Se ad una persona viene pignorata la casa, puņ continuare a viverci? E fino a quando al massimo? Le leggi attuali e le sentenze che regolano la questione.
Nel contesto del pignoramento immobiliare, il proprietario non deve necessariamente abbandonare l'abitazione e cercare una nuova sistemazione, specialmente se riesce a ottenere l'annullamento del provvedimento. L'immobile può restare oggetto di pignoramento per un periodo prolungato, fino alla sua vendita all'asta e al conseguente trasferimento di proprietà. Il procedimento esecutivo è concepito per preservare il bene in modo che possa essere alienato per contribuire in parte o totalmente all'estinzione del debito.
Durante questo periodo, il debitore rimane formalmente proprietario dell'immobile, ma è soggetto a limitazioni nell'esercizio di tale diritto, in quanto non può procedere con la vendita autonomamente.
La principale preoccupazione, probabilmente e nella maggior parte dei casi, riguarda la possibilità di continuare a vivere nell'immobile, specialmente se il debitore e i suoi familiari vi hanno stabilito la residenza principale.
In attesa di soluzioni concrete per saldare il debito o trovare un accordo, e se non sussistono ragioni per opporsi al pignoramento, è naturale chiedersi se si debba cercare un'altra sistemazione.
Questo processo non è affatto agevole, soprattutto per coloro che sono gravati da numerosi debiti, e di certo non avviene rapidamente.
La legislazione vigente offre alcune tutele al debitore riguardo la possibilità di continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a pignoramento. Il quadro normativo ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con l'obiettivo di bilanciare gli interessi dei creditori con la necessità di proteggere il diritto all'abitazione del debitore.
Il debitore, sia designato o meno custode dell'immobile, conserva la detenzione della casa soggetta a pignoramento fino alla sua vendita effettiva. È importante sottolineare che, sebbene difficile, esiste la possibilità per il debitore di salvaguardare l'immobile soddisfacendo integralmente il debito prima della vendita forzata.
In termini pratici, il debitore può continuare a risiedere nell'immobile pignorato con il suo nucleo familiare, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione. La normativa stabilisce chiaramente che il debitore conservi la detenzione dell'immobile anche quando soggetto a procedura esecutiva; di conseguenza, la possibilità di permanere nella casa pignorata è generalmente concessa, salvo in presenza di concrete circostanze che possano ostacolare la vendita o in caso di inadempienza agli obblighi di custodia.
Una significativa modifica normativa ha introdotto cambiamenti alla disciplina sulla custodia della casa soggetta a pignoramento, stabilendo che l'ordine di liberazione possa essere emesso solo al momento del decreto di trasferimento dell'immobile a seguito della vendita. Questa concessione è limitata ai casi in cui il debitore risiede nell'abitazione con la sua famiglia e adempie agli obblighi giuridici previsti dalla legge.
La riforma Cartabia ha ulteriormente modificato questa disciplina, prevedendo la nomina preferenziale di un custode professionista dall'elenco dei professionisti giudiziari, con la possibilità di sostituirlo qualora sia strettamente necessario per la conservazione, l'amministrazione o la vendita dell'immobile. Di conseguenza, è quasi sempre nominato un custode giudiziario esterno, ma ciò non impedisce la residenza nell'immobile soggetto a pignoramento.
Il debitore che continua a risiedere nell'immobile pignorato è soggetto a precisi obblighi legali. Questi doveri sono stabiliti per garantire la conservazione del valore del bene e facilitare il processo di vendita:
Nel caso in cui il debitore non adempia agli obblighi legali, il giudice dell'esecuzione può emettere un'ingiunzione di liberazione dell'immobile. Questo provvedimento è normalmente emesso insieme al trasferimento di proprietà dell'immobile, ma in casi di grave inadempienza può essere anticipato.
Il giudice dell'esecuzione può anche imporre al debitore e ai suoi familiari l'obbligo di versare un canone per continuare a risiedere nell'immobile, sebbene questa misura sia raramente applicata nella prassi giudiziaria, anche a causa delle complessità che potrebbero derivarne in termini di gestione e riscossione.
Dal momento della notifica del pignoramento, il debitore proprietario dell'immobile diventa automaticamente custode non solo dell'immobile stesso, ma anche delle pertinenze, degli accessori e dei frutti ad esso collegati. È importante sottolineare che il debitore non ha diritto a ricevere alcuna compensazione per l'esercizio dell'attività di custodia, che svolge al fine di garantire la conservazione della casa in vista della vendita.
In virtù di questo obbligo di custodia, il debitore mantiene il diritto di continuare ad abitare nell'immobile soggetto a pignoramento, facilitando così l'adempimento dei compiti assegnatigli. Questo aspetto è stato confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione, che hanno ribadito come la funzione di custode sia compatibile con la continuazione della residenza nell'immobile.
Nella maggior parte dei casi, il tribunale nomina un custode giudiziario esterno, generalmente un professionista iscritto all'apposito albo. Questa nomina non implica automaticamente che il debitore debba lasciare l'immobile, ma comporta una supervisione professionale sulla gestione e conservazione del bene.
Il custode giudiziario ha il compito di:
Sebbene la normativa attuale tenda a preservare il diritto del debitore di continuare ad abitare nell'immobile fino al trasferimento di proprietà, esistono situazioni in cui il giudice dell'esecuzione può ordinare la liberazione anticipata:
La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione delle norme relative alla permanenza del debitore nell'immobile pignorato. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno delineato i contorni di questo diritto e le sue limitazioni.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il diritto del debitore di continuare ad abitare nell'immobile pignorato non è assoluto, ma è subordinato al rispetto degli obblighi di custodia e alla non interferenza con il processo di vendita. In particolare, è stato chiarito che:
Prima di rassegnarsi alla vendita forzata dell'immobile, è opportuno considerare le possibili alternative che la legge mette a disposizione del debitore in difficoltà:
È sempre possibile tentare una negoziazione diretta con il creditore per concordare un piano di rientro dal debito. Questa soluzione, se accettata, può portare alla sospensione o all'estinzione della procedura esecutiva.
Il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro corrispondente all'importo del credito aumentato delle spese di esecuzione e degli interessi.
In caso di sovraindebitamento, il debitore può accedere alle procedure previste dalla legge per la composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), che possono prevedere la ristrutturazione dei debiti o la liquidazione del patrimonio con conservazione dell'abitazione principale.
In presenza di gravi motivi, il debitore può richiedere al giudice la sospensione temporanea della procedura esecutiva, guadagnando tempo per trovare soluzioni alternative.
Queste opzioni richiedono generalmente l'assistenza di un professionista esperto in diritto dell'esecuzione civile, che possa valutare la situazione specifica e individuare la strategia più adatta.