L’appello dell’Ue sulla possibile carenza di gas riporta al centro il tema del riscaldamento domestico. Ma quali restrizioni sono davvero previste in Italia? Tra orari, temperature, scorte e differenze tra famiglie e imprese, ecco cosa aspettarsi.
Il commissario europeo all’Energia Dan Jørgensen ha invitato nella primavera del 2026 i governi dell’Unione a prepararsi a una possibile riduzione dei consumi, mentre le tensioni in Medio Oriente rendevano meno certi gli arrivi di gas e petrolio. Per le famiglie italiane, però, quell’appello non ha comportato automaticamente l’obbligo di abbassare il termostato. L’Ue coordina e raccomanda; gli obblighi nelle abitazioni dipendono dalle decisioni nazionali e dalle regole in vigore sul territorio.
Tra le misure richiamate dalla Commissione, sul modello di quelle adottate nel 2022, figurano la limitazione delle temperature negli edifici, la riduzione degli orari di accensione del riscaldamento, le restrizioni al riscaldamento degli spazi esterni e lo spegnimento dell'illuminazione pubblica non indispensabile durante la notte. A queste si aggiungono l'incentivo a spostare i consumi elettrici fuori dalle ore di punta, anche grazie ai contatori intelligenti e alle tariffe differenziate. Il commissario Jorgensen ha però precisato che l'Ue punta su misure volontarie e ben pianificate, non su obblighi generalizzati per i cittadini, ricordando che proprio l'approccio volontario si era già rivelato efficace durante la crisi energetica di tre anni fa.
La richiesta europea è arrivata dopo le tensioni sulle rotte energetiche del Golfo e sullo Stretto di Hormuz. Il rischio non si limitava a un aumento dei prezzi. Se i flussi di gas naturale liquefatto (GNL), trasportato via nave, fossero diminuiti a lungo, per l’Europa sarebbe stato più difficile acquistare e stoccare quantità sufficienti in vista della stagione fredda. Sul mercato internazionale, infatti, i compratori europei si misurano con quelli asiatici.
Il rapporto estivo 2026 della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) riportava che, il 1° aprile 2026, gli stoccaggi dell’Unione erano al 28% della capacità, pari a circa 314 TWh. Il dato fotografava l’inizio della stagione di riempimento. Non descriveva le riserve di ogni singolo Paese e non costituiva una previsione certa di carenza per l’inverno.
La valutazione era che il sistema potesse coprire la domanda stagionale, a condizione di avere forniture adeguate. Con meno GNL disponibile, invece, i rischi sarebbero aumentati.
Per la stagione invernale, la capacità europea di rigassificazione, cioè degli impianti che riportano il GNL allo stato gassoso, era stimata in circa 1.600 TWh. Questi impianti rendono più flessibili gli approvvigionamenti, ma non producono gas: il loro contributo dipende dalle quantità di combustibile che si riescono a comprare sui mercati. La difficoltà, dunque, può riguardare sia i volumi disponibili sia i costi.
Jørgensen ha chiesto agli Stati membri di valutare misure per ridurre la domanda, coerenti con i rispettivi piani di emergenza e rivolte in particolare ai trasporti. La formulazione è rilevante. Invitare a prendere in considerazione interventi volontari non equivale a emanare un regolamento che stabilisca, per tutte le famiglie europee, una temperatura massima o un numero identico di ore di riscaldamento.
L’Unione può coordinare la risposta e proporre strumenti comuni. Molte decisioni concrete sulla gestione dei consumi e sull’eventuale razionamento, però, spettano ai governi nazionali. In Italia, quindi, una misura dovrebbe essere adottata attraverso gli strumenti previsti e comunicata dalle autorità competenti. Una lettera del commissario non cambia da sola il termostato di ogni abitazione: occorrono un provvedimento applicabile, un ambito preciso e indicazioni sulla durata e sulle persone interessate.
Anche “lockdown energetico” è un’espressione giornalistica, non il nome di una misura standard dell’Ue. Può essere usata per descrivere uno scenario eccezionale in cui si tagliano i consumi; non significa che vengano sospesi gli spostamenti o limitate tutte le attività domestiche.
All’inizio si può intervenire con il risparmio volontario, gli strumenti di mercato e una gestione più efficiente delle forniture. Le restrizioni obbligatorie appartengono a una fase più grave.
Il Piano di emergenza del sistema italiano del gas prevede tre livelli: preallarme, allarme ed emergenza. Il preallarme segnala rischi concreti per gli approvvigionamenti e richiede di monitorare la situazione e prepararsi. Con l’allarme, la disponibilità di gas si riduce, ma il sistema può ancora reagire usando gli strumenti di mercato e ricorrendo a misure più incisive. Si entra in emergenza quando gli interventi ordinari non sono più sufficienti a bilanciare domanda e offerta.
La risposta procede per gradi. Non c’è un interruttore che faccia scattare nello stesso momento restrizioni in tutte le abitazioni. Nei primi livelli si possono aumentare o ottimizzare le importazioni, attivare contratti interrompibili, cioè accordi che permettono di ridurre una fornitura in determinate condizioni, e ricorrere a combustibili alternativi dove possibile.
Se la situazione diventa più grave, lo Stato può coordinare direttamente i flussi, utilizzare gli stoccaggi strategici e adottare misure amministrative per contenere la domanda.
Il piano assegna una protezione particolare ai cosiddetti clienti protetti, fra cui le famiglie e i servizi essenziali, come la sanità e i servizi pubblici. Questo non significa che ogni abitazione sia al riparo da qualsiasi limite in ogni circostanza: vuol dire che, nella gestione dell’emergenza, le priorità di fornitura devono essere considerate. Prima di ridurre i consumi civili, le autorità possono intervenire sui comparti industriali con contratti interrompibili e sulle attività che richiedono molta energia.
Le fonti disponibili descrivono la possibilità di introdurre limiti più severi alla temperatura e agli orari di riscaldamento in caso di emergenza. Non indicano, però, un nuovo valore nazionale già imposto per l’inverno 2026-2027. Non riportano neppure un numero di ore al giorno stabilito dall’Ue per tutte le abitazioni. Attribuire all’appello europeo una temperatura precisa o un calendario valido ovunque significherebbe presentare come norma una semplice ipotesi.
Se le autorità italiane adottassero un provvedimento per le abitazioni, questo potrebbe fissare una temperatura massima, limitare le ore giornaliere di accensione oppure intervenire su entrambi gli aspetti. Per essere applicabile dovrebbe chiarire quali edifici sono interessati, in quale periodo e in quali zone climatiche, oltre a indicare le eventuali eccezioni. Un limite previsto per uffici pubblici o locali commerciali, per esempio, non si estende automaticamente alle case private.
Vanno tenute distinte queste ipotesi dalle regole ordinarie che possono già disciplinare l’uso degli impianti. Le indicazioni tecniche e i limiti adottati durante crisi precedenti, come la riduzione dei consumi del 2022, non diventano permanenti per questo motivo e non si riattivano automaticamente con una nuova crisi. A stabilire cosa si applica sono il testo normativo o amministrativo valido per quella stagione e l’eventuale ordinanza locale.
Alla domanda “quanti gradi e quante ore?”, dunque, non si può rispondere indicando un numero ipotetico. Bisogna consultare l’atto che introduce la misura. Un comunicato politico, un’intervista o un elenco di opzioni ancora allo studio non sostituiscono la norma e non definiscono, da soli, né le sanzioni né le deroghe.
Le modalità per ridurre i consumi possono cambiare in base al tipo di utenza. Negli edifici pubblici, per esempio, l’amministrazione competente può disporre temperature più contenute, accorciare gli orari di funzionamento degli impianti o ridurre l’illuminazione. Sono interventi organizzativi rivolti a quegli edifici, non obblighi che riguardano automaticamente chi vive nelle abitazioni private.
Per imporre un limite nelle case, invece, il provvedimento dovrebbe dirlo in modo esplicito e renderlo noto ai cittadini. Potrebbero essere previste eccezioni o regole diverse per i servizi sanitari, gli edifici con funzioni essenziali e altre situazioni particolari. I dettagli, però, devono comparire nell’atto ufficiale: non si possono ricavare dalle sole ipotesi riportate dai media.
Le imprese energivore possono costituire uno dei primi ambiti in cui contenere la domanda, perché alcuni processi industriali assorbono grandi quantità di energia. Fra i settori esposti ci sono metallurgia e acciaierie, gomma e plastica, cemento, vetro e ceramica, oltre ad alcune attività alimentari.
Ridurre o fermare selettivamente la produzione può avere conseguenze sulle filiere. Il piano deve perciò tenere conto del risparmio energetico, della continuità dei servizi e della disponibilità dei beni.
Per limitare il consumo di carburanti si possono considerare anche più lavoro da remoto, quando compatibile con le mansioni, un maggiore ricorso al trasporto pubblico e al car sharing e la rinuncia agli spostamenti non necessari. Sono interventi distinti dai limiti al riscaldamento. Un invito europeo a lavorare da casa o a risparmiare energia non crea, di per sé, un obbligo per le imprese e i lavoratori italiani.
Nel corso del 2026 la situazione delle riserve italiane è cambiata. Il 19 agosto gli stoccaggi nazionali erano al 79,78%, circa 162,3 TWh, contro una media europea del 61,37%. In quel momento l’Italia si trovava quindi in una posizione relativamente più favorevole rispetto alla media dell’Unione. Il dato, però, non indicava autosufficienza e non garantiva che il Paese fosse al riparo da eventuali shock.
Gli stoccaggi contribuiscono a coprire la domanda invernale, ma vanno considerati insieme alle importazioni, ai consumi, alle temperature e ai flussi internazionali. La capacità italiana di deposito supera i 19 miliardi di metri cubi. Il sistema può inoltre contare su più canali di approvvigionamento, fra gasdotti e terminali per il GNL.
Avere fonti diversificate riduce la dipendenza da una sola rotta, ma non separa l’Italia dal mercato europeo. Se il GNL diventa scarso e i prezzi aumentano, le conseguenze possono farsi sentire anche nel nostro Paese.
Anche gli obiettivi di riempimento richiedono una lettura precisa. La disciplina europea prevede come riferimento il 90% entro il 1° novembre. Nel 2026, però, la Commissione ha riconosciuto maggiore flessibilità: quando le condizioni sono considerate adeguate, un livello dell’80% può bastare a garantire la sicurezza dell’inverno successivo.
Uno stoccaggio sotto il 90% non determina automaticamente un’emergenza. Allo stesso modo, riserve elevate non escludono aumenti dei prezzi o difficoltà se le forniture si interrompono.
Il dott. Luca Rossi è un esperto analista finanziario con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle finanze. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi e ha lavorato per prestigiose istituzioni bancarie e società di consulenza. Specializzato in strategie di investimento e gestione del rischio, Luca ha aiutato numerosi clienti a ottimizzare i loro portafogli ...