Le ricorrenze di Ognissanti e del Giorno dei Morti rappresentano due delle festività più sentite in Italia, ma pongono numerose domande per lavoratori e aziende sul trattamento dei compensi. Il modo in cui queste date incidono sui cedolini paga varia in funzione della tipologia di rapporto (pagamento mensile o orario), della distribuzione dell’orario di lavoro e delle regole contenute nei contratti collettivi. L’analisi di normativa e prassi consente di offrire chiarimenti sull’impatto delle festività nazionali sullo stipendio, anche in caso di ricorrenza di sabato o domenica.
1° novembre, Ognissanti: significato e disciplina delle festività nel lavoro dipendente
Ognissanti, celebrato il 1° novembre, è inserito tra i giorni festivi nazionali riconosciuti dalla legge italiana, precisamente dalla Legge 260/1949. Questa festività, oltre al significato religioso di commemorare tutti i Santi, compresi quelli non canonizzati, comporta conseguenze dirette in ambito lavorativo: ai dipendenti viene riconosciuto il diritto al riposo retribuito. La normativa stabilisce che, salvo esigenze particolari disciplinate dai contratti collettivi o settori essenziali, il lavoratore ha il diritto a non effettuare la prestazione senza subire alcuna decurtazione dello stipendio.
- Le festività riconosciute includono, oltre al 1° novembre, date come Capodanno, Epifania, Pasquetta, Liberazione, Festa del Lavoro, Assunzione, Immacolata e Santo Stefano.
- La ricaduta di queste giornate «rosse» sul cedolino paga è regolata sia dalla legislazione nazionale che dalle intese di settore (CCNL), garantendo il mantenimento della retribuzione o il pagamento di un extra se ricorre la prestazione lavorativa.
Nel
calendario lavorativo, dunque, il 1° novembre rappresenta una giornata gestita con particolare attenzione, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a rispettare precise disposizioni sia sotto il profilo del diritto al riposo sia in relazione alla giusta retribuzione.
Come viene pagato il 1-2 novembre: regole generali e differenze tra lavoratori mensilizzati e retribuiti a ore
Il trattamento economico delle festività del 1 e 2 novembre (Commemorazione dei defunti, generalmente non festiva a livello nazionale) differisce tra chi percepisce uno stipendio mensile e chi è retribuito a ore. La paga nelle festività deve riflettere il tipo di rapporto:
- Lavoratori mensilizzati: lo stipendio mensile già comprende la quota relativa alle festività. Se il dipendente non lavora durante questi giorni riceve l’importo pieno e in busta paga è registrata la festività goduta. L’importo non subisce variazioni, essendo già assimilato nel calcolo dello stipendio mensile.
- Lavoratori retribuiti a ore: l’assenza lavorativa dovuta alla giornata festiva viene comunque retribuita, solitamente moltiplicando la retribuzione oraria per le ore che sarebbero dovute essere lavorate. Nel cedolino paga questa somma è indicata come “festività goduta retribuita”. Se si presta servizio, è prevista la maggiorazione per lavoro festivo secondo il proprio contratto collettivo.
Quando si è chiamati a lavorare in questi giorni,
a tutti i lavoratori spetta una maggiorazione percentuale (differente per settore e CCNL) oltre allo stipendio ordinario per le ore lavorate durante la festività.
| Tipologia lavoratore |
Festività non lavorata |
Festività lavorata |
| Mensilizzato |
Inclusa nello stipendio |
Stipendio + maggiorazione |
| Orario |
Paga per ore "figurative" |
Paga + maggiorazione |
La gestione, quindi, è strettamente collegata al sistema retributivo, con importi aggiuntivi solo in caso di effettiva prestazione festiva.
Cosa succede se la festività del 1-2 novembre cade di sabato o domenica: normativa e casi pratici
Una delle questioni più rilevanti per lavoratori e aziende è il trattamento delle festività che coincidono con il sabato o la domenica. La normativa (L. 260/1949) distingue tra questi due casi:
- Domenica: se la festività cade sul giorno di riposo settimanale, per gran parte dei contratti collettivi è previsto un compenso aggiuntivo, generalmente pari a 1/26 della retribuzione mensile per i mensilizzati o 1/6 dell’orario settimanale per i lavoratori pagati a ore. Questa quota extra compensa la “perdita” del riposo retribuito.
- Sabato: se la festa cade il sabato, il trattamento dipende dall’organizzazione dell’orario di lavoro. Chi lavora su sei giorni trova il sabato tra i lavorativi e percepisce regolare paga festiva. Chi lavora su cinque giorni, invece, difficilmente riceve compensi extra: la legge non prevede maggiorazioni, salvo condizioni di miglior favore definite dai contratti collettivi.
L’impatto pratico può quindi essere diverso, come si può osservare dalla seguente schematizzazione:
| Ricorrenza |
Lavoratori mensilizzati (5 giorni) |
Lavoratori mensilizzati (6 giorni) |
| Sabato |
Nessun extra, salvo CCNL |
Trattato come festività normale |
| Domenica |
Quota aggiuntiva (1/26) |
Quota aggiuntiva (1/26) |
I dettagli operativi possono essere oggetto di specifiche previsioni a livello di CCNL o aziendale, ma restano saldi i principi previsti dalla normativa generale.
Lavorare durante il 1-2 novembre: maggiorazioni, riposo compensativo ed esempi di calcolo
Chi svolge attività lavorativa nelle giornate del 1 o 2 novembre vede riconosciuto, oltre alla normale retribuzione, un trattamento economico aggiuntivo. Le maggiorazioni per lavoro festivo sono fissate dai contratti collettivi e variano in base al settore, oscillando generalmente tra il 25% e il 50% della paga oraria.
- Maggiorazione per lavoro festivo: Ad esempio, nel settore commercio la percentuale è solitamente del 30%, mentre nei metalmeccanici può arrivare al 50%.
- Riposo compensativo: In alcune discipline contrattuali, invece della sola maggiorazione, può essere previsto l’alternativa del recupero della giornata con successivo riposo pagato.
Consideriamo una simulazione per un dipendente del settore commercio:
- Paga giornaliera: 70 euro
- Maggiorazione per festivo: 30% (21 euro)
- Totale per la giornata festiva lavorata: 91 euro
La presenza di alternative tra riposo e compenso aggiuntivo è stabilita dal contratto collettivo e può variare da azienda ad azienda. Il lavoratore, pertanto, deve far riferimento alle condizioni applicate nel proprio settore per sapere se ha diritto anche al riposo compensativo oppure esclusivamente alla maggiorazione in busta paga.
Festività soppresse e casi particolari: il trattamento del 4 novembre e altre situazioni simili
Il 4 novembre, festa dell’Unità nazionale, rappresenta uno dei casi particolari di festività soppressa. Dopo la legge n. 54/1977, il 4 novembre è divenuto giorno lavorativo, ma la perdita del relativo trattamento economico è stata mediata dai CCNL. Molti contratti collettivi prevedono infatti un’indennità assimilata a quella delle festività cadenti di domenica, a compensazione della mancata fruizione della giornata festiva.
- Indennità economica: nella prassi si riconosce, per il 4 novembre, un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile ai lavoratori mensilizzati oppure 1/6 della paga settimanale a chi è retribuito a ore.
- Assorbimento nei permessi: alcuni contratti prevedono che questa indennità sia assorbita nelle riduzioni di orario (ROL) piuttosto che liquidata come quota extra.
- Casi specifici: in certi settori, chi lavora il 4 novembre può scegliere fra lavoro normale o riposo compensativo; in altri, la giornata viene trattata in modo specifico a seconda della coincidenza con il riposo settimanale o con altri tipi di assenza.
Questa configurazione differisce dai giorni festivi ordinari, poiché manca l’obbligo generalizzato di astensione dall’attività lavorativa, ma permane una tutela economica in virtù della tradizione legislativa e degli accordi collettivi.
Festività, diritto a rifiutare la prestazione lavorativa e il ruolo dei contratti collettivi
Il diritto al riposo nelle giornate festive è garantito dalla normativa nazionale, che riconosce al lavoratore il potere di astenersi dalla prestazione lavorativa, anche a fronte di richieste del datore di lavoro. Il diritto è soggettivo, quindi la prestazione può essere richiesta solamente mediante accordo specifico (individuale o collettivo) e laddove previsto dal CCNL.
- Diritto a non lavorare: la legge 260/1949 e la giurisprudenza della Cassazione consolidano il diritto all’astensione nei giorni rossi; una forzatura da parte del datore è vietata, salvo diverse regolamentazioni contrattuali concordate.
- Deroghe e contratti collettivi: nei servizi essenziali o in settori strategici, i CCNL possono definire modalità per la richiesta di lavoro festivo, sempre nel rispetto del diritto al riposo e della compensazione economica, senza obbligatorietà generalizzata.
La regolamentazione collettiva svolge un
ruolo chiave nella definizione delle condizioni operative durante le festività, bilanciando esigenze aziendali e diritti del personale. Per i lavoratori, resta la possibilità di tutelare i propri interessi attraverso rappresentanze sindacali e strumenti di mediazione previsti ex lege.
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