Affinché sia possibile fatturare con partita Iva all'ex datore di lavoro è necessario soddisfare una serie di condizioni.
L'apertura di una partita Iva con regime forfettario non presenta ostacoli, anche nel caso in cui si emettano fatture al vecchio datore di lavoro e i compensi percepiti nell'anno precedente superino i 30.000 euro. Questa condizione è valida solo per coloro che provengono dall'estero e hanno concluso il rapporto di lavoro nell'anno precedente.
Questi requisiti sono stati specificati dall'Agenzia delle entrate. Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge numero 190 del 2014 è destinato alle persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni e che registrano ricavi o compensi fino a 85.000 euro.
Questo regime consente l'applicazione di un'imposta unica al 15%, la quale sostituisce le imposte sui redditi e le addizionali regionali e comunali. Nel caso di nuove attività, la flat tax si riduce al 5%. Vediamo meglio:
Il chiarimento nasce dall'analisi di un caso specifico che riguarda una lavoratrice dipendente con redditi da lavoro superiori a 30.000 euro, attiva all'estero e residente in un Paese dell'Unione europea. La lavoratrice intende trasferirsi in Italia, aprire una partita Iva a partire dal 2024 e fatturare le proprie prestazioni al datore di lavoro estero come lavoratrice autonoma, svolgendo inoltre attività per altri committenti.
Sorgono dubbi riguardo a due elementi: i compensi percepiti nell'anno precedente e la prosecuzione del rapporto lavorativo, seppur in forma diversa, con il datore di lavoro. Entrambi gli elementi possono essere considerati cause ostative che potrebbero impedire l'accesso alla tassazione agevolata. Nessuna difficoltà nel caso di fatturazione con partita Iva con regime ordinario.
In merito alla norma generale che esclude l'accesso alla flat tax nei casi di rapporti pregressi con il vecchio datore di lavoro, si registra un'eccezione. Si applica nel caso di un trasferimento da un paese all'altro, circostanza che, secondo l'interpretazione fornita, non dovrebbe consentire un uso distorto della partita Iva.
La normativa esclude infatti la possibilità di aderire al regime forfettario per coloro che principalmente svolgono la propria attività lavorativa in relazione a datori di lavoro con cui sono stati o sono attualmente in rapporti di lavoro nei due anni precedenti, o con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali datori di lavoro. Questa esclusione non si applica ai soggetti che avviano una nuova attività dopo aver completato il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di professioni o arti.
L'obiettivo di questa normativa è prevenire il trasferimento artificioso da un'attività di lavoro dipendente a un'attività di lavoro autonomo. Se un professionista avvia un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con cui aveva precedentemente lavorato come dipendente sempre all'estero durante il periodo preso in considerazione per l'accesso al regime agevolato, la situazione è differente. In questo caso, non si configura una trasformazione artificiosa, poiché non esiste un legame con il territorio dello Stato riguardante i redditi da lavoro dipendente percepiti all'estero.