Le polizze catastrofali per le PMI sono state prorogate fino al 31 marzo 2026 solo per due categorie, generando incertezza per le altre imprese escluse. Analisi delle nuove regole, delle reazioni del settore e degli impatti sui benefici pubblici.
L’introduzione dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali rappresenta una svolta per la sicurezza economica delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, sempre più esposte a eventi naturali estremi come alluvioni e terremoti. Negli ultimi anni, il quadro normativo è stato oggetto di vari interventi per garantire che il sistema imprenditoriale sia in grado di affrontare situazioni di emergenza. Il recente decreto Milleproroghe, nelle sue ultime versioni, ha disposto il differimento di alcune scadenze collegate a tali obblighi assicurativi, ma solo per alcune categorie produttive, generando un acceso dibattito tra gli operatori e le associazioni di rappresentanza. L’attuale scenario richiede alle imprese non solo attenzione alle nuove tempistiche, ma anche consapevolezza dei differenti trattamenti normativi previsti dal decreto.
Il provvedimento di fine anno appena approvato dal Consiglio dei Ministri ha previsto un’estensione dei termini per l’adempimento assicurativo esclusivamente a favore di due categorie: le micro e piccole imprese del settore turistico-ricettivo e quelle che gestiscono pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Questi soggetti beneficiano di una proroga che fa slittare la scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2025 fino al 31 marzo 2026. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, poi, lo stesso termine è stato posticipato addirittura al 31 dicembre 2026, in linea con una logica di tutela dei comparti maggiormente impattati.
Al fine di fornire una visione chiara:
| Categoria | Termine per la stipula |
| Micro e piccole imprese turistico-ricettive | 31 marzo 2026 |
| Pubblici esercizi (alimenti e bevande) | 31 marzo 2026 |
| Imprese pesca e acquacoltura | 31 dicembre 2026 |
| Altre micro/PMI (escluse sopra) | 31 dicembre 2025 |
Tutte le restanti PMI escluse dalle categorie sopracitate restano quindi in regime di obbligo, con termini invariati e fissati al 31 dicembre 2025. Questa scelta legislativa si inserisce in un contesto normativo delineato dalle recenti modifiche della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023 art. 1, c. 101), successivamente ridefinite dal D.L. 39/2025 e dai successivi interventi.
È importante sottolineare che la disparità nella calendarizzazione degli adempimenti deriva dalla volontà di concedere un periodo extra a settori riconosciuti come particolarmente esposti a rischi naturali o soggetti a maggiore stagionalità, a scapito tuttavia di una parte consistente del tessuto produttivo non oggetto di proroga.
Le imprese non incluse nell’estensione dei termini si trovano oggi ad affrontare l’imminente obbligo di stipula della copertura assicurativa entro il 31 dicembre 2025. Per queste realtà, non sono previsti ulteriori slittamenti e l’ottemperanza all’obbligo diventa condizione sine qua non per il corretto funzionamento aziendale dal prossimo anno. Le principali implicazioni riguardano sia l’aspetto economico che organizzativo:
In sostanza, il nuovo assetto normativo comporta per una parte rilevante delle PMI l’onere immediato di dotarsi di idonee polizze contro eventi calamitosi, pena esclusione da benefici pubblici e possibili ripercussioni sulla sostenibilità economica nel medio periodo.
La decisione di limitare la proroga ai soli settori dell’accoglienza e dei pubblici esercizi ha generato un’ondata di proteste, specialmente da parte delle associazioni di rappresentanza del mondo produttivo. Tra gli interventi più significativi, spicca quello della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – che ha definito la norma “inaccettabile” e portatrice di disparità ingiustificate tra imprese che condividono le stesse vulnerabilità territoriali davanti ai fenomeni meteorologici estremi.
Secondo i rappresentanti di categoria, l’attuale situazione normativa:
L’obbligo di polizza non si limita a una mera questione assicurativa: l’adempimento incide direttamente sul diritto alle agevolazioni e ai contributi pubblici. La disciplina, infatti, stabilisce l’esclusione dalle misure di sostegno finanziario – siano esse ordinarie o straordinarie per calamità – delle imprese non in regola con la stipula.
Le possibili conseguenze per le imprese possono essere così sintetizzate: