Molti dipendenti pubblici hanno intrapreso azioni legali per ottenere il riconoscimento del diritto alle festività che cadevano di domenica.
Ci sono una serie di festività da considerare con attenzione quando si tratta di analizzare con attenzione le disposizioni legate al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto pubblico. Le festività considerate sono Natale, Santo Stefano, Capodanno, l'Epifania, il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il primo novembre, l'8 dicembre, e la festa del santo patrono, che possono occorrere di domenica durante l'anno.
Nel settore privato, se queste festività coincidono con la domenica, viene applicato un aumento di stipendio corrispondente a una giornata lavorativa aggiuntiva. Al contrario, nel settore pubblico, la giornata di festa non viene retribuita come ferie. Analizziamo la questione, anche tenendo conto di una importante decisione della Corte costituzionale
Con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, il legislatore ha esplicitamente stabilito che tali festività non spettavano ai dipendenti pubblici. L'articolo 1, comma 224, della legge 266 del 2005 recitava: "Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
Dopo l'emanazione della legge del 2005, alcuni lavoratori del comparto pubblico hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale al fine di contestare la costituzionalità della norma. In questo contesto, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità sollevata riguardo alla costituzionalità del provvedimento legislativo, conferendo ragione allo Stato.
Nonostante il processo di equiparazione tra il pubblico impiego e il settore privato, non si oppone al principio di ragionevolezza, il quale sottolinea l'importanza di evitare disparità di trattamento ingiustificate. La decisione tiene conto delle peculiarità del regime del rapporto di lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni, delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dai relativi contratti collettivi.
In precedenza, la Corte Costituzionale, con la sentenza 148 del 2008, ha ribadito che la pubblica amministrazione mantiene una connotazione peculiare, anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato. Essa è vincolata al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, che escludono qualsiasi logica speculativa.