L'INPS rinnova l'indennizzo per i commercianti costretti alla chiusura, offrendo un sostegno economico ponte fino alla pensione. Condizioni e chiarimenti
La crisi economica ha avuto pesanti ripercussioni sul settore commerciale: negli ultimi tempi, numerosi negozi e attività commerciali hanno dovuto abbassare le saracinesche a causa del fallimento e delle difficoltà finanziarie. Questo fenomeno ha portato alla chiusura di molte imprese del commercio al dettaglio, con notevoli conseguenze sia economiche che sociali.
Questa situazione ha generato un forte impatto emotivo per i commercianti che, spesso, hanno dedicato anni di lavoro alla loro attività e si trovano improvvisamente senza occupazione e senza reddito. Le recenti statistiche sullo stile di vita degli italiani evidenziano la profondità di questa crisi che colpisce indiscriminatamente vari settori del commercio.
Fortunatamente, esiste una misura di supporto per quei commercianti che sono costretti a cessare la loro attività: la rottamazione delle licenze commerciali, che prevede un indennizzo economico. Ma come funziona esattamente questo meccanismo di indennizzo per i commercianti e chi può beneficiarne?
Stando a quanto confermano le ultime disposizioni, la Legge di Bilancio 2025 prevede l'erogazione di un indennizzo ai commercianti iscritti all'apposita gestione INPS in caso di cessazione dell'attività. Questo sostegno economico viene erogato per tutto il periodo compreso tra il momento della chiusura dell'attività e il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni di età, a condizione che si abbiano almeno 20 anni di contributi versati.
L'importo lordo riconosciuto per il 2025 è pari a 603,40 euro mensili (aggiornato rispetto ai 513,01 euro precedentemente previsti) e viene erogato per tredici mensilità. Questo sussidio viene riconosciuto solo se il commerciante risponde a determinati requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
L'indennizzo commercianti 2025, che viene erogato esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell'attività (la cosiddetta rottamazione della licenza), può essere richiesto da:
Non tutti i commercianti possono accedere a questa misura di sostegno. Sono esclusi dall'indennizzo:
Questa misura, conosciuta informalmente come "rottamazione delle licenze commerciali", ha una storia piuttosto articolata nel nostro ordinamento. È stata introdotta dal decreto legislativo 207/1996 a partire dal 1° gennaio 1996, inizialmente in via sperimentale, rimanendo operativa fino all'anno 2011, quando venne temporaneamente bloccata.
La Legge di Stabilità 2014 ha riattivato questa misura per il periodo dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di sospensione (2017-2018), l'indennizzo è stato reso strutturale e senza più scadenza a partire dal 1° gennaio 2019, grazie alla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), come modificata dalla legge numero 128 del 2 novembre 2019 (conversione del decreto-legge numero 101 del 2019).
Per finanziare questa misura di sostegno, dal 1° gennaio 2025 è stato aumentato allo 0,48% (dal precedente 0,09%) il contributo aggiuntivo a carico degli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti. Questo rende il sistema di indennizzo praticamente autofinanziato, senza costi aggiuntivi per le casse dell'INPS o dello Stato.
Per ottenere il cosiddetto bonus per i commercianti, bisogna presentare apposita domanda all'INPS. La richiesta può essere effettuata in diverse modalità:
L'erogazione dell'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti, compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale.
Il beneficio viene corrisposto fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono l'età per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni sia per gli uomini che per le donne. Quindi, in base all'età in cui si richiede il beneficio, si può godere dell'indennizzo per un periodo massimo di 10 anni per gli uomini (da 57 a 67 anni) e di 5 anni per gli uomini (da 62 a 67 anni).
L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Per il 2025 questo valore è di 603,40 euro mensili ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (IRPEF). L'erogazione avviene con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
È importante notare che sulla liquidazione dell'indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali o l'erogazione di trattamenti di famiglia.
Un aspetto particolarmente vantaggioso dell'indennizzo per cessazione attività commerciale riguarda la contribuzione figurativa. Durante tutto il periodo in cui si percepisce l'indennizzo, l'INPS accredita contributi figurativi che sono utili ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione.
Questi contributi figurativi sono validi sia per le pensioni dirette (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia per quelle indirette (pensione ai superstiti). È importante sottolineare, tuttavia, che tali contributi non influiscono sulla misura della pensione, ovvero non ne aumentano l'importo (come chiarito dalla Circolare INPS 20/2002).
Un caso particolare riguarda chi ha già raggiunto il requisito contributivo per la pensione anticipata. In questa situazione, l'INPS ha chiarito che il beneficio dell'indennizzo può essere concesso anche se l'interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque maturato il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. In tal caso, durante il periodo di godimento dell'indennizzo, non sarà accreditata alcuna ulteriore contribuzione figurativa, poiché il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.
L'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale presenta alcune compatibilità e incompatibilità che è fondamentale conoscere prima di presentare la domanda:
L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, sia dipendente sia autonomo. La corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa un'attività lavorativa. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. Questa incompatibilità è assoluta e non prevede eccezioni.
L'indennizzo è invece compatibile con: