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Polizze Unit Linked: regole e prescrizione ridefinite da importante sentenza Cassazione 34927/2025

di Marcello Tansini pubblicato il
Sentenza Cassazione 34927/2025

Una sentenza della Cassazione ridefinisce responsabilità, trasparenza e prescrizione nelle polizze unit linked, analizzando perdita del capitale, informativa precontrattuale, ruoli degli assicuratori.

La sentenza n. 34927/2025 della Corte di Cassazione ha segnato una svolta rilevante per la disciplina delle polizze vita a contenuto finanziario, note come unit linked. Il pronunciamento si distingue per aver stabilito principi chiari in materia di responsabilità informativa, risarcimento e termini di prescrizione nel settore assicurativo.

L perdita del capitale nelle polizze unit linked

All'origine della decisione si trova una controversia riguardante una polizza unit linked il cui attivo finanziario si è azzerato. La titolare, dopo aver riscattato il contratto e preso atto della totale perdita del capitale investito, ha richiesto un risarcimento alla compagnia assicurativa.

Il profilo contestato era rappresentato dal mancato adempimento degli obblighi informativi. In particolare, l'assicurata sosteneva di non aver ricevuto spiegazioni adeguate circa la vera natura finanziaria della polizza, i rischi di perdita del capitale e la destinazione finale dei suoi fondi.

L'iter processuale si è sviluppato con una pronuncia di secondo grado favorevole alla ricorrente: la Corte d'Appello aveva ravvisato un deficit conoscitivo, ritenendo la condotta dell'assicuratore meritevole di sanzione come responsabilità precontrattuale. In quella sede, si era giunti a riconoscere all'assicurata il diritto alla restituzione di quanto versato, richiamando l'art. 2033 del codice civile (ripetizione dell'indebito) e assimilando il caso a una risoluzione per inadempimento.

Il tema centrale, quindi, è risultato essere l'azzeramento degli attivi e la perdita economica subita, effetti strettamente ricollegati all'effetto di un'informazione carente o errata sulla rischiosità del prodotto.

Deficit informativo e responsabilità precontrattuale: la posizione della Cassazione

La Suprema Corte ha fornito una lettura puntuale della vicenda, affermando che la responsabilità dell'assicuratore non può essere equiparata a un semplice inadempimento contrattuale. Il focus della Cassazione si è concentrato, infatti, sulla distinzione tra vizi insorti prima della sottoscrizione del contratto (responsabilità precontrattuale) e difetti insorti durante l'esecuzione dello stesso (inadempimento).

Quando emerge una carenza informativa nella fase anteriore alla firma, la fattispecie non coinvolge la violazione di obbligazioni derivanti dal contratto, ma un vizio della volontà negoziale. In tali casi:

  • Il cliente può chiedere l'annullamento del contratto, se il consenso è stato viziato da informazioni errate o incomplete.
  • In alternativa, può domandare il risarcimento del danno, se dimostra che avrebbe agito diversamente con una informativa trasparente.
La Corte ha evidenziato che la risoluzione per inadempimento, disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, si applica esclusivamente a contratti validamente formati, ma non rispettati. L'errore nella fase precontrattuale, invece, attiene a comportamenti scorretti nella formazione del consenso. Questa impostazione comporta conseguenze precise anche in termini di rimedi a favore della parte lesa e sulla natura giuridica del diritto azionabile.

Ruolo dell'assicuratore e importanza della trasparenza nei prodotti unit linked

La sentenza ha riaffermato un principio di trasparenza centrale: l'assicuratore è responsabile, in ogni caso, della qualità e della chiarezza della documentazione fornita, a prescindere dal canale distributivo adottato. Le unit linked, collocate sia da banche, che da intermediari o broker, rimangono sempre sotto la responsabilità della compagnia che struttura e predispone le condizioni generali. Questa impostazione pone in capo alla compagnia l'obbligo di:

  • Predisporre documenti contrattuali e informativi comprensibili - anche tramite linguaggi semplici, schemi o grafici;
  • Illustrare con completezza i rischi e le caratteristiche finanziarie connesse al prodotto assicurativo sottoscritto;
  • Garantire che l'informazione precontrattuale sia effettivamente compresa dal cliente.
La trasparenza non può ridursi a formule tecniche o schede sintetiche oscure. Il difetto informativo, ove accertato, comporta sempre la responsabilità dell'assicuratore per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza (art. 1337 c.c.), e il cliente non può considerarsi adeguatamente protetto da disclaimer generici.

Regole di profilatura del rischio: il confronto TUF e CAP

L'ordinamento, così come coordinato dalla Cassazione, prevede un'analoga tutela della parte debole sia nella disciplina TUF (Testo Unico della Finanza) sia nel CAP (Codice delle Assicurazioni Private). Entrambe le normative mirano a una raccolta precisa delle informazioni sul contraente e alla corretta individuazione della sua propensione al rischio.

Nel caso esaminato dalla Corte, l'indicazione fornita sulla propensione al rischio medio-alta risultava incongruente rispetto all'effettiva esperienza e alle aspettative dell'assicurata. È necessario, quindi:

  • Valutare con accuratezza il profilo finanziario e assicurativo del cliente;
  • Assicurarsi che la spiegazione dei rischi connessi - inclusa l'eventualità di perdita totale del capitale - sia esplicita e comprensibile;
  • Verificare che l'assicurato abbia realmente inteso le peculiarità del prodotto, specie nei casi di esclusione della restituzione del capitale.
Il parallelismo tra TUF e CAP garantisce un sistema di protezione coerente, evitando che l'intermediario possa celare i rischi tramite mere formalità documentali. Le informazioni devono essere sempre aderenti e trasparenti per evitare la responsabilità precontrattuale per informazione inadeguata.

Prescrizione quinquennale: termini e decorrenza per le azioni legali

Uno dei punti chiave stabiliti dalla Suprema Corte riguarda la prescrizione delle azioni fondate sul deficit informativo. La responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, secondo l'art. 2947 del codice civile, si prescrive in cinque anni.

Questo termine decorre dal momento in cui il cliente ha avuto, o avrebbe potuto avere con normale diligenza, conoscenza del danno causato. La sentenza interviene su un ambito in cui spesso si riteneva applicabile la prescrizione decennale, tipica delle azioni contrattuali; la novella giurisprudenziale richiede invece:

  • Una puntuale verifica della data in cui l'assicurato ha percepito la perdita patrimoniale;
  • L'esclusione di termini più lunghi in assenza di responsabilità tipicamente contrattuale;
  • La decorrenza della prescrizione alla scoperta dell'inadempimento informativo, che può coincidere, ad esempio, con il riscatto della polizza o la presa visione dei rendiconti negativi.
Gli operatori del diritto dovranno dunque prestare particolare attenzione alla gestione del termine quinquennale ai fini della proposizione delle domande giudiziali.

Conseguenze e indicazioni per assicurati, professionisti e compagnie

Le linee interpretative fissate dalla Cassazione impongono un'elevata attenzione nella fase di offerta e stipula dei prodotti assicurativo-finanziari. Gli assicurati devono:

  • Verificare attentamente le condizioni contrattuali e informarsi sui prodotti che stanno sottoscrivendo;
  • Domandare chiarimenti sulle possibilità di perdita totale o parziale del capitale investito;
  • Mantenere traccia della documentazione informativa ricevuta e dei momenti in cui si è venuti a conoscenza delle eventuali carenze.
Le compagnie assicurative sono tenute a strutturare processi informativi che evitino qualsiasi ambiguità, assicurando il rispetto della profilatura e degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.

Per i professionisti del diritto, la sentenza offre parametri rigorosi per valutare e impostare strategie di tutela, con riferimento alla natura della responsabilità e alla quantificazione delle eventuali pretese risarcitorie.