La Cassazione ridefinisce i confini del lavoro dei rider riconoscendo anche agli autonomi le tutele tipiche dei dipendenti: dall'inquadramento giuridico, al ruolo delle piattaforme digitali.
La sentenza 28772/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 31 ottobre 2025, conferma quanto già stabilito dalla Corte d'appello di Torino: anche i rider con partita Iva o ritenuta d'acconto che formalmente hanno rapporti di lavoro autonomi, qualora svolgano collaborazioni che risultino etero-organizzate e connotate da continuità e personalità, devono vedersi estesa la disciplina tipica del lavoro subordinato.
Questo orientamento rende ancora più rilevante il dibattito giuridico e sociale legato alla gig economy, rafforzando le garanzie di protezione per i lavoratori delle consegne e segnando un punto di svolta nella regolamentazione del lavoro in piattaforma.
La figura del rider è stata al centro di una approfondita riflessione su come tutelare le forme di lavoro che, pur restando formalmente autonome, ricalcano nei fatti la dipendenza funzionale dal committente.
La giurisprudenza - culminata nella sentenza esaminata - ha riconosciuto che il lavoro svolto tramite piattaforme digitali spesso risponde ai criteri della collaborazione etero-organizzata: la prestazione, infatti, pur inquadrata come autonoma, risulta prevalentemente personale, continuativa e organizzata dall'impresa committente. In questi casi, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato è obbligatoria per legge, con l'obiettivo di colmare le zone grigie che caratterizzano la gig economy:
La disciplina applicabile nasce dallo specifico meccanismo predisposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, che consente una dissociazione tra la qualificazione giuridica formale (lavoro autonomo) e la disciplina che viene effettivamente applicata (lavoro subordinato). Definito rimediale, questo meccanismo mira a prevenire abusi nei rapporti di collaborazione e a fornire un livello protettivo equiparato a quello dei dipendenti nei casi in cui la dipendenza funzionale sia manifesta.
Le piattaforme digitali assumono un rilievo centrale, poiché rappresentano l'infrastruttura organizzativa che determina tempi, modalità e spesso anche i luoghi della prestazione. Con l'aggiornamento normativo ex L. 128/2019 e la modifica del D.lgs 81/2015, si è stabilito che queste regole si applicano esplicitamente anche quando la prestazione lavorativa viene organizzata attraverso piattaforme digitali:
Tra le ragioni principali della Suprema Corte vi è il riconoscimento di tre condizioni fondamentali che accomunano il lavoro dei rider a quello dei subordinati: continuità della collaborazione, prevalenza della componente personale e organizzazione della prestazione da parte del committente. La Cassazione ha osservato che la successione di incarichi, anche se intervallata, evidenzia la non occasionalità del lavoro svolto, bastando che il collaboratore sia abitualmente coinvolto in turni e attività, a prescindere dalla loro effettiva esecuzione mensile.
Un elemento aggiuntivo è rappresentato dalla personalità della prestazione, poiché al rider non è permesso delegare il lavoro a terzi: questo aspetto rafforza il legame personale e diretto con la piattaforma. L'organizzazione incide poi con forza, soprattutto quando la prestazione è regolata da mezzi digitali o da algoritmi che dettano tempi, modalità operative e vincolano concretamente l'agire del lavoratore:
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Criterio |
Descrizione applicativa |
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Continuità |
Il ripetersi abituale dell'attività, anche con intervalli, riconduce la collaborazione nell'alveo della subordinazione |
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Personalità |
Impossibilità di avvalersi in modo stabile di terzi per l'esecuzione delle mansioni |
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Organizzazione della prestazione |
Predeterminazione di tempi, luoghi e modalità attraverso strumenti digitali o direttive aziendali |
Tra i motivi portati in giudizio dall'impresa di delivery figurava il fatto che l'utilizzo, da parte dei ciclofattorini, di mezzi propri quale la bicicletta sarebbe stato indizio di autonomia. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che tale aspetto non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto: ciò che è dirimente è la presenza di una forte organizzazione unilaterale della prestazione da parte del committente.
Particolarmente significativa è la questione dei turni e della gestione algoritmica delle consegne. La prenotazione delle disponibilità e la possibilità per l'azienda di cambiare il rider assegnato alle consegne sono stati considerati ulteriori indici della scarsa autonomia reale. Il meccanismo algoritmico, che stabilisce tempistiche rigorose e sanzioni per ritardi, dimostra in modo trasparente una direzione imperativa da parte della piattaforma, assimilabile alla subordinazione classica:
La normativa e la prassi applicativa individuano alcune aree tutelate a pieno titolo:
L'applicazione integrale dello statuto del lavoro subordinato implica che, in presenza dei presupposti, ai rider siano riconosciuti diritti e doveri identici a quelli di un dipendente. In particolare, le discipline di carattere economico-normativo si estendono alle collaborazioni etero-organizzate su base continuativa e personale.
Per quanto riguarda il trattamento retributivo, viene generalmente applicato il criterio della proporzionalità rispetto alla durata effettiva e alla disponibilità offerta, con riferimento ai minimi tabellari dei contratti collettivi applicabili al personale dipendente della stessa azienda/settore. La questione della retribuzione durante le pause o di compensi aggiuntivi (ad esempio per attese tra una consegna e l'altra) resta oggetto di dibattito giurisprudenziale, ma la tendenza prevalente orienta alla valorizzazione del tempo effettivamente messo a disposizione del committente.
Dal punto di vista delle tutele normative, sono garantiti ai rider il diritto alle ferie, la sicurezza sul lavoro, le norme antidiscriminatorie, la disciplina dei rapporti a tempo determinato, nonché le regole sul riposo e il lavoro notturno (salva la peculiare automotivazione nell'adesione ai turni, che spesso è riconosciuta nella gig economy).
Una questione delicata riguarda l'applicabilità della disciplina previdenziale e assicurativa: dottrina e giurisprudenza concordano in larga parte sulla necessità di includere integralmente le tutele previdenziali previste per i subordinati, soprattutto in relazione alla ratio antielusiva della norma e all'obiettivo di garantire protezione effettiva ai lavoratori più deboli.
Infine, la tematica dei licenziamenti: i collaboratori etero-organizzati devono potersi avvalere dei limiti e delle garanzie (anche risarcitorie) tipiche dei lavoratori subordinati. Rimane aperta la questione della determinazione della retribuzione-parametro in caso di licenziamento illegittimo, rispetto alla variabilità dei carichi di lavoro tipica delle piattaforme.