Il legislatore ha rafforzato l'azione di contrasto all'evasione fiscale ampliando l'ambito delle ritenute d'acconto, con nuove regole rivolte sia alle transazioni commerciali fra imprese, sia nei confronti di specifiche categorie di percettori di provvigioni. Accanto all'introduzione di una nuova ritenuta sulle operazioni business to business, si registrano modifiche incisive all'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973.
Questa evoluzione normativa comporta una revisione degli obblighi per imprese e sostituti d'imposta, allineando il sistema nazionale ai criteri di maggiore trasparenza e tracciabilità. Il nuovo assetto si integra anche con il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), per assicurare coerenza nelle procedure tributarie.
La ritenuta d'acconto dell'1% nelle transazioni B2B: modalità e soggetti interessati
A partire dal 1° gennaio 2028, entrerà in vigore una ritenuta d'acconto dello 0,5% sui pagamenti che avvengono tra soggetti che esercitano attività d'impresa, portando l'aliquota all'1% dal 2029. Questa misura risponde all'esigenza di aumentare la tracciabilità dei flussi finanziari tra imprese e rafforzare le azioni a contrasto dell'evasione. La ritenuta si applica al momento del pagamento delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Rimangono escluse le transazioni con soggetti in regime forfetario, le operazioni soggette a ritenuta automatica dell'11% (come i bonifici per oneri deducibili o detraibili) e i rapporti con operatori che hanno aderito al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo. La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è il corrispettivo pattuito al netto dell'IVA, con esclusione di spese anticipate e altre somme escluse secondo le disposizioni dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972:
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Soggetti interessati: tutte le imprese private residenti o stabili organizzazioni di soggetti esteri identificate ai fini IVA.
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Documentazione: la ritenuta è dovuta indipendentemente dalla forma di pagamento (contanti, bonifico, strumenti elettronici), ma collegata al pagamento della fattura.
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Tempistica: la previsione normativa consente ampio margine di preparazione alle imprese, con entrata graduale dal 2028.
L'obiettivo perseguito dal nuovo impianto normativo è una
maggiore uniformità e trasparenza delle operazioni B2B, creando una rete di controlli preventivi sull'adempimento degli obblighi fiscali.
Il nuovo trattamento delle provvigioni dal 2026: settori coinvolti e aliquote applicabili
Una delle novità più incisive introdotte dalla Legge n. 199/2025 riguarda la disciplina delle ritenute sulle provvigioni. Dal 1° marzo 2026, l'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto viene esteso anche a settori in precedenza esclusi. A essere coinvolte sono le imprese che erogano provvigioni nei confronti di:
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agenzie di viaggio e turismo;
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agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
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agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni rese direttamente alle stesse.
Tale estensione, sancita dalla riformulazione dell'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, elimina esoneri storici, portando a una
maggiore coerenza nella gestione delle provvigioni su base nazionale. Il trattamento fiscale delle provvigioni nel nuovo scenario prevede che:
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l'aliquota applicabile sia pari al 23% (primo scaglione IRPEF);
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la ritenuta si calcoli sul 50% dell'importo complessivo delle provvigioni in assenza di dipendenti o collaboratori;
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la base imponibile sia ridotta al 20% con dichiarazione formale dell'utilizzo continuativo di dipendenti e/o terzi da parte del percipiente.
Con queste modifiche si persegue l'omogeneizzazione tra diversi comparti economici, rendendo il quadro fiscale più chiaro e prevedibile per imprese e intermediari professionali.
Calcolo della base imponibile e ridotta per le nuove ritenute sulle provvigioni
Nel nuovo sistema disposto per le ritenute d'acconto sulle provvigioni, il calcolo della base di riferimento su cui applicare l'aliquota del 23% assume centralità operativa. Con riferimento all'articolo 25-bis, tale base cambia in funzione della tipologia di collaborazione dichiarata dal percettore:
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Situazione
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Base imponibile
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Aliquota applicata
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Senza dipendenti/collaboratori
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50% della provvigione
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23%
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Con dipendenti/collaboratori (dichiarati)
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20% della provvigione
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23%
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La riduzione della base imponibile non opera in via automatica: spetta al beneficiario della provvigione produrre e trasmettere una autodichiarazione, assumendone piena responsabilità. Questa scelta comporta una notevole differenza d'incidenza della ritenuta sulla liquidità che verrà effettivamente percepita dal professionista o agente coinvolto. Si rimarca infine che l'importo trattenuto rappresenta un acconto sulle imposte dovute dal percipiente nella successiva dichiarazione dei redditi.
Adempimenti e processi per aziende e sostituti d'imposta
L'estensione dell'obbligo di ritenuta sulle provvigioni costringe le aziende coinvolte a rinegoziare i propri flussi amministrativi secondo le nuove direttive. Nel dettaglio, i sostituti d'imposta sono tenuti a:
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aggiornare le anagrafiche dei fornitori (in particolare per le categorie ora ricomprese nell'obbligo);
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acquisire le dichiarazioni dei percipienti utili alla riduzione della base imponibile;
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liquidare la ritenuta tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento della provvigione;
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rilasciare la Certificazione Unica (CU) e inserire i dati relativi nel modello 770;
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monitorare la corrispondenza della ritenuta applicata, confrontando le dichiarazioni ricevute con le prestazioni effettivamente svolte.
Questo insieme di nuovi obblighi
aumenta la complessità gestionale e il carico documentale per l'impresa, specialmente in vista dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione finanziaria. La tempestività nell'adempimento diventa dunque un elemento centrale per la compliance fiscale.
Esenzioni, esclusioni e criticità operative delle nuove ritenute
Mentre l'impostazione della nuova ritenuta sull'1% nei rapporti fra imprese punta a una maggiore equità fiscale, il legislatore ha previsto specifiche casistiche di esenzione e di esclusione:
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Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo;
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Operatori in regime forfetario (legge 190/2014), sia per quanto riguarda l'applicazione che la trattenuta della ritenuta;
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Pagamenti già soggetti a ritenuta automatica dell'11% (art. 25, D.L. 78/2010);
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Operazioni dove sia esclusa l'emissione della fattura ai sensi degli articoli 22 e 2 dei rispettivi D.P.R.;
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Casi specifici individuati da successivi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate.
Tra le
criticità operative più segnalate dagli operatori si evidenziano:
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l'onerosità gestionale delle nuove certificazioni e segnalazioni nelle dichiarazioni annuali (CU, 770);
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la necessità di monitorare costantemente la documentazione di supporto (fatture, autodichiarazioni);
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la sovrapposizione delle ritenute con altri regimi speciali, specialmente in caso di più rapporti giuridici con lo stesso soggetto.
La responsabilità del corretto adempimento ricade interamente su imprese e intermediari, chiamati a gestire un sistema più rigido ma teoricamente più efficace sotto il profilo del controllo dei flussi fiscali.
Impatto economico, vantaggi e criticità per imprese e sistema tributario
L'introduzione della ritenuta generalizzata dell'1% sui rapporti fra imprese e la revisione delle ritenute sulle provvigioni sollevano un dibattito importante sulle conseguenze economiche, sia per le aziende che per le casse pubbliche. Tra i punti di forza della riforma si annoverano:
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aumento della trasparenza e della tracciabilità dei pagamenti commerciali;
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rafforzamento della lotta all'evasione tramite controlli incrociati più efficaci;
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maggiore uniformità di trattamento tra diversi settori e categorie di intermediari.
Tuttavia,
non mancano le criticità riscontrate:
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anticipo di cassa a carico degli operatori, con riduzione della liquidità disponibile e possibili tensioni nella gestione finanziaria;
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aggravio degli oneri amministrativi per imprese e professionisti, costretti ad aggiornare procedure informatiche e manuali di controllo;
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impatto contenuto sulle entrate tributarie pari, secondo la relazione tecnica al D.L. 199/2025, a circa 300 milioni di euro su base annua.
Questo dato induce a una
riflessione sulla proporzionalità tra sforzi organizzativi richiesti e benefici economici attesi, che secondo numerosi osservatori risultano
sbilanciati a sfavore degli operatori economici. Il sistema economico dovrà eventualmente ricorrere a nuove fonti di finanziamento per compensare le risorse anticipate all'Erario.