Il bilancio condominiale e la figura del revisore stanno assumendo un ruolo centrale nel dibattito sulla trasparenza in ambito condominiale. Evoluzione normativa, obblighi, responsabilità.
In un contesto in cui le relazioni tra i comproprietari possono generare incomprensioni, la redazione corretta e intellegibile del bilancio condominiale, insieme alla verifica indipendente, tutela l'interesse collettivo e individuale dei condomini.
La figura del revisore nella realtà condominiale non è un'assoluta novità: negli ultimi anni, la crescente complessità della normativa in materia di gestione immobiliare e la maggiore attenzione alla trasparenza contabile hanno spinto l'evoluzione delle prassi interne. Il revisore, terzo e indipendente, svolge un ruolo di garante, verificando la regolarità della contabilità e la correttezza dei rendiconti forniti dall'amministratore. L'adozione o meno di tale figura, storicamente, è sempre stata lasciata alla discrezione dell'assemblea. Tuttavia, la nuova proposta di riforma introduce importanti novità, indicando nuove regole per la nomina del revisore e rafforzando significativamente la tutela dei diritti dei condomini e dei fornitori.
La normativa di riferimento per la gestione e la verifica dei rendiconti condominiali ha preso forma con la legge n. 220/2012, che ha integrato l'art. 1130-bis del Codice Civile. Questa previsione attribuiva ai condomini la facoltà di nominare un revisore dei conti, incaricato di valutare la correttezza della contabilità, senza però renderne obbligatoria la presenza:
L'incarico viene affidato per due anni e non è automaticamente rinnovabile, con precise disposizioni sulla certificazione del rendiconto e sulle procedure di deposito dei documenti presso la competente Camera di Commercio.
La vera innovazione consisterebbe nella creazione di un elenco nazionale, telematico e pubblico dei revisori condominiali, afferente al Ministero delle imprese e del Made in Italy, aprendo la strada a una nuova stagione di controlli preventivi volti a innalzare gli standard di affidabilità nella gestione dei patrimoni immobiliari condivisi.
Il rendiconto annuale, riconosciuto come il cuore della gestione amministrativa del condominio, ha lo scopo di restituire una fotografia facilmente leggibile di tutte le entrate, uscite e riserve gestite durante l'esercizio. Ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., il rendiconto risponde ai requisiti di immediatezza e verificabilità, salvaguardando il diritto dei condomini a una piena consapevolezza gestionale:
Tra gli obblighi va ricordata la conservazione della documentazione contabile per 10 anni dalla registrazione, affinché ogni condomino possa esercitare il proprio diritto di visione e copia in qualsiasi momento:
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Documento |
Funzione principale |
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Registro di contabilità |
Registrazione cronologica di tutte le operazioni |
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Riepilogo finanziario |
Analisi uscite/entrate e situazione di esercizio |
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Nota sintetica |
Spiegazione gestionale, criteri e motivazioni |
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Fondo cassa |
Riserva per emergenze e spese inattese |
Il revisore è una figura dotata di competenze tecniche specifiche nel campo della contabilità e della normativa condominiale. La sua funzione nell'organizzazione condominiale risulta decisamente rafforzata in virtù delle nuove disposizioni legislative in discussione, che ne accentuano l'indipendenza e la responsabilità.
I principali compiti assegnati dalla proposta di riforma sono:
In caso di rifiuto ingiustificato da parte del condominio all'approvazione del bilancio certificato, è inoltre previsto il ricorso all'Autorità Giudiziaria, favorendo la risoluzione dell'impasse.
Anche sotto il profilo della responsabilità, il revisore risponde del suo operato, con la possibilità di incorrere in sanzioni in caso di omessa vigilanza, attestazioni mendaci o danno patrimoniale agli interessi condominiali.
Nella gestione ordinaria l'amministratore, al termine dell'esercizio, è tenuto a predisporre e presentare il rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura. Tale periodicità può coincidere con l'anno solare o con l'anno gestionale previsto dal regolamento interno. L'assemblea per la discussione e votazione deve essere convocata nel rispetto dei termini di preavviso dettati dal regolamento o, in assenza, dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (minimo 5 giorni).
Può accadere che la predisposizione o approvazione avvenga in ritardo per motivi diversi:
In merito alla validità delle delibere, vale il principio per cui la maggioranza richiesta deve rappresentare sia il numero dei presenti che i millesimi di proprietà, variando a seconda della convocazione. Un solo condomino contrario non può bloccare l'approvazione, ma dispone della possibilità di impugnazione entro 30 giorni.
Il diritto di prendere visione dei documenti contabili costituisce un elemento imprescindibile per valutare la trasparenza amministrativa e la legittimità delle operazioni svolte. In conformità alle disposizioni degli artt. 1129 e 1130 c.c., ogni condomino, a semplice richiesta indirizzata all'amministratore, ha diritto a:
Un approccio collaborativo tra amministratore e comproprietari favorisce la prevenzione degli abusi e rafforza la legittimazione degli organi eletti.