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Multa, la giustificazione "Non ricordo chi guidava" è rischiosa e da evitare. Cosa conviene fare realmente

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Cosa conviene fare realmente

Guidare senza poter identificare chi era al volante al momento di una multa può esporre a gravi rischi, tra responsabilità, obblighi di comunicazione, sanzioni aggiuntive e casi da conoscere.

L'identificazione del conducente è uno degli elementi centrali nell'accertamento delle infrazioni stradali. In particolare, l'irrogazione di sanzioni accessorie come la decurtazione dei punti dalla patente, secondo la normativa italiana, necessita dell'attribuzione certa della responsabilità. Tuttavia, in numerosi casi gli enti accertatori - come polizia municipale o stradale - non riescono a determinare sul momento chi fosse alla guida del veicolo colpito dalla contestazione, soprattutto se la violazione viene rilevata tramite dispositivi automatici.

Proprio in queste situazioni nasce il problema dell'obbligo di comunicare chi stesse guidando il mezzo. Non adempiere correttamente a tale obbligo, o affidarsi a giustificazioni generiche come “non ricordo chi guidava”, può esporre il proprietario del veicolo a sanzioni aggiuntive di entità , oltre a rendere molto complesso tutelare i propri diritti amministrativi.

Comunicazione obbligatoria dei dati del conducente: procedure e tempistiche

Il proprietario di un veicolo è soggetto a una normativa rigorosa in tema di responsabilità amministrativa per le violazioni commesse con il proprio mezzo, anche nel caso in cui non fosse materialmente alla guida. Ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, il principio di responsabilità solidale stabilisce che sia il proprietario sia il conducente possono essere chiamati a rispondere per il pagamento della sanzione pecuniaria. Nella prassi, l'autorità può rivolgersi indifferentemente a entrambi, lasciando a loro la gestione dell'accordo per il pagamento:

  • Solidarietà nel pagamento: proprietario e guidatore sono considerati obbligati in solido finché il debito non risulta estinto.
  • Pagamento scontato: se la sanzione viene saldata entro 5 giorni dalla notifica si può usufruire di una riduzione del 30%.
Le modifiche normative introdotte dal 2021 per i noleggi senza conducente segnano un'eccezione importante: in questi casi la responsabilità non ricade più sulla società di autonoleggio (intestataria del mezzo), ma sul cliente locatario. Per i veicoli aziendali e quelli intestati a persone giuridiche, il soggetto obbligato alla comunicazione e al pagamento sarà il rappresentante legale o l'individuo delegato.

È importante inoltre distinguere: la responsabilità pecuniaria resta solidale, mentre l'eventuale decurtazione dei punti sulla patente è strettamente personale e applicabile esclusivamente a chi era effettivamente alla guida.

Quando un'infrazione, accertata tramite mezzi automatici (come autovelox o ZTL), comporta anche la perdita di punti, il proprietario del veicolo riceve con il verbale la richiesta di comunicare entro 60 giorni i dati di chi era alla guida (articolo 126-bis, comma 2, CdS). Questa procedura è fondamentale per consentire l'applicazione della sanzione accessoria in modo corretto e personalizzato, senza ledere diritti del proprietario non responsabile. Ecco quindi:

  • Raccolta delle informazioni: risalire in modo puntuale a chi utilizzava il veicolo nel momento della violazione.
  • Compilazione del modulo: fornire tutti i dati anagrafici del conducente e quelli riguardanti la patente (numero, ente, scadenza, ecc.).
  • Modalità di invio: la documentazione va trasmessa all'autorità accertatrice seguendo le indicazioni contenute nel verbale, tramite raccomandata A/R o PEC, conservando sempre le ricevute come prova.
  • Scadenza dei tempi: il termine di 60 giorni è perentorio e decorre dalla ricezione della multa.
  • Veridicità delle dichiarazioni: fornire dati non veritieri può esporre a responsabilità penale per falso ideologico.
La comunicazione non è solo un adempimento amministrativo, ma tutela il proprietario dal ricevimento di ulteriori sanzioni e assicura l'applicazione della normativa anche nei casi più complessi, come la multiproprietà o il noleggio.

Cosa succede se non si comunica chi guidava: rischi, multe aggiuntive e perdita punti

Non rispettare l'obbligo di comunicazione dei dati comporta conseguenze specifiche. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005, la decurtazione dei punti non può essere applicata al proprietario che non era alla guida solo perché non ha comunicato i dati del conducente, ma questo non lo esonera da responsabilità amministrative ulteriori:

  • Sanzione amministrativa autonoma: chi omette la comunicazione senza giustificato motivo riceve una seconda multa, distinta da quella originale, con un importo che può andare da 291 a 1.166 euro.
  • Nessuna perdita automatica di punti: la sanzione accessoria dei punti riguarda solo il reale trasgressore se identificato.
  • Doppia esposizione: il proprietario rischia di dover pagare due volte - una per l'infrazione e una per l'omessa comunicazione - senza sanzioni accessorie sulla patente.
  • Non paga due volte la stessa violazione: la nuova multa è collegata esclusivamente al mancato rispetto dell'obbligo informativo.
L'obbligo di comunicare i dati resta anche se la multa è già stata pagata; il pagamento non sostituisce la comunicazione. Ignorare questa regola è la causa principale dei ricorsi e delle contestazioni successive.

La giustificazione ‘non ricordo chi guidava': cosa dice la giurisprudenza e quando è ammessa

La risposta secondo la giurisprudenza è piuttosto restrittiva riguardo all'accettazione della motivazione “non ricordo chi guidava”. Semplici dichiarazioni generiche o prive di documentazione probante sono considerate insufficienti dagli organi accertatori e dal giudice. In pratica:

  • Motivo giustificato e documentato: solo l'impossibilità oggettiva, comprovata da prove affidabili, può giustificare la mancata identificazione del conducente.
  • Esempi considerati validi: auto utilizzata da più persone senza registro delle assegnazioni (ad esempio flotte aziendali); situazioni in cui il proprietario era assente e non aveva il controllo della vettura (viaggi all'estero); furto del veicolo debitamente denunciato.
  • Onere della prova: spetta sempre a chi riceve la contestazione dimostrare l'impossibilità insormontabile di fornire l'informazione richiesta.
La giurisprudenza consolidata, inclusa la sentenza Cassazione n. 9555/2018, richiede elementi oggettivi che provino l'amnesia di fatto o l'assenza di controllo effettivo. In caso contrario, il proprietario resta soggetto alla seconda sanzione. I giudici valutano caso per caso, considerando la genuinità e la consistenza della documentazione presentata.

Ricorso contro la multa e obbligo di comunicazione: le ultime sentenze della Cassazione

Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno contribuito a chiarire il rapporto tra ricorso contro il verbale originario e obbligo di comunicazione dei dati del conducente. L'orientamento attuale, in particolare con l'ordinanza n. 26553/2024, stabilisce che l'obbligo di comunicare chi era alla guida resta sospeso in presenza di un procedimento di opposizione alla multa:

  • Sospensione del termine: la scadenza per comunicare i dati viene congelata fino alla decisione definitiva del giudice o dell'autorità amministrativa.
  • Solo dopo il ricorso: se il ricorso viene respinto, il termine di 60 giorni per la comunicazione ricomincia a decorrere dalla nuova notifica dell'autorità.
  • Esito favorevole: se il ricorso viene accolto, non sarà più necessario comunicare i dati.

Casi particolari: veicoli aziendali, noleggi e persone giuridiche

La disciplina rilevante si applica con alcune ulteriori specificazioni ai veicoli intestati a società, enti o nell'ambito di locazione. Il legale rappresentante (o un suo delegato) è responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione e pagamento delle sanzioni amministrative.
  • Flotte aziendali: se non è possibile determinare con precisione chi utilizzava il mezzo nel periodo contestato, occorre fornire specifica comunicazione documentata. La mancata individuazione, se ben motivata, può essere ritenuta valida dall'autorità valutatrice.
  • Noleggi senza conducente: la responsabilità è del locatario, ossia di chi ha noleggiato il mezzo. La società di autonoleggio non risponde più in solido delle violazioni commesse post 10 novembre 2021.
  • Enti pubblici e persone giuridiche: la sanzione amministrativa per mancata comunicazione si applica all'ente e non determina mai decurtazione di punti a nessuna patente. La comunicazione dei dati resta in capo al rappresentante legale, che può delegare il compito a soggetti deputati.