterà una leva essenziale di valorizzazione del capitale umano.
I cambiamenti introdotti coinvolgono sicurezza, tutele dei lavoratori fragili, gestione HR e protezione dagli infortuni per chi opera fuori dai locali aziendali. Chi resta indietro rischia molto più di una semplice irregolarità amministrativa, mentre chi innova può trarre vantaggio reale da una normativa finalmente chiara.
La nuova legge annuale per le PMI modifica le regole sulla sicurezza nello smart working, intervenendo sul Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. La novità è che, quando il lavoratore opera in luoghi che non sono sotto il controllo diretto del datore di lavoro, come casa, coworking o altri spazi esterni, l'azienda adempie ai propri obblighi di tutela attraverso una informativa scritta periodica.
Questo documento, da consegnare almeno una volta all'anno sia al lavoratore sia al RLS, deve indicare in modo preciso i rischi generali e specifici legati al lavoro agile e le misure di prevenzione da adottare. In questo modo, la prevenzione si basa meno sul controllo diretto dell'ambiente e più su una corretta informazione dei rischi e sulla collaborazione del dipendente.
La riforma chiarisce anche il tema dei videoterminali, specificando che pure gli obblighi relativi all'uso di computer e dispositivi elettronici sono assolti tramite questa informativa annuale. Resta invece in capo al datore di lavoro la responsabilità per la sicurezza delle attrezzature fornite, mentre al lavoratore spetta usare tali strumenti in un contesto idoneo, seguendo le indicazioni ricevute.
L'aspetto più rilevante è il nuovo sistema sanzionatorio: se il datore di lavoro non consegna l'informativa, rischia l'arresto da due a quattro mesi oppure un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La sanzione si applica anche se non si verifica alcun infortunio, perché il legislatore considera questa informativa lo strumento essenziale per garantire la tutela della salute nel lavoro da remoto.
La Legge 106/2025 innesta nel panorama normativo italiano una tutela rafforzata per i lavoratori fragili, allargando il perimetro dei diritti già riconosciuti dalla storica Legge 104/1992. Dal 1° gennaio 2026, chi soffre di patologie gravi o ha una invalidità pari o superiore al 74% acquisisce un diritto di precedenza assoluto nell'accesso allo smart working, ove la mansione lo consenta. Questo principio si fonda su una logica di inclusione: nessun lavoratore deve scegliere tra salute e continuità occupazionale:
Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dall'articolo 11 della nuova legge annuale PMI riguarda la gestione della sicurezza nel lavoro a distanza. La modifica al D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) introduce il nuovo comma 7-bis all'articolo 3, ampliando gli obblighi per tutti i datori di lavoro con personale in modalità agile. Non più buona prassi, ma un vero e proprio requisito legale:
I nuovi obblighi impongono alle organizzazioni di adottare approcci strutturati e tracciabili nella gestione del lavoro agile. Il mero affidamento sulla buona volontà o su sistemi artigianali (fogli di calcolo, comunicazioni informali) è un errore che può generare rischi sia operativi che legali:
Le imprese che investono in strumenti digitali per la rilevazione presenze e per la gestione centralizzata delle richieste riducono il rischio di contestazioni e aumentano l'efficacia del proprio capitale umano.
Il confine tra vita privata e professionale si fa sottile, ma la protezione legale per chi lavora da remoto è consolidata e ampia. La riforma del 2017 (art. 23, L. 81/2017) ha esteso la copertura dell'INAIL a tutti gli infortuni e le malattie professionali connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, pur se svolta fuori dalla sede aziendale. Oggi, chi opera in smart working ha diritto alla medesima tutela assicurativa degli altri colleghi, a condizione che il nesso con l'attività lavorativa sia dimostrabile.
Nato a Milano nel 1979, laureato alla Bocconi dopo il liceo classico ai Salesiani di Milano. Uno dei pionieri dell'Internet italiano, uno dei fondatori tra l'altro del celebre sito degli anni 90-2000 webmasterpoint.org, si occupa di organizzare tutta la parte editoriale di Businessonline, ma scrive anche lui stesso sia sulle tematiche legate ai suoi studi che alle sue passioni. In modo particolar...