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Fino 24 mesi di congedo per dipendenti malati gravi e disabili e smart working prioritario: le nuove tutele della Legge 106 2025

di Marcello Tansini pubblicato il
nuove tutele Legge 106 2025

Quali sono le nuove tutele introdotte dalla Legge 106 2025 per dipendenti affetti da malattie gravi e disabili

L’entrata in vigore della Legge 106/2025 segna una nuova fase per i lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti, con un rafforzamento delle tutele sia in termini di diritto alla salute che di protezione occupazionale. Le nuove tutele della Legge 106 per dipendenti malati gravi e disabili introducono strumenti avanzati di supporto, tenendo conto delle effettive esigenze di chi affronta quotidianamente percorsi di terapia complessi o lunghi periodi di cura. 

Congedo straordinario fino a 24 mesi: requisiti, modalità e diritti garantiti

Il cuore delle nuove misure è la possibilità per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un’invalidità almeno pari al 74%, di richiedere un congedo fino a 24 mesi. Questo periodo, continuativo o frazionato, rappresenta una tutela di "ultima istanza", attivabile all’esaurimento degli altri periodi di assenza previsti dalla normativa generale o dalla contrattazione collettiva.

Elemento centrale è la conservazione del posto di lavoro durante tutto l’arco temporale del congedo: durante l’assenza il lavoratore non può essere licenziato, benché non maturi retribuzione né anzianità di servizio, e non sia riconosciuta contribuzione previdenziale ordinaria. Tuttavia, il lavoratore conserva la facoltà di riscattare volontariamente, attraverso il pagamento dei relativi contributi, il periodo di assenza ai fini pensionistici.
I punti nodali di questa misura sono:

  • Accessibilità solo agli aventi diritto: malattia con invalidità pari o superiore al 74% certificata da medico curante o specialista accreditato;
  • Fruizione subordinata: il congedo può essere usato solo esauriti altri periodi di assenza, quali congedi per gravi motivi familiari, malattia, aspettativa non retribuita;
  • Compatibilità con altri benefici: il diritto non ostacola eventuali ulteriori benefici di natura economica o giuridica di cui il dipendente già fruisca;
  • Divieto assoluto di svolgimento di attività lavorativa durante tutto il periodo di congedo, anche per mansioni compatibili con lo stato di salute.

Smart working prioritario al termine del congedo: come funziona la corsia preferenziale

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte, vi è il riconoscimento del diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile per quei dipendenti che abbiano concluso i 24 mesi di astensione. Lo smart working si inserisce tra le misure per garantire la progressiva reintegrazione lavorativa, riducendo il rischio di abbandono occupazionale e valorizzando le potenzialità residue delle persone con disabilità o malattie gravi. L’accesso prioritario opera solo in presenza di mansioni compatibili con il lavoro agile

Datori di lavoro pubblici e privati devono riconoscere tale precedenza quando stipulano nuovi accordi individuali di smart working, con particolare attenzione verso i lavoratori che hanno già usufruito del congedo prolungato. Questa misura si aggiunge a quelle già esistenti a beneficio di genitori con figli disabili e caregiver.

Nelle aziende, la gestione di questa corsia preferenziale implica la predisposizione di procedure trasparenti per la valutazione delle richieste e il rispetto del diritto a non subire discriminazioni. Le direttive saranno dettagliate da specifiche circolari interpretative che disciplineranno modalità di presentazione delle domande e criteri di compatibilità per i profili professionali interessati.

Permesso retribuito di 10 ore annue dal 2026: disciplina, beneficiari e modalità di fruizione

Dal 1° gennaio 2026, la nuova disciplina amplia il diritto ai permessi retribuiti per esigenze di salute, introducendo 10 ore aggiuntive ogni anno per le categorie già tutelate dalla Legge 106/2025. Queste ore sono destinate a visite mediche, esami clinici o terapie necessarie, e sono cumulabili con i permessi già riconosciuti dalla Legge 104 o dai CCNL di settore.
Sono destinatari del beneficio:

  • Lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
  • Dipendenti con patologie croniche o invalidanti (anche rare), con invalidità pari o superiore al 74%;
  • Genitori di minori con le stesse patologie;
L’accesso richiede la prescrizione del medico curante o dello specialista e una richiesta formale al datore di lavoro con allegata la documentazione necessaria.
Le 10 ore annue danno diritto a:
  • Assenza retribuita con indennità economica secondo le regole della malattia;
  • Copertura previdenziale figurativa durante il permesso;
  • Non cumulabilità con altri benefici se già fruiti per lo stesso periodo.
Nel settore privato, l’indennità economica è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite INPS; nel settore pubblico, valgono le specifiche regole di settore. In ogni caso, la documentazione sanitaria deve attestare la reale necessità delle cure e l'applicazione della disciplina segue le modalità già previste per patologie che richiedono terapie salvavita.

 

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