La disciplina italiana sul sovraindebitamento rappresenta una risposta normativa rivolta a persone fisiche e soggetti non fallibili, travolti da debiti che non sono più in grado di gestire in modo sostenibile e offre una "seconda opportunità" ai debitori attraverso meccanismi che consentano, sotto specifiche condizioni, il superamento delle difficoltà economico-finanziarie senza essere condannati a una perpetua insolvenza.
Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento: requisiti e soggetti ammessi
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento è riservato a soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori, tra cui:
- Consumatori (persone fisiche escluse da attività imprenditoriale di rilievo);
- Lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori non fallibili;
- Imprenditori agricoli e start-up innovative che non superano le soglie dimensionali definite dalla legge;
- Associazioni, fondazioni, enti non commerciali e altre categorie espressamente indicate dalla legge.
Per potervi accedere, occorre versare in situazione di
troppi debiti accumulati, individuata come la condizione di perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una situazione di crisi o insolvenza.
L’ordinamento distingue tra varie procedure, tra cui:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Concordato minore, adatto a chi esercita attività imprenditoriale minore;
- Liquidazione controllata, destinata a chi non può proporre soluzioni di rientro sostenibili;
- Esdebitamento del debitore incapiente, per coloro che non possiedono alcun bene o risorse utili ai creditori.
Categorie escluse dalle procedure: chi non può accedere e motivazioni della preclusione
Non tutti possono usufruire delle tutele previste dalla disciplina sul sovraindebitamento. Tra i
soggetti esclusi rientrano:
- Imprese di grandi dimensioni soggette a liquidazione giudiziale (cosiddetto fallimento);
- Società ed enti già sottoposti a procedure concorsuali maggiori o a liquidazione coatta amministrativa;
- Persone fisiche già beneficiarie dell’esdebitazione incapienti (usufruibile una sola volta) o di due esdebitazioni ordinarie;
- Soggetti che abbiano causato la situazione debitoria per dolo, colpa grave, frode ai creditori, o abbiano omesso assetti documentali rilevanti;
- Debitori che non dimostrino la meritevolezza o che non collaborino attivamente con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Nullatenenti solo di fatto, che nascondano redditi o risorse ai fini dell’accesso alla procedura.
La
motivazione della preclusione risiede nella volontà normativa di evitare abusi e garantire che il beneficio della
liberazione dai debiti sia riservato esclusivamente a chi versa realmente in stato di crisi e abbia agito con correttezza.
L’esclusione riguarda anche chi ha presentato documentazione insufficiente, reticente o dolosamente incompleta.
Cosa fare se non si può rientrare nelle procedure di sovraindebitamento
Se non si può accedere al sovraindebitamento, il soggetto interessato può valutare alcune soluzioni alternative per la gestione dei debiti. Tra le principali misure vi sono:
- Accordi stragiudiziali di saldo e stralcio con i singoli creditori, che prevedono il pagamento parziale e la cancellazione della residua esposizione;
- Rinegoziazione delle posizioni debitorie, ove il creditore sia disponbile a rateizzare o dilazionare il rientro in termini sostenibili sulla base delle condizioni di merito creditizio aggiornate;
- Consolidamento debiti, in presenza di un minimo margine reddituale o garanzie, mediante finanziamento che accorpa passività pregresse ma, in assenza di requisiti di affidabilità, questa strada è di fatto non perseguibile per soggetti già pesantemente segnalati;
- Mediazione familiare o avvalersi del supporto di reti associative e ONLUS attive nell’ambito della consulenza debitoria;
- Ricorso a procedure esecutive ordinarie e piani di rientro personalizzati concordati in sede giudiziale, in particolari circostanze.
Alternativa |
Riscontri pratici |
Saldo e stralcio |
Possibile solo se disponibile liquidità immediata; non sempre agevole per grandi importi |
Rinegoziazione |
Rischio di aggravare l’indebitamento; occorrono garanzie e affidabilità creditizia |
Consolidamento |
Richiede accesso al credito, generalmente negato agli insolventi conclamati |
Autotutela parziale |
Accordi transattivi con i singoli, praticabili quando il rischio pignoramento è assente o contenuto |
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