L’assegno di superinvalidità è una misura economica aggiuntiva, prevista dall’art. 15 del DPR 915/1978, a sostegno di individui che abbiano riportato gravi menomazioni fisiche o psichiche a seguito di eventi riconducibili a cause di servizio o al contesto bellico. Tale prestazione si colloca nel più ampio scenario delle tutele speciali riconosciute agli invalidi di guerra o di servizio, integrando la pensione privilegiata o la pensione di guerra. Le sue origini normative derivano dai principi di solidarietà e garanzia economica previsti dalla normativa italiana per chi, nell’ambito di specifici servizi pubblici o nella difesa dello Stato, subisce danni tali da compromettere in modo profondo e permanente l’autonomia personale e lavorativa.
Cosa sono le superinvalidità: tipologie, categorie tabellari e gravi menomazioni
La categoria delle superinvalidità si riferisce a condizioni di invalidità particolarmente gravi, tali da comportare una menomazione totale o gravissima di determinati organi o funzioni. Secondo la tabella E allegata al DPR 915/1978, documento di riferimento che elenca in modo tassativo le condizioni che danno diritto a questa prestazione, si individuano 32 ipotesi di superinvalidità, distribuite in una scala decrescente di gravità (dalla lettera A alla lettera H). Tra le tipologie riconosciute figurano, ad esempio:
- Cecità bilaterale assoluta e permanente;
- Perdita anatomica o funzionale di tutti e quattro gli arti, o degli arti superiori e inferiori in misura totale;
- Lesioni gravi del sistema nervoso centrale con conseguente paralisi degli arti inferiori e compromissione delle funzioni vescicali e rettali;
- Alterazioni mentali gravi che necessitano di trattamenti sanitari obbligatori;
- Disarticolazione o amputazione delle cosce senza possibilità di applicazione di protesi.
Ognuna di queste condizioni non solo presuppone l’accertamento medico-legale, ma viene espressamente codificata nella tabella normativa, stabilendo così un collegamento diretto tra tipologia di menomazione e diritto all’assegno.
A chi spetta l'assegno di superinvalidità: destinatari e requisiti di accesso
L’assegno di superinvalidità 2025 è destinato a una platea selezionata di beneficiari, la cui inclusione risponde a criteri normativi precisi. Può essere erogato a:
- Militari e civili vittime di eventi bellici, titolari di pensione di guerra per infermità gravi e invalidanti;
- Lavoratori del pubblico impiego come forze dell’ordine e dipendenti dello Stato, ai quali sia stata riconosciuta una menomazione per causa di servizio, iscritti in categoria tabellare e titolari di pensione privilegiata (o assegno rinnovabile);
- Vittime del dovere o equiparate, in base all’art. 1894 del D.lgs 66/2010.
Ulteriore requisito essenziale è la titolarità di una
pensione principale per causa di guerra o servizio, senza la quale la prestazione accessoria non può essere concessa.
Calcolo dell'importo: come si determina l'assegno fino a 1.900 euro al mese
L’importo dell’assegno di superinvalidità viene determinato in relazione al grado di menomazione secondo le specifiche categorie tabellari. La tabella E del DPR 915/1978 distingue 32 condizioni, ciascuna associata a un valore economico decrescente all’aumentare della lettera (da A ad H), con la lettera A corrispondente alle situazioni più gravi. Il valore massimo per il 2025 supera i 1.900 euro mensili nelle ipotesi di maggiore gravità. Gli importi:
- Vengono stabiliti annualmente sulla base degli adeguamenti ISTAT secondo gli indici di perequazione (2025: +0,8%, incrementi ulteriori per assegni accessori come specificato dalle circolari INPS);
- Sono corrispettivi per 12 mensilità annue;
- Esenti da IRPEF (cfr. art. 34 del DPR 601/1973).
Lettera categoria tabellare |
Importo approssimativo 2025 |
A |
1.900+ euro |
H |
valore minimo, decrescente progressivamente |
Oltre all’importo principale, il sistema previdenziale prevede la cumulabilità con alcune indennità aggiuntive come l’accompagnamento, in presenza dei rispettivi requisiti di legge.
Modalità di richiesta dell'assegno di superinvalidità: procedure e documentazione
La procedura di ottenimento della prestazione varia in funzione della posizione del richiedente:
- Erogazione d’ufficio, se il riconoscimento dell’invalidità e l’iscrizione tabellare sono già stati disposti dagli enti competenti (INPS o Ministero competente per tipologia di pensione).
- Presentazione di domanda formale nei casi in cui il diritto non sia stato automatico: la richiesta deve essere corredata da certificazione medica dettagliata e completa documentazione amministrativa attestante: causa di servizio, menomazione rientrante nella tabella E, titolarità della pensione privilegiata.
Il ricorso a patronati specializzati facilita la verifica preliminare dei requisiti e la corretta trasmissione delle istanze. In caso di aggiornamenti dei requisiti sanitari, il soggetto può presentare domanda di aggravamento, accompagnando l’istanza con la nuova certificazione sanitaria aggiornata. Tutta la documentazione deve essere inoltrata agli uffici preposti (INPS o Ministeri), secondo le modalità segnalate nei rispettivi siti istituzionali.
L'assegno integrativo di superinvalidità: differenze e casi particolari
In alcune situazioni, chi non può beneficiare dell’indennità integrale ha diritto a un assegno integrativo di superinvalidità. Si tratta di una misura residuale riconosciuta, ad esempio, a soggetti ascritti in prima categoria senza requisiti pieni per l’assegno di superinvalidità. Tale misura:
- È pari alla metà dell’importo previsto per la lettera H della tabella E (art. 15, comma 2 del DPR 918/1975 e art. 2, comma 2 L. 9/1980);
- Può’ essere computata anche ai fini dell’indennità una tantum in combinazione con altre patologie riconosciute;
- Viene aggiornata annualmente come gli altri assegni accessori.
La prestazione è comunque
non reversibile e non tassabile, confermandone la funzione sussidiaria per i casi in cui l’invalidità certificata non rientri pienamente tra quelle riconosciute per la prestazione principale.
Durata, rinnovo ed esclusione dell'assegno di superinvalidità
L’erogazione della prestazione segue le seguenti regole:
- Durata variabile, in funzione dell’invalidità e della permanenza della menomazione; può essere riconosciuto a tempo indeterminato oppure fino a cessazione delle relative condizioni mediche;
- Rinnovo annuale o periodico basato su verifiche sanitarie, specie in caso di condizioni suscettibili di miglioramento o aggravamento, con presentazione di ulteriore documentazione ove richiesta dagli enti erogatori;
- Esclusione e decadimento in caso di perdita dei requisiti o di mutamento del quadro sanitario tale da non giustificare più l’iscrizione tabellare o la gravità necessaria.
Le istanze di aggravamento o riesame sono ammesse nel caso di evoluzione della patologia e devono essere accompagnate da documentazione medica aggiornata.
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