Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Quali sono gli enti del terzo settore che devono aderire a nuova normativa il 1 Gennaio 2026 e chi escluso

di Marianna Quatraro pubblicato il
Quali enti terzo settore devono aderire

Quali sono gli enti che devono iscriversi al RUNTS per beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali e della disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore

A partire dal 2026, il panorama degli enti del Terzo Settore in Italia subirà modifiche significative nella gestione fiscale e normativa. Il nuovo regime aveva atteso il via libera della Commissione Europea, ricevuto con la cosiddetta comfort letter, che conferma la compatibilità della disciplina italiana con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguarderà sia gli enti già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sia le organizzazioni che decideranno di farne parte, costituendo di fatto una nuova cornice di riferimento per la gestione e la fiscalità di enti senza scopo di lucro.

Il quadro normativo e la riforma fiscale: cosa cambia dal 2026

La nuova riforma del Terzo Settore istituisce un sistema che mira a distinguere in modo chiaro tra attività commerciali e non commerciali in funzione delle finalità perseguite e della modalità di svolgimento delle stesse e prevede:

  • Superamento della disciplina ONLUS: A partire dal 1° gennaio 2026, verrà abrogata la qualifica ONLUS e disciplinato un regime transitorio che darà la possibilità alle organizzazioni di iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
  • Eliminazione del regime speciale L. 398/91: Il regime forfetario destinato alle associazioni culturali, ricreative e pro loco verrà meno per tutti i soggetti non sportivi dilettantistici che non si iscriveranno al RUNTS.
  • Rimodulazione delle agevolazioni IVA e IRES: Cambiano le regole in tema di fiscalità diretta e indiretta, con un allineamento delle esenzioni e delle modalità di calcolo dei tributi.
Tali interventi hanno lo scopo di semplificare, rendere trasparente e maggiormente omogenea la fiscalità del Terzo Settore, eliminando disparità di trattamento e fornendo riferimenti certi a supporto di una gestione più consapevole degli enti.

Quali enti del Terzo Settore devono aderire alla nuova normativa: iscrizione al RUNTS e obblighi

Gli enti che intendono beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali e della disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore dovranno iscriversi al RUNTS. L’iscrizione comporta il rispetto di nuovi parametri:

  • Attività di interesse generale: Sarà necessario dimostrare lo svolgimento di attività in conformità all’art. 5, a carattere gratuito o con corrispettivi non eccedenti del 6% i costi effettivi per un massimo di tre esercizi consecutivi.
  • Verifica della non commercialità: Gli enti saranno classificati come "non commerciali" solo se le attività diverse o d’impresa non producono ricavi superiori a quelli generati dalle attività istituzionali.
  • Obblighi di trasparenza: Gli ETS dovranno aggiornare annualmente i dati sul RUNTS, garantire la tracciabilità delle attività, adottare specifici sistemi di rendicontazione e documentazione contabile.
Saranno coinvolti nel nuovo quadro:
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Altri ETS (inclusi quelli che finora hanno avuto status ONLUS)
Gli enti del Terzo Settore che non si iscriveranno perderanno l’accesso ai regimi agevolati e dovranno adeguarsi alla disciplina fiscale ordinaria prevista per le tipologie associative corrispondenti.

Gli enti esclusi e le eccezioni: chi non deve aderire e in quali casi

Non tutti i soggetti che oggi operano nel comparto non profit saranno obbligati a conformarsi alla nuova normativa. Le esenzioni riguardano principalmente:

  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD): Che scelgono di non qualificarsi come ETS, mantenendo la possibilità di aderire al regime fiscale forfetario se non entrano nel RUNTS.
  • Enti non commerciali diversi dagli ETS: Organizzazioni culturali e altre realtà non iscritte al RUNTS potranno continuare a operare secondo la legislazione ordinaria, pur perdendo le specifiche agevolazioni fiscali previste dal nuovo regime.
  • ONLUS strutturalmente escluse: Come i trust o le organizzazioni con controllo da parte di enti esclusi, per cui sono previste deroghe obbligatorie sul patrimonio se impossibilitate all’iscrizione.
Tali categorie potranno così valutare in maniera autonoma se entrare nel sistema ETS, beneficiando delle ulteriori tutele previste oppure proseguire con il regime originario, accettando le relative limitazioni e minori benefici fiscali.

Nuovi regimi fiscali e agevolazioni: impatti per ETS non commerciali e commerciali

Le novità di regime fiscale determineranno cambiamenti rilevanti sia per gli ETS non commerciali che per quelli commerciali:

Tipologia ente Regime fiscale applicato Limiti e agevolazioni
ETS non commerciali Regime forfetario (art. 80 CTS) Coefficiente variabile 1%-17% secondo la natura e il volume dei ricavi, esentati proventi da attività istituzionali
APS – ODV Regime agevolato (art. 86 CTS) APS: 3% fino a 130.000 euro; ODV: 1% fino a 130.000 euro annui, esonero da ritenute e registri contabili
ETS commerciali Regime ordinario Applicazione IVA, IRES, IRAP su tutti i ricavi; esclusione totale da regimi forfetari; la variazione della qualifica ha effetto immediato dal 2028

La natura commerciale o meno sarà determinante per l’accesso alle agevolazioni: nei casi di superamento delle soglie il regime fiscale più gravoso si applicherà dal periodo d’imposta successivo (fino al 2027 è previsto un regime transitorio).

Per le attività diverse o d’impresa prevalenti, inoltre, l’ente sarà immediatamente considerato commerciale. Restano previsti coefficienti di redditività differenziati e particolari regole per la determinazione dei redditi imponibili, con la possibilità di opzione triennale per il regime forfetario e l’obbligo di tracciabilità dei ricavi.