Quali sono gli enti che devono iscriversi al RUNTS per beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali e della disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore
A partire dal 2026, il panorama degli enti del Terzo Settore in Italia subirà modifiche significative nella gestione fiscale e normativa. Il nuovo regime aveva atteso il via libera della Commissione Europea, ricevuto con la cosiddetta comfort letter, che conferma la compatibilità della disciplina italiana con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguarderà sia gli enti già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sia le organizzazioni che decideranno di farne parte, costituendo di fatto una nuova cornice di riferimento per la gestione e la fiscalità di enti senza scopo di lucro.
La nuova riforma del Terzo Settore istituisce un sistema che mira a distinguere in modo chiaro tra attività commerciali e non commerciali in funzione delle finalità perseguite e della modalità di svolgimento delle stesse e prevede:
Gli enti che intendono beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali e della disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore dovranno iscriversi al RUNTS. L’iscrizione comporta il rispetto di nuovi parametri:
Non tutti i soggetti che oggi operano nel comparto non profit saranno obbligati a conformarsi alla nuova normativa. Le esenzioni riguardano principalmente:
Le novità di regime fiscale determineranno cambiamenti rilevanti sia per gli ETS non commerciali che per quelli commerciali:
| Tipologia ente | Regime fiscale applicato | Limiti e agevolazioni |
| ETS non commerciali | Regime forfetario (art. 80 CTS) | Coefficiente variabile 1%-17% secondo la natura e il volume dei ricavi, esentati proventi da attività istituzionali |
| APS – ODV | Regime agevolato (art. 86 CTS) | APS: 3% fino a 130.000 euro; ODV: 1% fino a 130.000 euro annui, esonero da ritenute e registri contabili |
| ETS commerciali | Regime ordinario | Applicazione IVA, IRES, IRAP su tutti i ricavi; esclusione totale da regimi forfetari; la variazione della qualifica ha effetto immediato dal 2028 |
La natura commerciale o meno sarà determinante per l’accesso alle agevolazioni: nei casi di superamento delle soglie il regime fiscale più gravoso si applicherà dal periodo d’imposta successivo (fino al 2027 è previsto un regime transitorio).
Per le attività diverse o d’impresa prevalenti, inoltre, l’ente sarà immediatamente considerato commerciale. Restano previsti coefficienti di redditività differenziati e particolari regole per la determinazione dei redditi imponibili, con la possibilità di opzione triennale per il regime forfetario e l’obbligo di tracciabilità dei ricavi.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...