Dal primo gennaio 2020, le spese sanitarie sono detraibili o deducibili solo se effettuate tramite pagamenti tracciabili, come bonifici bancari.
È possibile detrarre le spese relative al rilascio di certificati medici per pratiche sportive nel contesto della compilazione del modello 730/2024? L'Agenzia delle entrate fornisce le seguenti indicazioni in merito. Approfondiamo quindi:
Dal primo gennaio 2020, le spese sanitarie sono detraibili o deducibili solo se effettuate tramite pagamenti tracciabili, come bonifici bancari, versamenti postali o altri sistemi digitali come carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Ci sono eccezioni per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, così come per i pagamenti relativi a prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Se il certificato medico è rilasciato da un professionista presso una struttura pubblica o privata accreditata, la detrazione può essere ottenuta anche con pagamento in contanti.
Rientrano tra le spese detraibili i certificati medici per diversi scopi, come il rilascio di certificati per la patente di guida, per l'apertura e la chiusura di malattie o infortuni, così come per pratiche assicurative e legali.
Quali servizi medici generici sono ammissibili per la detrazione del 19%? Comprendono non solo i farmaci, compresi quelli omeopatici, ma anche il rilascio di certificati medici per scopi sportivi, quali quelli per la sana e robusta costituzione, per la patente di guida e per altri scopi che comportano un pagamento. Le detrazioni devono essere calcolate sulla spesa effettiva e contribuiscono a ridurre l'Irpef, potenzialmente consentendo un rimborso. Le detrazioni per le spese mediche devono essere riportate nel Quadro E, sezione I, rigo E1 della dichiarazione dei redditi.
Quali modalità di pagamento sono accettate per beneficiare della detrazione? L'ottenimento della detrazione del 19% per l'Irpef è condizionato al pagamento della spesa tramite strumenti tracciabili. Questa disposizione non si applica alle detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese sanitariesono detraibili o deducibili solo se la spesa è documentata da una fattura o uno scontrino fiscale dettagliato, noto come scontrino parlante, che riporta la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario. Per quanto riguarda la natura del prodotto acquistato, è sufficiente che lo scontrino fiscale indichi genericamente la parola "farmaco" o "medicinale", per escludere la detraibilità di prodotti appartenenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Le diciture "farmaco" o "medicinale" possono essere indicate anche mediante sigle e termini chiaramente riferibili ai farmaci, come "OTC" (over-the-counter), "SOP" (senza obbligo di prescrizione), "Omeopatico", nonché abbreviazioni come "med" e "f.co". Anche la dicitura "TICKET" è valida per indicare la natura del prodotto acquistato, e in tal caso il contribuente non è tenuto a conservare la fotocopia della ricetta medica.