L’assemblea di condominio non può deliberare e imporre lavori sui beni privati come le terrazze, i balconi o le finestre di proprietà del singolo condomino: la nuova sentenza della Cassazione
L’intervento sugli spazi privati degli edifici condominiali, come balconi, terrazze e finestre, suscita da sempre numerosi interrogativi tra i proprietari. La disciplina relativa ai poteri dell’assemblea condominiale, infatti, pone limiti marcati alla sua autonomia decisionale rispetto alle proprietà esclusive dei singoli condòmini e una nuova sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta a fornire nuovi chiarimenti.
L’assemblea di condominio rappresenta l’organo deliberativo principale per la gestione delle parti comuni dell’edificio. Tra i suoi compiti spiccano la conservazione, la manutenzione e la decisione sulle innovazioni delle aree comuni, tra cui facciate, scale e tetti. Tuttavia, tale organo non può oltrepassare la sfera dei diritti dei singoli sulle loro proprietà esclusive.
La normativa vigente prevede, infatti, che:
Secondo quanto spiegato dai giudici, l'assemblea non ha, infatti, alcun potere sui beni privati dei condomini e una eventuale delibera in tal senso risulterebbe comunque del tutto nulla. Il potere dell’assemblea si limita, infatti, a decisioni sulla gestione e la conservazione delle parti comuni dell’edificio (come la facciata, il tetto, le scale, l’androne, ecc.).
La Corte è intervenuta su un caso esemplare nel quale l’assemblea aveva deliberato, a maggioranza, lavori da svolgere anche su balconi di proprietà esclusiva di alcuni condòmini, aggregandoli in un appalto unico con quelli delle parti comuni. Un proprietario, in disaccordo, si è opposto ritenendo che la delibera fosse viziata e:
La procedura passa dall’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con atto di citazione, senza dover rispettare il termine decadenziale di 30 giorni previsto per l’annullabilità. L’interessato ha anche la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo eventualmente ricevuto dall’amministratore per lavori imposti illegittimamente.
Stabilire chi debba sostenere i costi degli interventi manutentivi richiede una valutazione della natura della parte oggetto di intervento:
Elemento | Spesa a carico |
Balcone aggettante (parte strutturale e pavimento) | Proprietario esclusivo |
Elementi decorativi, frontalini, parapetti integranti il decoro architettonico | Condominio (in base ai millesimi) |
Balcone incassato e parti strutturali comuni | Condominio (in base ai millesimi) |
Terrazza di proprietà esclusiva | Proprietario esclusivo (salvo parti comuni decorative) |
Finestre (standard e infissi) | Proprietario esclusivo |