Il concetto di rinuncia alla prescrizione nel contesto del diritto civile è regolamentato dall'articolo 2937 del Codice Civile.
La prescrizione civile è un istituto giuridico che definisce una scadenza temporale per l'esercizio di un diritto, principalmente riguardante i crediti. Se il creditore non richiede il pagamento entro il termine prestabilito, perde il diritto di farlo valere, a meno che il debitore stesso non rinunci alla prescrizione. Questa possibilità è contemplata dal Codice Civile. Chi ha il diritto di opporsi alla prescrizione, ad esempio rifiutando di pagare un debito ormai prescritto, può anche rinunciare a tale diritto prima che la prescrizione diventi effettiva.
Non tutti sono consapevoli di questa facoltà, e questa mancanza di informazioni può comportare perdite finanziarie sia per il creditore sia per il debitore. La rinuncia alla prescrizione può avvenire anche tacitamente, senza la necessità di una dichiarazione formale da parte del debitore, ma comunque valida ai fini legali. Ignorare le modalità di rinuncia tacita alla prescrizione può quindi comportare rischi per entrambe le parti coinvolte.
Il debitore potrebbe rinunciare involontariamente alla prescrizione e trovarsi obbligato a saldare un debito che altrimenti sarebbe considerato estinto per legge. Al contrario, il creditore potrebbe trascurare l'opportunità di richiedere il pagamento nonostante siano scaduti i termini legalmente validi. Approfondiamo in questo articolo:
Il Codice Civile non fornisce esempi specifici di comportamenti che costituiscono rinuncia, poiché tali modalità possono variare a seconda delle circostanze. La giurisprudenza offre numerosi precedenti che chiariscono quali azioni costituiscano rinuncia e quali no. La rinuncia, sia essa tacita o esplicita, ha effetto solo dopo che il termine di prescrizione si è completato. Di conseguenza, le rinunce preventive non sono ammissibili, altrimenti la funzione della prescrizione sarebbe compromessa.
Non è necessario che il soggetto che rinuncia sia consapevole del termine di prescrizione. Occorre quindi che la rinuncia sia espressa da chi ha il diritto di far valere la prescrizione, ad esempio il debitore o un'altra parte diversa dal titolare del diritto prescritto. Infine, la rinuncia non richiede l'approvazione del destinatario, poiché non è un atto recettizio e quindi è efficace indipendentemente dalla conoscenza del destinatario.
La validità della rinuncia tacita deve essere contestata in sede giudiziaria dal titolare del diritto prescritto, dimostrando tramite le prove disponibili i requisiti necessari per la rinuncia stabiliti dal Codice Civile.
Atti come il versamento di un acconto, l'offerta di un pagamento o la richiesta di una dilazione, effettuati dopo la scadenza dei termini di prescrizione del debito, indicano che il debitore non intende esimersi dall'adempimento e, pertanto, implicitamente rinuncia alla prescrizione. È stato stabilito dalla giurisprudenza che la rinuncia deve essere inequivocabile, non ammettendo interpretazioni ambigue.
Di conseguenza, comportamenti come la ricerca di un accordo bonario o di trattative per evitare un procedimento civile di risarcimento danni, la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile usucapito, l'avvio di un'azione legale per risolvere il contratto da cui deriva il diritto prescritto o richieste di informazioni sulle pretese avanzate, non costituiscono rinuncia tacita alla prescrizione, a differenza di atti privi di ulteriori implicazioni.
Ad esempio, presentare la dichiarazione di successione quando gli obblighi fiscali sono prescritti è considerato una rinuncia, mentre l'opposizione di cause di estinzione diverse non necessariamente produce lo stesso effetto.