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Perchè Chiara Ferragni è colpevole di truffa per la giustizia italiana nonostante l'assoluzione di oggi

di Marcello Tansini pubblicato il
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Tra scandali mediatici e intricati risvolti giudiziari, il 'Pandoro Gate' vede Chiara Ferragni protagonista di un caso che mette al centro beneficenza, comunicazione e giustizia, tra accuse di truffa aggravata e l'assoluzione odierna.

L’assoluzione oggi di Chiara Ferragni segna un passaggio significativo nel rapporto tra influencer, giustizia e società civile in Italia. Il caso, nato nell’ambito delle operazioni commerciali legate ai celebri dolci delle festività, ha acceso un intenso dibattito sull’interpretazione della trasparenza promozionale e sul confine tra pubblicità e valori etici. Il focus della sentenza non è semplicemente giudiziario: mette in luce aspetti cruciali sull’affidabilità della comunicazione digitale e sulla responsabilità sociale di figure pubbliche con milioni di follower. Cerchiamo di capire, soprattutto, come il reato di truffa rimane confermato, ma non è perseguibile per determinate condizioni che si sono venute a creare grazie anche alla strategie difensiva della celebre influencer.

Lo scandalo del Pandoro Gate: come nasce l’accusa di truffa aggravata

Il cosiddetto Pandoro Gate trae origine dalle campagne promozionali per il Pandoro Balocco Pink Christmas del Natale 2022 e le Uova di Pasqua Dolci Preziosi edizioni 2021 e 2022, due operazioni di co-branding tra note aziende dolciarie e la popolare imprenditrice digitale. Le indagini della Guardia di Finanza di Milano, coordinate dalla Procura, hanno posto l’attenzione su dichiarazioni pubblicitarie diffuse tramite i social network, dove veniva suggerito che una quota significativa degli incassi sarebbe stata destinata a cause benefiche come l’Ospedale Regina Margherita di Torino e l’associazione ‘Bambini delle Fate’.

Secondo le autorità inquirenti, tali messaggi hanno potenzialmente ingannato i consumatori, inducendoli a credere che ogni acquisto si traducesse immediatamente in un sostegno concreto alla beneficenza. Tuttavia, le prove raccolte hanno mostrato che le donazioni realmente effettuate dalle aziende erano scollegate dall'andamento delle vendite dei prodotti commercializzati. La procura milanese ha evidenziato la diffusività dell’azione: la reputazione e il "potere di persuasione" di Ferragni presso la sua numerosa community online sono stati valutati come elementi in grado di amplificare il potenziale ingannatorio, facendo leva sul rapporto di fiducia tipico tra influencer e follower.

L’accusa di truffa aggravata dalla minorata difesa si fondava proprio sull’aver approfittato della distanza e della scarsa consapevolezza di chi, da semplice consumatore, si fidava delle informazioni pubblicate online. Nei documenti depositati dai PM, si sostiene che le strategie comunicative avrebbero generato un "ingiusto profitto" a favore di Ferragni e delle società coinvolte, quantificato in circa 2,2 milioni di euro, oltre ad un ritorno di immagine non concretamente valutabile. Da qui il passaggio alla fase processuale davanti al Tribunale di Milano.

La dinamica della presunta truffa e il ruolo della beneficenza

Il cuore delle contestazioni revolve attorno all’associazione tra operazioni di marketing e progetti filantropici. Secondo l’accusa, la comunicazione adottata nel corso delle campagne relative al Pandoro Pink Christmas e alle Uova di Pasqua lasciava intendere che il contributo benefico fosse direttamente collegato agli acquisti effettuati dagli utenti. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che il meccanismo era più articolato: la donazione benefica effettuata dai produttori dolciari era stabilita a monte, e non proporzionale né condizionata alle vendite effettive dei prodotti griffati Ferragni.

Un elemento chiave è rappresentato dalla vendita dei Pandoro a un prezzo maggiorato rispetto ai prodotti standard, fattore che ha fatto scattare il sospetto che il “maggior valore” fosse giustificato dalla componente caritatevole, in realtà scollegata. I messaggi sui social lasciavano poco spazio a dubbi per i consumatori desiderosi di coniugare acquisto e solidarietà, mentre i termini degli accordi tra influencer e aziende prevedevano che l’intera gestione delle iniziative benefiche fosse riservata, senza trasparente correlazione con i risultati di vendita.

Le autorità giudiziarie hanno quindi considerato che il binomio tra comunicazione promozionale e beneficenza avesse comportato un’artificiale induzione in errore di un elevato numero di acquirenti. Questo presunto "raggiro pubblicitario" ha determinato la formulazione di un’ipotesi di reato di truffa aggravata, quantificata con rigore dagli inquirenti sia in termini economici che in termini di danno alla fiducia collettiva verso le iniziative di raccolta fondi con testimonial digitali.

La posizione della Procura: aggravante e richieste di condanna

Alla luce delle risultanze investigative, il quadro accusatorio ha trovato la sua espressione principale nella richiesta formale della Procura di Milano di condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi di reclusione senza attenuanti. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Cristian Barilli hanno sostenuto che la presunta truffa, per modalità e diffusione, meritasse di essere considerata "aggravata dalla minorata difesa" degli utenti: ovvero, le vittime della comunicazione ingannevole non erano nella posizione di verificare l’effettiva destinazione dei fondi, affidandosi ciecamente al messaggio promozionale e alla visibilità della testimonial digitale.

Secondo la Procura, l’"elevato tasso di fiducia" attribuito da milioni di follower alla figura pubblica di Ferragni costituiva una circostanza aggravante ai sensi del codice penale, rendendo la truffa perseguibile anche d’ufficio e non solo a seguito di querela degli effettivi danneggiati. I PM hanno inoltre sottolineato la portata economica del vantaggio ottenuto: il profitto illecito sarebbe consistito non soltanto in consistenti introiti (circa 2,2 milioni di euro), ma anche in benefici d’immagine difficilmente quantificabili, ma sicuramente significativi.

Nella requisitoria, la pubblica accusa ha espresso la convinzione che Ferragni abbia avuto "ruolo preminente" nelle strategie commerciali e nel controllo dei messaggi online, delegittimando l’ipotesi di pubblicità ingannevole "minore" e contestualizzando invece tutte le condotte come parte di una truffa diffusa, "mascherata" da filantropia per aumentare le vendite e potenziare la ricaduta reputazionale.

La difesa di Chiara Ferragni: buonafede ed errori di comunicazione

Dall’altra parte del dibattito processuale, la linea difensiva ha puntato sull’assenza di dolo e sulla trasparenza dell’operato dell’imprenditrice, sostenendo che non vi fosse la minima volontà di trarre in inganno né di ottenere profitti illegittimi a danno dei consumatori. Gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno inoltre evidenziato che le eventuali imprecisioni nella comunicazione dovevano essere, al massimo, lette come pubblicità ingannevole e non come truffa. Infatti, per quest’ultima il codice penale (art. 640 c.p.) richiede l’esistenza di forme di raggiro articolate e consapevoli, che nel caso specifico non sarebbero state presenti.

Secondo la difesa, la gestione delle operazioni è sempre avvenuta conspirito di collaborazione con le aziende coinvolte e, all’occorrenza, sono state adottate tempestive iniziative risarcitorie nei confronti delle parti eventualmente lese. Una parte rilevante nell’assoluzione, inoltre, è stata giocata dalle dichiarazioni rilasciate in aula dalla stessa Ferragni, che ha illustrato il proprio punto di vista privilegiato di “personaggio pubblico soggetto a errore di comunicazione” ma lontano da ogni ipotesi di dolo intenzionale.

La strategia difensiva si è fondata inoltre sul principio del “ne bis in idem” (art. 649 c.p.p.), sottolineando che le sanzioni amministrative già sostenute per la presunta pubblicità ingannevole escludevano qualunque ulteriore sanzione penale sulla stessa condotta. Il versamento complessivo di circa 3,4 milioni di euro a titolo di risarcimento ha chiuso sul nascere la possibilità di considerare la Ferragni come recidiva o intenzionalmente scorretta nei confronti dei consumatori.

Estinzione del reato e improcedibilità: perché Ferragni è stata assolta

La decisione del giudice Ilio Mannucci Pacini, presidente della terza sezione penale del Tribunale di Milano, si è basata su due punti-chiave: il mancato riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa e il conseguente mutamento della qualificazione giuridica del reato da truffa aggravata a truffa semplice. Quest’ultima, secondo le vigenti disposizioni del codice penale italiano, è procedibile solo su querela di parte, e non d’ufficio. Essendo venuta meno la richiesta di parte (per effetto dei risarcimenti concordati con i querelanti, tra cui Codacons e Adicu), il procedimento si è estinto per improcedibilità.

In particolare, le sentenze italiane chiariscono che la minore difesa si può configurare solo in presenza di evidenti squilibri nella capacità delle vittime di difendersi, spesso rafforzati dall’uso di internet e dalla notorietà degli imputati. La mancanza di tale aggravante – nonostante la portata mediatica del caso – ha sancito la riclassificazione del capo di imputazione in truffa semplice, non più penamene perseguibile d’ufficio.

La causa diretta dell’assoluzione di Ferragni e dei coimputati (Fabio Damato e Francesco Cannillo) è l’avvenuto ritiro di tutte le querele da parte dei soggetti che si erano ritenuti danneggiati, come risultato degli accordi transattivi e dei risarcimenti già liquidati. Su questa base, il tribunale ha disposto il non luogo a procedere, archiviando definitivamente la posizione giudiziaria degli imputati.

Risarcimenti e remissione delle querele: le conseguenze sulla sentenza

L’accordo transattivo che ha portato al ritiro delle querele rappresenta una delle chiavi decisionali della sentenza. In conformità alla normativa italiana, il reato di truffa semplice può essere perseguibile esclusivamente quando esiste una querela da parte della vittima. Nel caso specifico, la Ferragni – tramite le sue aziende e personalmente – ha versato oltre 3,4 milioni di euro a titolo di indennizzo a:

  • Associazioni dei consumatori come Adicu e Codacons
  • Una consumatrice privata coinvolta nell’acquisto dei prodotti
Il ritiro delle querele da parte di queste realtà ha determinato la definitiva archiviazione della procedura penale, consentendo la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice. Restava solo la “Casa del Consumatore” come parte civile, ma senza una querela valida la richiesta di risarcimento si è spostata sul piano esclusivamente civile. La presenza di indennizzi già corrisposti e di una condotta proattiva nei confronti dei consumatori ha influito positivamente sulla valutazione complessiva della responsabilità personale.

Reazioni alla sentenza: dichiarazioni e impatto sul pubblico

Le dichiarazioni a caldo dell’imprenditrice hanno mostrato tutta la pressione emotiva subita nel corso degli ultimi due anni. Appena uscita dal Tribunale, Ferragni ha espresso commozione, ringraziando avvocati e follower: “È finito un incubo: sono molto contenta di riprendere in mano la mia vita, sono stati due anni molto duri. Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta.”

Anche i legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno sottolineato la correttezza del comportamento della loro assistita e l'esemplarità nei confronti dell’Autorità Giudiziaria. Il caso ha avuto notevole eco sui media e tra l’opinione pubblica, stimolando riflessioni sul potere degli influencer e sull’importanza della trasparenza per chi possiede una visibilità significativa. I follower hanno espresso sostegno o delusione a seconda della loro percezione delle responsabilità concrete, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul tema della responsabilità sociale digitale.