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Licenziato per le troppe assenze, era detenuto in carcere a Rebibbia, fa ricorso: la decisione del Tribunale

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di Dott.ssa Marianna Bassetti pubblicato il

Operaio romano detenuto a Rebibbia licenziato per assenze ingiustificate. Il giudice del Lavoro respinge il ricorso: doveva avvisare l’azienda. La sentenza.

Un lavoratore che finisce in carcere in custodia cautelare può essere licenziato per le assenze? E se le lettere dell’azienda arrivano a casa mentre lui è in cella, il procedimento disciplinare è valido? A queste domande ha risposto il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in una vicenda che mette in luce un principio spesso sottovalutato: il dovere di comunicare i motivi dell’assenza grava sempre sul dipendente, anche nelle situazioni più difficili.

La vicenda: dal 31 luglio a metà settembre 2023 in carcere a Rebibbia

Protagonista della storia è un operaio romano, dipendente di un’azienda che opera nel settore dei servizi ambientali. Il 31 luglio 2023 l’uomo viene raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma e portato nel carcere di Rebibbia, dove resta fino a metà settembre dello stesso anno, per circa un mese e mezzo.

Durante quelle settimane il lavoratore, naturalmente, non si presenta in ditta. Non può farlo: è detenuto. Ma l’azienda, che non ha ricevuto alcuna spiegazione, registra una assenza ingiustificata prolungata e avvia le procedure previste dal contratto e dallo Statuto dei lavoratori.

Nel periodo di assenza la società invia all’indirizzo di residenza dell’operaio tre raccomandate:

Il punto è che queste comunicazioni non potevano essere ritirate, perché il destinatario si trovava in cella. L’operaio, quindi, non ha mai potuto leggerle in tempo utile, né presentare giustificazioni o difese. Una circostanza che diventerà il cuore del ricorso.

Il ricorso: “Non ho potuto difendermi”

Una volta tornato in libertà e venuto a conoscenza del licenziamento, l’uomo decide di impugnarlo davanti al Tribunale del Lavoro. Le sue tesi si basano su due argomenti principali.

Primo argomento: violazione del diritto di difesa. Secondo il ricorrente, non avendo ricevuto le contestazioni disciplinari, non avrebbe potuto replicare nei termini previsti. Il procedimento disciplinare sarebbe quindi viziato, perché privato del contraddittorio che la legge garantisce al lavoratore.

Secondo argomento: assenza di giusta causa. In subordine, l’operaio sostiene che un mese e mezzo di assenza non sia un fatto così grave da giustificare il recesso. A suo dire, al massimo avrebbe potuto portare a una sanzione conservativa, come una multa o una sospensione, non al licenziamento per giusta causa, cioè alla misura più estrema.

La decisione del giudice: il lavoratore doveva avvisare

Il Tribunale, però, non accoglie le richieste. Il giudice del Lavoro Umberto Buonassisi ritiene che l’onere di informare l’azienda spettasse all’operaio. Anche chi si trova in una condizione di restrizione della libertà, osserva il magistrato, non è esonerato dagli obblighi di correttezza e buona fede che governano il rapporto di lavoro.

Nella sentenza di primo grado si legge infatti che in tutti i casi in cui si abbia necessità di assentarsi dal lavoro, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro i motivi dell’assenza, con qualsiasi modalità.

In altre parole: il lavoratore avrebbe potuto, e dovuto, trovare un modo per far sapere all’azienda dove si trovava. Ad esempio tramite un familiare, un avvocato o un’altra persona di fiducia incaricata di avvisare la ditta. Non averlo fatto ha lasciato il datore di lavoro all’oscuro, rendendo l’assenza ingiustificata a tutti gli effetti.

Il verdetto di primo grado è dunque chiaro: il licenziamento è legittimo. Il ricorso dell’operaio viene respinto e il rapporto di lavoro resta definitivamente interrotto.

La decisione è significativa perché sposta l’attenzione dal comportamento dell’azienda a quello del dipendente. L’impresa, infatti, ha inviato le comunicazioni all’indirizzo noto, rispettando le forme previste. A non aver collaborato, secondo il Tribunale, è stato il lavoratore, che non ha reso nota la propria situazione.

Cosa dice la legge: detenzione e rapporto di lavoro

La vicenda offre l’occasione per ricordare alcuni principi generali in materia di lavoro e custodia cautelare:

  • La detenzione non estingue automaticamente il rapporto di lavoro. L’arresto o la custodia cautelare non comportano di per sé la perdita del posto. Il contratto, però, resta in vita solo se il lavoratore si comporta correttamente verso il datore di lavoro.
  • L’assenza va giustificata. I contratti collettivi nazionali, compresi quelli del settore dei servizi ambientali, prevedono in genere che il dipendente comunichi tempestivamente le ragioni dell’assenza e produca la relativa documentazione. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce un inadempimento disciplinare.
  • Esistono possibili tutele. In alcuni casi il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita o altri strumenti di sospensione del rapporto, ma solo se li attiva formalmente. Il silenzio, invece, viene letto come disinteresse verso il posto di lavoro.
  • Il licenziamento per giusta causa richiede un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Nel caso in esame il giudice ha ritenuto che l’assenza prolungata e non comunicata rientrasse in questa categoria.

Perché questa sentenza interessa lavoratori e aziende e cosa può succedere ora

La pronuncia del Tribunale di Roma contiene un messaggio utile per entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori: qualunque sia il motivo dell’assenza, anche se involontario o doloroso, bisogna avvisare l’azienda. Una telefonata, un messaggio, una comunicazione tramite un legale o un parente possono fare la differenza tra un’assenza giustificata e un licenziamento. Il silenzio rischia di essere l’errore più costoso.

Per le aziende: la sentenza conferma che, quando si rispettano le forme di legge nelle comunicazioni disciplinari, l’impossibilità del destinatario di ricevere le lettere non invalida automaticamente la procedura, se dipende da una condotta omissiva del dipendente. Resta comunque consigliabile conservare con cura la prova delle raccomandate inviate e dei tentativi di contatto.

Va ricordato che si tratta di una decisione di primo grado. L’operaio potrebbe ancora proporre appello davanti alla Corte d’Appello di Roma, sostenendo che la sua situazione di detenuto rendesse impossibile ogni comunicazione e che l’azienda avrebbe potuto, con una minima diligenza, accertare i motivi dell’assenza.

Resta inoltre aperta la questione, tipica di questi casi, di bilanciare il diritto del datore di lavoro a ricevere informazioni tempestive con la condizione particolare di chi è privato della libertà personale. Sarà eventualmente la giurisprudenza successiva a precisare fino a che punto si estenda il dovere di comunicazione del lavoratore detenuto.

La storia dell’operaio romano finito a Rebibbia e poi licenziato conferma, quindi, un principio semplice ma decisivo: nel rapporto di lavoro la comunicazione è un dovere, soprattutto quando si è costretti ad assentarsi. Secondo il giudice Umberto Buonassisi, il lavoratore avrebbe dovuto avvisare l’azienda con qualsiasi modalità, e non averlo fatto ha reso legittimo il licenziamento.

Una sentenza destinata a far discutere, che ricorda a dipendenti e imprese quanto siano importanti trasparenza, tempestività e correttezza nella gestione delle assenze.






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Dott.ssa Marianna Bassetti

La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...

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