Il pignoramento immobiliare rappresenta una delle modalità più frequenti attraverso cui i creditori possono tutelare i propri diritti dinanzi a un inadempimento. In questa procedura, il bene oggetto dell’esecuzione forzata è generalmente costituito da un immobile di proprietà del debitore.
Spesso, tuttavia, sorgono dubbi sulla sorte delle pertinenze che affiancano l’abitazione principale, come garage, cantine o giardini, soprattutto relativamente alle modalità con cui questi vengono inclusi nell’esecuzione.
Per una corretta analisi del tema, è necessario chiarire, da subito, il significato giuridico dei termini pertinenza, accessorio e accessione. In ambito immobiliare. Si parla di:
- Pertinenze: in riferimento al bene destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un bene principale. Esempi tipici sono il box auto o la cantina destinati a una specifica unità abitativa. Affinché si parli di pertinenza, occorrono:
- Vincolo oggettivo: Funzione di servizio del bene rispetto a quello principale;
- Vincolo soggettivo: Manifestazione della volontà del proprietario di mantenere questa destinazione.
- Accessori: L’accessorio è un concetto più ampio che ingloba le pertinenze, ma non si limita ad esse. Indica qualsiasi bene legato in modo funzionale a quello principale, come miglioramenti, aggiunte o elementi ornamentali.
- Accessione: L’accessione riguarda la situazione in cui un bene viene fisicamente unito all’immobile principale, come nel caso di un edificio costruito su un terreno. Per effetto di questa unione, il bene accesso diviene parte integrante dell’immobile (art. 934 del Codice Civile).
La regola generale: estensione automatica del pignoramento a box, cantine e giardini
La disciplina italiana in materia di espropriazione forzata prevede, come regola generale, che il vincolo del
pignoramento della casa principale si estenda automaticamente anche alle relative pertinenze e accessori.
La normativa vigente stabilisce, infatti, che il pignoramento di un bene comprende automaticamente gli accessori, le pertinenze e i frutti anche se tali elementi non sono espressamente indicati nell’atto di pignoramento.
Giurisprudenza della Cassazione: chiarimenti e principi recenti sulle pertinenze
La giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nell’interpretare l’estensione automatica del pignoramento agli annessi, confermando che il pignoramento si estende, di norma, a tutte le pertinenze funzionalmente collegate all’immobile principale, a meno che non si ricada nelle eccezioni evidenziate.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.13011 del 15 maggio 2025, ha stabilito che il pignoramento, se attivato, si estende anche a garage, cantina, soffitta e ogni altra pertinenza della cosa principale.
La normativa in vigore stabilisce che il pignoramento di un bene si estende automaticamente ai beni della casa principale e comprende anche:
- gli accessori;
- le pertinenze;
- i frutti della cosa pignorata (ad esempio, i canoni di affitto se l’immobile è locato);
- i miglioramenti e le addizioni (opere che ne aumentano il valore o l’utilità).
Ciò significa che, quando un immobile viene pignorato e poi venduto all’asta, il trasferimento della proprietà all’aggiudicatario include, per legge, anche tutte queste entità,
anche se non sono state esplicitamente menzionate nell’atto di pignoramento o nel decreto di trasferimento finale.
I giudici hanno, dunque, ribadito che:
- Il vincolo del pignoramento coinvolge le pertinenze anche se non nominate nell’atto, a meno che dai dati catastali o dall’atto emerga inequivocabilmente la volontà di limitarne la portata.
- Nel caso in cui una pertinenza abbia un’individualità catastale distinta non espressamente menzionata, questa resta esclusa dalla procedura esecutiva, salvo diverse disposizioni.
- Per le accessioni, l’unione fisica e funzionale con il bene principale implica automaticamente l’inclusione nella vendita coattiva.
Eccezioni: quando l’estensione non si applica e casi di esclusione legati ai dati catastali
Sebbene il quadro normativo descriva una estensione automatica del pignoramento alle pertinenze, da box a garage, giardini e
terreni, ci sono diverse eccezioni legate soprattutto ai dati catastali dei beni. In particolare, il criterio dell’accorpamento automatizzato non è sempre applicabile in modo indiscriminato ma sono anche previsti i seguenti casi:
- Autonomia catastale: L’eccezione principale riguarda le pertinenze dotate di una propria identificazione catastale autonoma e distinta dall’immobile principale. Ad esempio, un box o una cantina che abbiano un diverso subalterno rispetto all’abitazione devono essere espressamente indicati nell’atto di pignoramento perché siano inclusi nella vendita all’asta.
- Indicazione specifica negli atti: Se l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione non riportano puntualmente i dati catastali dei beni accessori o pertinenziali, questi ultimi rimangono esclusi dal vincolo e continuano a essere di proprietà del debitore originario.
Per le accessioni (come edifici edificati su terreni), invece, l’applicazione dell’eccezione è molto più restrittiva, poiché nella maggioranza dei casi terreno e costruzione condividono i medesimi dati catastali. Pertanto, la regola dell’estensione automatica in questa ipotesi è più vigorosa.