Il decreto lavoro 2026 ridefinisce il 'salario giusto' promettendo trasparenza e tutele, ma persistono dubbi su controlli, monitoraggio, efficacia delle regole e reali garanzie contro il dumping contrattuale e l’inflazione.
Il contesto retributivo italiano cambia con l’entrata in vigore del cosiddetto "salario giusto", introdotto dal recente provvedimento governativo che segna un passaggio dalla sola interpretazione giurisprudenziale a un sistema regolatorio nuovo. Non parliamo di una cifra fissa stabilita dalla normativa, bensì di un indirizzo che punta ad assicurare una retribuzione realmente proporzionata e adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, in linea con quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione. Il decreto legge 30 aprile 2026 n.62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 1° maggio, ha orientato il settore verso un più stretto legame tra contrattazione collettiva nazionale e trattamento retributivo dei lavoratori. Il nuovo impianto normativo si distanzia dall’ipotesi di salario minimo legale, scegliendo invece di rafforzare il parametro dei contratti collettivi rappresentativi come strumento per valutare l’adeguatezza delle retribuzioni. Tale scelta produce effetti significativi sia sulle dinamiche di mercato che sulle procedure amministrative, influenzando direttamente le modalità di accesso agli incentivi pubblici e introducendo meccanismi di controllo incrociato sulle retribuzioni effettivamente applicate.
Il concetto di "salario giusto" individuato dal decreto non si esaurisce in una definizione astratta, ma si declina attraverso elementi concreti. La retribuzione viene ancorata a parametri tecnici ben identificati quali il Trattamento Economico Minimo (TEM) e il Trattamento Economico Complessivo (TEC). Il TEM corrisponde al valore della paga base contrattuale riferita al livello di inquadramento, rappresentando la soglia minima da cui il datore di lavoro non può prescindere. Tuttavia, con il nuovo impianto, il parametro dirimente diventa il trattamento economico complessivo (TEC): in questa dimensione sono inclusi tutti gli elementi che formano la retribuzione, dalla tredicesima e quattordicesima ai premi, indennità, fringe benefit, contributi relativi al welfare integrativo e altri elementi accessori. Affidare la determinazione del salario giusto ai CCNL "leader" sancisce un ruolo centrale per la contrattazione collettiva nazionale. Non tutti i contratti collettivi sono però considerati eguali: il parametro di riferimento sono quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali "comparativamente più rappresentative" sul piano nazionale, definizione che punta a escludere i cosiddetti "contratti pirata" che, firmati da soggetti con scarsa rappresentatività, mirano a comprimere i diritti retributivi. Il decreto prevede che, anche laddove un’azienda applichi un diverso contratto collettivo, il valore economico riconosciuto ai lavoratori non può essere inferiore a quello disposto dal CCNL di riferimento leader. Il tema della rappresentatività resta però oggetto di attenzione: l’identificazione del CCNL adeguato implica una valutazione che riguarda il settore, la categoria produttiva, l’attività principale svolta e la dimensione o natura giuridica dell’impresa. In assenza di copertura settoriale, si impone il riferimento al contratto collettivo più prossimo per affinità, garantendo in ogni caso una base retributiva coerente col sistema.
Un elemento caratterizzante del nuovo impianto normativo riguarda la stretta connessione tra rispetto dei parametri retributivi e accesso agli incentivi pubblici. Le misure agevolative – dai bonus per l’assunzione di giovani e donne ai benefici contributivi per le aree ZES e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – sono subordinate all’applicazione di trattamenti economici non inferiori a quanto individuato secondo i criteri del CCNL leader di settore. Questo meccanismo produce un effetto selettivo e incentiva i datori di lavoro a garantire condizioni economiche corrette: l’adozione di contratti collettivi deboli o fuori asse rispetto all’attività svolta comporta la perdita di qualsiasi beneficio pubblico. Il contrasto al dumping contrattuale assume così una dimensione operativa. Imprese che dovessero ricorrere a contratti meno rappresentativi con retribuzioni inferiori si vedrebbero escluse dai vantaggi previsti, mentre le sanzioni per il mancato rispetto delle regole sono rese più efficaci dalla previsione di incroci informatici tra banche dati pubbliche e obblighi documentali. Questo indirizzo intende disincentivare la concorrenza al ribasso basata sul costo del lavoro e rafforzare la tutela dei lavoratori regolari, penalizzando comportamenti opportunistici.
La nuova disciplina introduce obblighi informativi e strumenti di controllo per aumentare la trasparenza nei rapporti di lavoro. Dal momento dell’assunzione, le aziende sono tenute a specificare nelle comunicazioni e nelle buste paga il codice unico identificativo del contratto collettivo applicato, attribuito dal CNEL e tracciabile tramite specifiche banche dati. Questa disposizione implica:
Sebbene la nuova normativa rafforzi la funzione del CCNL rappresentativo come criterio di giudizio della correttezza retributiva, permangono alcune criticità che generano spazi di incertezza e potenziale conflittualità:
La disciplina introdotta dal decreto prevede meccanismi specifici a difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni, soprattutto nei casi di ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Al verificarsi del mancato rinnovo economico entro dodici mesi dalla scadenza del CCNL, le retribuzioni vengono adeguate in via provvisoria: l’aumento previsto corrisponde al 30% della variazione dell’indice IPCA (ossia l’indicatore armonizzato dei prezzi al consumo adottato a livello europeo per misurare l’inflazione). Le modalità pratiche sono:
Nel dibattito italiano, la contrapposizione tra sistemi di salario minimo legale e il modello del "salario giusto" è stata intensa, specie nell’ultimo biennio. Il salario minimo consiste nell’introduzione per legge di una soglia oraria universale, uguale per tutti i settori, sotto la quale non è possibile scendere. La versione approvata con il nuovo quadro normativo, invece, valorizza le specificità di settore, funzioni e livelli, delegando la determinazione della retribuzione alla contrattazione collettiva.
L’assetto delineato dal decreto legge 62/2026 costruisce un sistema più trasparente, vincolante e monitorato rispetto al passato, mettendo a sistema la forza della contrattazione collettiva leader, i controlli incrociati e la perdita di benefici pubblici come deterrente alle pratiche scorrette. Tuttavia, restano aperte "zone d’ombra" legate alla mancata generalizzazione erga omnes dei contratti rappresentativi, all’oggettiva difficoltà di individuazione della rappresentatività e alla possibilità di ricorsi giudiziali sia da parte dei lavoratori sia delle imprese. La riforma non produce cambiamenti automatici nella retribuzione di ogni lavoratore, ma alza gli standard di trasparenza, pone condizioni più stringenti per aziende e consulenti e rafforza la protezione di chi opera secondo le regole. Il suo successo dipenderà dall’efficienza dei controlli, dalla qualità dei dati condivisi e da un progressivo intervento normativo in materia di rappresentanza. Solo allora potrebbe ridursi in modo significativo la distanza fra norme, prassi amministrativa e tutele concrete nel mercato del lavoro italiano.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...