Quali sono i casi in cui si devono pagare Imu e Irpef sui redditi fondiari percepiti, le esclusioni e cosa prevede la normativa vigente
I redditi da fabbricati rappresentano una componente rilevante della dichiarazione dei redditi, in particolare nella compilazione del Modello 730/2025. Proprietari e possessori di immobili sono tenuti a comunicare al Fisco i redditi derivanti dal possesso o dalla locazione di unità immobiliari, seguendo criteri specifici dettati dalla normativa vigente.
Essere aggiornati sulle condizioni in cui tali redditi devono essere dichiarati e sulle regole e i criteri di pagamento di IMU e IRPEF è essenziale per evitare errori che possono comportare sanzioni o indebite esenzioni.
I contribuenti proprietari di beni immobili o terreni devono indicare nel Modello 730 2025 i relativi redditi, se percepiti, utilizzando il quadro dedicato ai redditi fondiari.
E' nella sezione Quadro B del modello 730 devono essere riportati i dati relativi a ogni fabbricato produttivo di reddito fondiario.
Alcuni fabbricati, però, non devono essere indicati nella dichiarazione, perché non generano alcun reddito catastale. Sono esclusi, ad esempio:
Nel caso degli immobili non locati, in generale, il reddito fondiario è soggetto a tassazione IRPEF, ad eccezione di quando l'immobile è soggetto al pagamento dell'IMU, poiché il principio di alternatività IMU-IRPEF prevede che, se già si paga la prima, non si deve versare anche la seconda.
Tuttavia, per le seconde case ubicate nello stesso comune dell'abitazione principale e assoggettate a IMU, solo il 50% della rendita concorre alla formazione della base imponibile IRPEF.
Tipologia immobile | Tassazione 2025 |
Sfitto assoggettato a IMU | Solo IMU (no IRPEF), salvo eccezioni |
Sfitto esente IMU | IRPEF su rendita catastale |
Seconda casa sfitto stesso comune | IMU + IRPEF su 50% della rendita |
Per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, l'IMU non è dovuta, ma la rendita catastale concorre ancora all'IRPEF con apposita deduzione. Le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) seguono invece una disciplina separata.
Per gli immobili concessi in locazione, il reddito dichiarato corrisponde generalmente al canone annuo percepito, al netto di una percentuale di deduzione (5% ordinaria, 25% per Venezia centro, 35% per immobili storici). Esiste l'opzione della cedolare secca, che consente di applicare un'imposta sostitutiva con aliquote del 21% o 26% a seconda dei casi, escludendo il canone dal reddito Irpef.
Se il proprietario non ha percepito tutto il canone per morosità dell'inquilino ed ha avviato la procedura di sfratto o ingiunzione di pagamento, può evitare di tassare i canoni non riscossi, indicandolo con uno specifico codice in dichiarazione.
Per la compilazione della dichiarazione dei redditi sui fabbricati, occorre verificare i dati catastali, compilare correttamente il Quadro B e indicare canoni, codici di utilizzo e particolari situazioni come canoni non percepiti.
Per quanto riguarda le scadenze, quelle da rispettare quest'anno 2025 sono le seguenti: