Quale comunicazione devono obbligatoriamente inviare i titolari di fondi pensione entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare la doppia tassazione sui loro prodotti previdenziali
La previdenza integrativa rappresenta oggi un importante strumento per integrare il proprio trattamento pensionistico. Tuttavia, chi decide di aderire a un fondo pensione è tenuto a rispettare una serie di regole fiscali che, se ignorate, possono portare a pagare due volte le imposte su una stessa somma. L’aspetto chiave da conoscere riguarda proprio il rischio di una doppia imposizione fiscale sulle somme accumulate, soprattutto quando i contributi versati superano il limite di deducibilità annua previsto dalle norme italiane.
Nel contesto dei regimi fiscali applicati alla previdenza complementare, la doppia tassazione si verifica quando le somme versate eccedenti il tetto massimo deducibile vengono tassate sia all’atto del versamento che al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. Dal punto di vista normativo, la disciplina vigente limita la deducibilità dei contributi annui ai fondi pensione.
Quando vengono superate tali soglie, la quota eccedente entra comunque nel reddito imponibile e, di conseguenza, viene sottoposta a tassazione IRPEF ordinaria. Se non si invia una specifica comunicazione al fondo, il rischio concreto è che la stessa somma sarà inclusa anche nella base imponibile per la tassazione (agevolata) applicata al momento della liquidazione del fondo, configurando così una duplice imposizione.
Gli organi di vigilanza hanno chiarito, con circolari e risposte a interpelli, che è responsabilità dell’iscritto segnalare le somme non dedotte: solo così si evita l’applicazione della doppia imposta sulle stesse risorse pensionistiche.
Per la normativa italiana, l’importo massimo deducibile dal reddito annuo per la previdenza complementare è pari a 5.164,57 euro per ogni soggetto contribuente. Tutti i versamenti, sia personali che effettuati dal datore di lavoro o per familiari a carico, confluiscono in questo plafond complessivo.
Quando si eccede questa soglia, l’eccedenza non può essere portata in deduzione e rimane pienamente imponibile ai fini IRPEF. La criticità si manifesta al momento della riscossione della prestazione pensionistica: se la mancata deducibilità dell’eccedenza non viene comunicata tempestivamente al fondo pensione, l’importo già tassato sarà nuovamente assoggettato all’aliquota prevista per le rendite integrative (dal 15% al 9%, a seconda dell'anzianità) o per le capitalizzazioni, generando così una doppia imposizione. Il legislatore ha previsto un meccanismo specifico per esonerare dall’imposizione finale le somme già tassate in fase di accumulo, ma ciò può avvenire soltanto previa comunicazione formale, a cura dell’iscritto, entro termini precisi e inderogabili.
Per tutelare il risparmio previdenziale e sfruttare la deduzione fiscale spettante, la legge impone un preciso obbligo agli iscritti:
Affinché la quota eccedente risulti ufficialmente esente da imposizione al riscatto della posizione previdenziale, il percorso operativo prevede:
Questo determina un doppio prelievo fiscale sulla stessa parte di capitale: l’IRPEF già pagata in dichiarazione dei redditi e l’imposta sulle prestazioni pensionistiche. La normativa non prevede forme di sanatoria o possibilità di comunicazione tardiva che consentano il recupero del beneficio fiscale per annualità pregresse non dichiarate entro i termini. Per l’aderente, ciò si traduce in una diminuzione del montante netto disponibile all’accesso alla pensione complementare.