Maternità 2025, le normative attuali, nonchè i contratti CCNL di categoria oltre a sentenza di tribunali e Cassazione forniscono un quadro normativo completo su chi ha diritto a prendere tutti i mesi di congedo dopo la nascita del neonato
La legge e la giurisprudenza nazionale, aggiornata dalle più recenti circolari INPS, definiscono con precisione chi può richiedere e come si articola la fruizione completa dei cinque mesi di congedo di maternità, introducendo criteri flessibili ma rigorosi e fornendo garanzie ulteriori per situazioni specifiche. Le modalità vengono delineate anche dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), con attenzione alle caratteristiche di ogni settore.
La normativa principale di riferimento in Italia per il congedo di maternità è costituita dal decreto legislativo 151/2001 e successive modifiche. La legge stabilisce che la lavoratrice in gravidanza sia obbligatoriamente tutelata da un periodo di astensione dal lavoro, generalmente suddiviso tra prima e dopo il parto. Oltre al classico schema di due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto, la legislazione prevede forme di flessibilità con possibilità di astensione lavorativa anche solo dopo il parto per un totale di cinque mesi consecutivi.
La facoltà di posticipare il periodo di congedo e concentrare i cinque mesi di assenza successivamente al parto è concessa soltanto previa presentazione di documentazione sanitaria specifica, che attesti l’assenza di rischi per la madre e il nascituro. Tale modalità è subordinata all’autorizzazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) e del medico competente ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le più recenti circolari INPS confermano che il certificato deve essere presentato esclusivamente al datore di lavoro e non direttamente all’Istituto, in linea con le disposizioni di privacy e semplificazione amministrativa.
La possibilità di usufruire dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto è riservata alle donne che, in base alle proprie condizioni cliniche e lavorative, possono lavorare fino al giorno precedente la data presunta del parto. In sintesi, la scelta spetta a chi:
La domanda per il congedo di maternità dopo il parto si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS oppure tramite patronati o contact center. È fondamentale allegare la seguente documentazione:
Durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera media, calcolata sull’ultimo periodo di paga precedente. Questo trattamento può essere integrato alla retribuzione piena dai contratti collettivi nazionali, ove previsto. Nei casi di maternità anticipata, prorogata o di rapporti di lavoro discontinui (es. collaboratrici domestiche, agricole, lavoratrici in disoccupazione), le modalità di calcolo e pagamento variano a seconda della tipologia di lavoro e della storia contributiva.
Il periodo di assenza per congedo obbligatorio è riconosciuto come utile al calcolo dell’anzianità di servizio, della previdenza e della maturazione dei ratei aggiuntivi (es. tredicesima). Il diritto si estende anche ai casi di adozione, affidamento e particolari situazioni di interruzione di gravidanza, secondo parametri fissati dal Testo Unico e dalle circolari interpretative dell’INPS.
Normativa e giurisprudenza danno rilievo a casi specifici che possono determinare deroghe o sospensioni nel periodo di congedo:
Casistica | Condizione | Durata massima | Documentazione |
Lavoratrice dipendente in buone condizioni | Certificato medico idoneo | 5 mesi dopo il parto | Certificato SSN/medico competente da consegnare al datore |
Parto prematuro | Parto avvenuto prima della data presunta | Giorni non goduti ante partum aggiunti al post partum | Certificato del parto |
Ricovero neonato | Neonato ricoverato dopo il parto | Sospensione temporanea del congedo | Attestazione medica |
Adozione, affidamento | Ingresso minore in famiglia | 5 mesi dall’ingresso | Documentazione adozione/affidamento |
Lavoratrice autonoma | Non applicabile lo schema ordinario | Contributo e indennità speciale | Vedi regole INPS |
Va distinta la disciplina del congedo di maternità obbligatorio da quella dei congedi parentali: quest’ultimi sono periodi ulteriori e facoltativi di astensione dal lavoro concessi a entrambi i genitori e prevedono regimi indennitari diversi (percentuali inferiori rispetto al congedo di maternità, durata variabile). Le ultime disposizioni hanno previsto aumenti temporanei delle indennità per alcuni mesi di congedo parentale, ma il diritto ai cinque mesi dopo il parto resta specifico della maternità obbligatoria, non trasferibile.