La gestione di piante e siepi all’interno delle proprietà private rappresenta una delle principali fonti di controversia tra confinanti. L’attenzione che viene posta nella manutenzione del verde, soprattutto quando si tratta di piante collocate in prossimità dei confini, non solo interessa il decoro e il valore dei giardini, ma coinvolge anche aspetti normativi precisi.
Il rispetto delle distanze legali, il contenimento della crescita vegetativa e la prevenzione di danni a terzi sono obblighi sanciti dalla legge. Quando tali regole non vengono osservate, il rischio di contenzioso aumenta sensibilmente, con possibili ripercussioni sia civili sia patrimoniali.
Le regole di legge sulla gestione di piante e siepi tra proprietà confinanti
La normativa in vigore stabilisce le distanze specifiche che devono essere osservate nella piantagione di alberi e siepi, così da prevenire fastidi e danni ai proprietari confinanti. Sono, in particolare, stabilite le seguenti distanze minime dal confine:
- Alberi di alto fusto: almeno tre metri dal confine.
- Alberi di medio fusto: almeno un metro e mezzo dal confine.
- Siepi, arbusti, viti e piante da frutto fino a 2,5 metri d’altezza: almeno mezzo metro dal confine.
- Siepi particolari (ontano, castagno, robinia): tra uno e due metri, a seconda della specie.
Precisiamo che tali distanze possono essere derogate da regolamenti comunali o usi locali più restrittivi, che hanno valenza prioritaria rispetto alla disciplina nazionale. Se non vengono rispettate le distanze legali, il proprietario del fondo confinante ha il diritto imprescrittibile di chiedere
l’estirpazione delle piante, salvo che non sia intervenuta una servitù per titolo o usucapione.
Per piante, siepi e alberi tra due abitazioni sono previste per legge le seguenti disposizioni:
- Rispetto delle distanze legali: la distanza si misura dalla base esterna del tronco dell’albero o dal punto di semina rispetto alla linea di confine, con regole differenti secondo la specie. L’inosservanza può comportare l’obbligo di sradicamento dell’albero o della siepe.
- Usucapione e servitù: la permanenza ultra-ventennale di una piantagione a distanza inferiore a quella legale può generare una servitù di mantenimento; tuttavia, questa facoltà riguarda solo la presenza delle piante e non l’eventuale diritto dei rami di protendersi su fondo altrui.
- Taglio dei rami e radici invadenti: il confinante ha il diritto di imporre al proprietario della pianta il taglio dei rami che invadono il proprio fondo. Qualora si tratti di radici, può agire direttamente senza dover coinvolgere il giudice.
- Responsabilità dei danni: chi non cura adeguatamente le proprie piante è responsabile dei danni causati a terzi.
Cosa fare se il vicino non rispetta le distanze o invade la proprietà
Nel caso di
piante o siepi che sconfinino o non rispettino le distanze legali, la normativa offre diversi strumenti di tutela. Innanzitutto, è raccomandabile tentare una soluzione bonaria tramite comunicazione scritta in cui si richiede la regolarizzazione della situazione, fissando un termine congruo per l’intervento. Qualora la richiesta resti inevasa, si può procedere per vie legali.
- Diffida formale: invio di una raccomandata A/R in cui si invita il vicino a ripristinare il rispetto della normativa entro un termine prestabilito.
- Ricorso al giudice: se la diffida non sortisce effetto, sarà necessario rivolgersi al tribunale per ottenere una pronuncia che imponga la potatura o l’estirpazione della vegetazione fuori norma.
- Azione di urgenza: qualora il pregiudizio sia grave o imminente (es. rischio caduta di un albero), è possibile depositare un ricorso d’urgenza per ottenere interventi immediati, come previsto dalla giurisprudenza.
- Recisione delle radici: esclusivamente per le radici che penetrano nel proprio fondo, la legge consente l’intervento diretto senza necessità di autorizzazione, nel rispetto del principio di minima invasività.
Le conseguenze dell’auto-giustizia: risarcimenti e responsabilità dopo la sentenza del Tribunale di Imperia
La sentenza n. 272/2025 del Tribunale di Imperia rappresenta un punto di svolta nel panorama italiano in materia di responsabilità civile per la gestione dell’altrui verde.
I giudici hanno stabilito che tagliare in maniera del tutto arbitraria e autonoma le piante e le siepi del vicino, che pur sconfinano un po' nella nostra proprietà, non è possibile e se si fa si incorre nel rischio di dover pagare in risarcimento, anche salato, e hanno condannato una società e il suo legale rappresentante a pagare un elevato rimborso per aver danneggiato gravemente la recinzione e le piante di notevole valore ornamentale di una condòmina.
Il calcolo del risarcimento è stato effettuato secondo il cosiddetto “metodo svizzero”, che considera non solo il danno diretto, ma anche il valore estetico e ornamentale, le spese di ripristino e i costi relativi allo sradicamento e alla sostituzione delle piante. Sono state riconosciute anche le spese per la rimessa in pristino della recinzione e lo smaltimento del materiale vegetale tagliato.
Danno risarcibile |
Criterio di calcolo |
Valore ornamentale |
Rapporto tra valore estetico e situazione di partenza |
Costo di sostituzione |
Spese per nuove piante equivalenti |
Danneggiamento recinzione |
Intervento tecnico specializzato per ripristino |
Non è stato invece riconosciuto il danno non patrimoniale, in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui solo la lesione di diritti inviolabili della persona consente tale ristoro.
Quando è consentito l’intervento diretto e quando si rischia il danno (e la sanzione)
In relazione ai rapporti di vicinato, la normativa distingue chiaramente tra le ipotesi in cui è ammesso un intervento diretto su piante e siepi e quelle in cui ogni iniziativa non autorizzata determina responsabilità civile e, in taluni casi, penale.
- Taglio delle radici invadenti: è consentito, restando esclusiva competenza del proprietario del fondo invaso che può procedere senza ricorrere all’autorità giudiziaria. L’intervento va limitato alle porzioni di radici effettivamente all’interno della propria proprietà.
- Taglio dei rami sconfinanti: il vicino può solo chiedere, anche in giudizio, che siano rimossi; non può agire di propria iniziativa. Intervenendo su piante e siepi altrui senza autorizzazione, si incorre in responsabilità non solo civile ma anche penale. Il risarcimento può essere molto ingente, come dimostrato anche dalla più recente giurisprudenza.
- Mancato rispetto delle distanze legali: l’inosservanza permette al confinante di richiedere l’estirpazione, a meno che non sia stata maturata una servitù ultrannuale.