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Quando l'ascensore in condominio obbligatorio in base a sentenza Cassazione (n.7609 21 marzo 2024)

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
sentenza ascensore condominio

Cosa cambia per linstallazione di ascensori in condominio dopo la recente sentenza dalla Cassazione: spiegazione e chiarimenti

La presenza di un ascensore non è generalmente imposta dalla normativa condominiale come requisito obbligatorio per tutti gli stabili. Infatti, numerosi edifici ne sono inizialmente sprovvisti, ma possono essere successivamente dotati di tale impianto per deliberazione assembleare, principalmente per garantire maggiore comfort ai residenti.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recentemente chiarito le circostanze in cui l'installazione di un ascensore diventa un obbligo condominiale. In passato, i giudici avevano già stabilito che l'inserimento di un impianto elevatore rientra tra gli interventi finalizzati all'eliminazione, anche parziale, delle barriere architettoniche. Su questa linea interpretativa, la Suprema Corte ha emanato un'importante pronuncia che merita un'attenta analisi.

La sentenza della Cassazione n.7609 sull'obbligo di ascensore in condominio

Con la sentenza n.7609 del 21 marzo, la Corte di Cassazione ha sancito un principio fondamentale: risulta obbligatoria l'installazione di un ascensore negli edifici condominiali dove risiedono persone con limitazioni motorie o disabilità.

Questa pronuncia si fonda sul principio costituzionale di solidarietà sociale e mira a garantire la mobilità e l'accessibilità a tutti i residenti dello stabile, con particolare attenzione alle persone che presentano difficoltà di deambulazione o disabilità. L'obiettivo primario è assicurare che l'edificio sia accessibile a tutti i condomini, indipendentemente dalla loro condizione fisica.

La sentenza rappresenta un'evoluzione significativa nella giurisprudenza relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali, ponendo l'accento sui diritti delle persone con mobilità ridotta e sul dovere della comunità condominiale di adeguare gli spazi comuni alle esigenze di tutti i residenti.

Conseguenze pratiche della sentenza sulla procedura di installazione

La pronuncia della Cassazione ha determinato importanti cambiamenti nell'iter decisionale e procedurale per l'installazione di un ascensore in ambito condominiale.

In precedenza, per procedere con l'installazione di un impianto elevatore, era necessario ottenere l'approvazione dell'assemblea condominiale con una maggioranza qualificata, come previsto dall'art. 1120 del Codice Civile per le innovazioni. Con la nuova interpretazione giurisprudenziale, la Suprema Corte ha stabilito che i condomini con disabilità o limitazioni motorie hanno il diritto di installare un ascensore a proprie spese, anche in assenza di un consenso assembleare o persino in presenza di un voto contrario da parte dell'assemblea.

Questo diritto permane anche qualora l'intervento comporti alcune modifiche all'utilizzo delle scale comuni o non rispetti completamente le normative tecniche sulle barriere architettoniche, purché l'obiettivo principale rimanga quello di garantire l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le distanze legali: l'installazione di un ascensore esterno finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche è esonerata dal rispetto delle distanze legali minime, che normalmente dovrebbero essere non inferiori ai 3 metri dall'edificio confinante.

Il bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi

La sentenza della Cassazione opera un delicato bilanciamento tra i diritti individuali delle persone con disabilità e gli interessi della collettività condominiale. Il principio ispiratore è che il diritto alla mobilità e all'accessibilità delle persone con limitazioni fisiche prevale su considerazioni di natura puramente estetica o su disagi minori che potrebbero derivare dall'installazione dell'impianto.

Questa interpretazione si allinea con i principi costituzionali di tutela della dignità umana e di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, come sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana.

In termini pratici, ciò significa che un condomino con disabilità che necessita di un ascensore per accedere alla propria abitazione può procedere all'installazione anche se ciò comporta una riduzione non significativa dello spazio comune o delle scale, purché non venga compromessa la funzionalità o la sicurezza dell'edificio.

Requisiti tecnici e limiti all'installazione dell'ascensore

Nonostante l'ampia tutela offerta dalla giurisprudenza, esistono comunque dei limiti tecnici e giuridici all'installazione di un ascensore in condominio:

  • L'intervento non deve compromettere la stabilità strutturale dell'edificio
  • Non deve rendere alcune parti comuni inservibili all'uso a cui sono destinate
  • Non deve impedire il passaggio attraverso le scale o ridurre eccessivamente la larghezza dei gradini, compromettendo la sicurezza in caso di evacuazione
  • Deve rispettare le normative di sicurezza previste per gli impianti elevatori
In ogni caso, è consigliabile che l'installazione sia preceduta da una perizia tecnica che attesti la fattibilità dell'intervento nel rispetto dei suddetti limiti, per evitare future contestazioni o problematiche di natura legale.

Contributi e agevolazioni fiscali per l'installazione

Per incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche, la normativa italiana prevede diverse agevolazioni fiscali per l'installazione di ascensori in edifici condominiali:

  • Detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che consente di recuperare una percentuale significativa della spesa sostenuta
  • Possibilità di accedere a contributi pubblici stanziati da regioni o comuni per l'adeguamento degli edifici alle normative sull'accessibilità
  • IVA agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi e sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità
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