Periodo di comporto 2025: le regole su durata, assenze per malattia, tutela del posto di lavoro secondo normative aggiornate, CCNL e giurisprudenza recente
Il periodo di comporto indica il lasso di tempo in cui un dipendente, assente per malattia, mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo che non intervengano specifiche cause di cessazione previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Durante questo arco temporale, il licenziamento per assenza non può essere intimato, rappresentando un equilibrio tra la tutela della salute del lavoratore e le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro. La portata della norma, stabilita principalmente dall’articolo 2110 del Codice Civile e integrata dalla contrattazione collettiva, si fonda sui principi dettati dalla Costituzione italiana (art. 32 e 38), che tutelano la salute e i mezzi adeguati di sostentamento in caso di malattia e infortunio.
I CCNL prevedono due forme di calcolo del periodo di comporto:
Nella maggior parte dei casi, si includono nel computo anche i giorni festivi, non lavorativi e di sciopero, mentre restano esclusi quelli per malattia professionale attribuibile al datore di lavoro, maternità, infortunio o disabilità, come sancito dalla più recente giurisprudenza e da alcune previsioni.
La durata e le modalità di conteggio possono discostarsi sensibilmente tra i diversi CCNL. Alcuni contratti, come quello dei metalmeccanici o del comparto chimico, prevedono periodi di comporto più ampi per malattie di origine professionale o per patologie gravi, in linea con l’art. 2110 c.c., mentre altri stipulano limiti più stringenti o regole peculiari. Vi sono inoltre differenziazioni tra lavoratori part-time (contratti a tempo determinato e in somministrazione staff leasing) e full time, nonché tra rapporti stagionali (malattia e contratti stagionali).
In alcuni settori è previsto l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare anticipatamente la scadenza del comporto; in altri, la responsabilità informativa grava sul lavoratore. Si evidenzia che il mancato rispetto delle specifiche clausole contrattuali può condurre all’illegittimità del licenziamento.
Settore/CCNL | Durata comporto (min.) | Note / Esclusioni |
Impiegati (generale) | 3 mesi < 10 anni anzianità; 6 mesi > 10 anni anzianità |
Ferite, infortuni e malattie professionali escluse se imputabili al datore |
Industria Calzature | 13 mesi nel triennio | Obbligo comunicazione anticipata dal datore di lavoro |
Metalmeccanici | In base all’indennità INAIL | Malattia professionale, periodo ampliabile dal CCNL |
Enti Locali | In media 18 mesi | Obbligo comunicazione 60 gg prima della scadenza |
La giurisprudenza più recente rafforza la tutela dei lavoratori con disabilità: è discriminatorio applicare rigidamente lo stesso periodo di comporto previsto per i lavoratori normodotati, senza considerare i rischi legati a condizioni di salute particolari. Secondo Cassazione n. 170/2025, il datore di lavoro deve valutare, previo confronto con il dipendente, eventuali accomodamenti ragionevoli (ad esempio assegnazione di mansioni compatibili o modifica dell’orario) al fine di evitare il licenziamento, e lo stesso principio trova esplicitazione nella Direttiva 2000/78/CE e nella Convenzione ONU.
In altri casi, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
Il 2025 ha visto confermate ed estese alcune tutele per i lavoratori e chiarimenti per i datori di lavoro: