Il processo tributario telematico e da remoto rivoluziona la giustizia fiscale: dalla normativa alle regole operative, strumenti digitali e garanzie per le parti, illustrando limiti, validità e prospettive future.
Negli ultimi anni, l’amministrazione della giustizia tributaria ha attraversato una significativa trasformazione digitale, introducendo sistemi telematici che offrono modalità di gestione più snelle, sicure e trasparenti per contribuenti, professionisti e pubbliche amministrazioni. La possibilità di tenere udienze da remoto rappresenta una delle innovazioni più impattanti di questo cambiamento, rendendo possibile la partecipazione al contenzioso tributario senza la necessità di presenza fisica presso la sede della Corte di giustizia tributaria.
L’adozione delle procedure telematiche è il risultato di un percorso graduale che ha visto la progressiva introduzione dell’obbligatorietà del cosiddetto PTT nelle diverse fasi del procedimento. Dal 1° luglio 2019, a seguito dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, tutte le notifiche e i depositi degli atti processuali devono avvenire esclusivamente in formato digitale, tramite il sistema informatico SIGIT, rivolgendosi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Restano esclusi dall’obbligo i contribuenti senza difensore e per controversie dal valore non superiore a 3.000 euro.
Con il decreto ministeriale del 24 novembre 2025, si introduce una disciplina specifica per le udienze da remoto, la cui applicazione decorre dal 1° dicembre dello stesso anno. Gli atti introduttivi del giudizio (es. ricorso, appello) vengono ora notificati via PEC e depositati entro 30 giorni secondo modalità integralmente digitali, consentendo quindi un flusso procedurale più rapido e trasparente. È importante sottolineare come la trasmissione elettronica, oltre a garantire la tempestività delle comunicazioni, assicuri anche la tracciabilità e la conservazione delle attività processuali, con evidenti vantaggi per la tutela dei diritti delle parti e la semplificazione delle attività degli uffici giudiziari.
Le modalità di convocazione e partecipazione sono regolate da una procedura dettagliata che tutela la riservatezza e la sicurezza informatica. La segreteria della Corte comunica, almeno tre giorni lavorativi prima dell’udienza, il link di accesso personale insieme all’orario della convocazione via posta elettronica, ai sensi dell’articolo 34-bis D.Lgs. 546/1992 e, dal 2026, anche dell’articolo 83 del D.Lgs. 175/2024. La comunicazione avverte anche circa il trattamento dei dati personali e i diritti degli interessati, in conformità con l’informativa privacy.
Durante l’udienza, ciascun partecipante deve:
La registrazione delle udienze è tassativamente vietata, così come l’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea o il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. In caso di interruzioni tecniche non risolvibili, il presidente può sospendere e rinviare la sessione, dandone comunicazione alle parti sempre tramite modalità telematica. Questi accorgimenti sono stati introdotti per ritrovare l’equilibrio tra digitalizzazione, trasparenza e rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente.
| Fasi chiave verbale | Modalità |
| Identificazione partecipanti | Verifica documento in diretta videoconferenza |
| Dichiarazioni riservatezza | Rese all’inizio e verbalizzate |
| Firma | Firma elettronica qualificata o digitale |
| Redazione in caso SIGIT fuori servizio | Cartacea, poi digitalizzata |
| Conservazione | Fascicolo informatico del processo |
Le misure sopra descritte rispondono alle esigenze di autenticità, integrità e reperibilità degli atti tipiche della digitalizzazione amministrativa, offrendo trasparenza ed efficacia alla gestione documentale delle sessioni telematiche.
L’introduzione delle udienze da remoto, se da un lato porta vantaggi in termini di efficienza e riduzione dei costi, dall’altro è accompagnata da una particolare attenzione alla tutela delle garanzie processuali. Secondo la Corte di Cassazione (ord. 20836/2025), la presenza audio-video simultanea di tutte le parti e dei giudici è condizione imprescindibile di regolarità: il collegamento solo telefonico non basta ai fini della piena validità, poiché non assicura né il contraddittorio né la parità tra i soggetti processuali. Una mancata visibilità tra i partecipanti rappresenta una causa di nullità insanabile, in quanto viola gli articoli 2, comma 5, D.Lgs. 545/1992 e 158 c.p.c.
Ulteriori presupposti per la validità delle udienze telematiche comprendono: