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Le regole fiscali in vigore su bonifici e pagamenti bancomat e carte di credito fatte a cavallo tra 2 anni

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Fattura a cavallo tra 2 anni

L'Agenzia delle entrate ha chiarito una serie di aspetti riguardanti il trattamento fiscale dei bonifici effettuati alla fine dell'anno e accreditati all'inizio del nuovo anno.

Se faccio un pagamento bancomat di una spesa a cavallo tra 2 anni che voglio detrarre con la dichiarazione dei redditi, come possono fare? Come detrarre l'Iva se sono un professionista?

In occasione del Telefisco 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito una serie di aspetti riguardanti il trattamento fiscale dei bonifici effettuati alla fine dell'anno e accreditati all'inizio del nuovo anno. Un esempio sono i bonifici ordinati il 29 dicembre 2023 e accreditati il 2 gennaio 2024.

L'Agenzia delle entrate ha fornito spiegazioni specifiche a un contribuente, evidenziando l'applicabilità della risoluzione 77 del 23 aprile 2007 che tratta i pagamenti online dei contributi tramite bancomat. Vediamo alloro il trattamento fiscale relativo ai pagamenti effettuati tramite bonifici in questo contesto temporale:

  • Bonifici a cavallo tra 2 anni, le regole fiscali
  • Il caso della fattura con Iva a cavallo tra 2 anni

Bonifici a cavallo tra 2 anni, le regole fiscali

La risoluzione 77 del 23 aprile 2007 dell'Agenzia delle entrate affronta il tema del momento in cui i contributi sono considerati pagati nel contesto dei pagamenti effettuati tramite carta di credito. In base a questa risoluzione, i contributi si considerano pagati nel giorno in cui viene effettuato il pagamento con carta di credito, ossia nel momento in cui il titolare della carta manifesta l'intenzione di sostenere l'onere, indipendentemente dal momento in cui avviene l'addebito delle somme sul conto corrente dell'ordinante da parte della banca. Tale addebito rappresenta un rapporto interno tra ordinante e delegato e non ha rilevanza ai fini fiscali.

La questione coinvolge i professionisti e le imprese minori che applicano il regime di cassa in seguito all'abrogazione del regime di competenza. Nel caso dei pagamenti tramite assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del beneficiario, ossia quando il titolo viene fisicamente consegnato.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati tramite bancomat e carta di credito, la deducibilità del costo dipende dal momento in cui la carta viene utilizzata, mentre per il beneficiario l'importo viene considerato accreditato ai fini fiscali nel momento dell'effettivo accredito sul proprio conto.

Il caso della fattura con Iva a cavallo tra 2 anni

In base alla normativa vigente, i contribuenti sono tenuti a determinare entro il giorno 16 di ogni mese la differenza tra l'ammontare totale dell'Iva dovuta nel mese precedente e quella deducibile, sulla base delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati per le operazioni imponibili, nonché delle fatture di acquisto per i beni e servizi acquistati, per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel medesimo mese.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle fatture di acquisto deve essere esercitato entro il 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, con alcune eccezioni relative alle operazioni effettuate nell'anno precedente. Considerando il regime fiscale adottato dal contribuente per quanto riguarda la deduzione del costo documentato in fattura, vediamo alcuni esempi che chiariscono le varie casistiche possibili:

fattura messa a disposizione: se una fattura viene resa disponibile nella sezione Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate, il diritto alla detrazione sorge solo a partire dalla data in cui il contribuente prende visione della stessa

  • fattura datata il 30 dicembre 2023, inviata a SDI il 2 gennaio 2024 e annotata nei registri Iva con medesima data: in questo caso, il contribuente dovrà inserire la fattura nella liquidazione Iva di gennaio 2024
  • fattura datata il 30 dicembre 2023, inviata a SDI il 31 dicembre 2023 e ricevuta nella stessa data ma annotata nei registri Iva nel 2024: la fattura è stata ricevuta ma non è stata annotata nei registri Iva nel mese di dicembre 2023. Di conseguenza, la detrazione dell'Iva non può avvenire né a dicembre 2023 né a gennaio 2024, in base alle disposizioni vigenti per le fatture emesse a cavallo d'anno. Il contribuente dovrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2023
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