Le polizze catastrofali diventano obbligatorie da stipulare entro il 31 marzo: chi deve farle, chi esente e i chiarimenti
Cosa sono le polizze catastrofali e chi deve farle obbligatoriamente? La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2025 prevede un rinvio dei termini per la stipula obblugatoria delle polizze assicurative contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Le coperture interessano poi i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni. Vediamo quali sono le modifiche approvate.
Il nuovo obbligo vale, in particolare, per tutte le imprese sia con sede legale in Italia e per le imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Sono escluse dal nuovo obbligo le imprese agricole cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Le compagnie assicurative, in virtù del nuovo obbligo, devono dunque predisporre le nuove polizze, se non prevedono tale tipo di copertura, o adeguare i contratti assicurativi già previsti nell’offerta.
Per le polizze già sottoscritte, l’adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo utile.
Per quanto riguarda le tempistiche, il Milleproroghe 2025 prevede il rinvio per la stipula delle polizze assicurative contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali dal 31 marzo al 31 dicembre 2025.
La disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2024, ma a causa della tardiva adozione del Decreto attuativo, è stato posticipato l’obbligo di stipula della polizza entro il 31 marzo 2025 ed entro fine anno per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Precisiamo che se entro il 31 marzo 2025 si verificasse un sinistro, le imprese di assicurazione, entro i successivi 30 giorni, devono verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
La proroga non vale, però, per tutte le imprese.