Recenti pronunce della Cassazione chiariscono l'obbligo delle aziende di proporre posizioni alternative nei casi di soppressione del posto di lavoro. Si analizzano limiti, condizioni, tutele e implicazioni per lavoratore e datore.
L'ordinamento italiano consente il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (GMO) quando intervengono esigenze organizzative, produttive o economiche che determinano la necessità di sopprimere una posizione lavorativa. Tuttavia, la recente giurisprudenza della Cassazione ha portato a una ridefinizione dei limiti e delle modalità di attuazione di tale misura, con particolare enfasi sull’obbligo del cosiddetto "repêchage" e sul rispetto dei criteri di buona fede e correttezza organizzativa.
L'analisi normativa evidenzia come la tutela della continuità occupazionale costituisca uno degli snodi centrali del diritto del lavoro, ancorandosi ai principi di proporzionalità, causalità e extrema ratio indicati dalla L. 604/1966. Il sistema di garanzie riconosciuto al dipendente nella fase di soppressione del posto riversa sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’effettiva impossibilità di ricollocamento interno, anche a fronte della disponibilità espressa dal lavoratore a svolgere mansioni differenti—pur rimanendo all’interno dei limiti della sua professionalità.
Occorre rilevare che la pronuncia n. 18063 del 3 luglio 2025 della Cassazione ribadisce l’impossibilità di licenziare un dipendente per preferire semplicemente un'altra figura, rimarcando che tale possibilità è subordinata solo a casi di scarso rendimento accertato o gravi violazioni. Emergono, così, nuovi standard valutativi per la verifica delle condizioni che consentono di procedere al licenziamento per soppressione del posto, richiedendo una forte attenzione alla compatibilità tra esigenze aziendali e tutele individuali del lavoratore.
L’istituto del repêchage ricopre un ruolo cardine nella disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Questa procedura impone al datore di lavoro di valutare tutte le posizioni lavorative esistenti in azienda e verifica la concretezza di una reale impossibilità di reimpiego del dipendente. L’obbligo di repêchage trova il suo fondamento giurisprudenziale già dalla sentenza Cass. 7 gennaio 2005, n. 239 e consiste nel dovere di ricollocamento del lavoratore, seppur in mansioni diverse e anche inferiori, purché compatibili con le sue professionalità e capacità. In sintesi:
L’obbligo di ricollocamento trova rafforzamento nei casi in cui il dipendente sia titolare di particolari esigenze protette dalla legge, come accade nel caso della fruizione di permessi per assistenza familiare ex art. 3 L. 104/1992. In simili situazioni, ogni opzione alternativa proposta deve essere effettivamente compatibile con le condizioni di vita e di cura dell’interessato, pena l'invalidità del licenziamento.
Il perimetro operativo del repêchage, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, è circoscritto dai principi di fungibilità delle mansioni e dalla verifica oggettiva (non discrezionale) delle competenze maturate dal lavoratore interessato. Provando a riassmere:
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Ambito di Ricerca |
Obbligo di Verifica |
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Stesse mansioni |
Sì |
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Mansioni inferiori "fungibili" |
Sì, se compatibili con la professionalità |
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Mansioni non compatibili |
No |
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Creazione di nuovi ruoli |
No |
La best practice richiede che venga eseguita una valutazione dettagliata dei profili attivi in azienda, documentando le posizioni verificate e le ragioni di eventuale non idoneità, procedura che garantisce sia la serietà dell'adempimento datoriale sia la responsabilità trasparente del processo organizzativo nei confronti del lavoratore.
L'obbligo di dimostrare la legittimità del licenziamento grava decisamente sulla parte datoriale. Tale principio è stato ribadito da numerose sentenze tra cui Cass., 10 luglio 2024, n. 18904, che sancisce come il datore di lavoro debba provare l'insussistenza di soluzioni alternative anche in relazione a eventuali mansioni inferiori attribuibili in azienda al momento del licenziamento. I passaggi da ricordare sono 3:
In presenza di una inosservanza dell’obbligo di repêchage, il licenziamento perde il requisito della giustificatezza e diventa illegittimo. La conseguenza immediata è rappresentata dalla possibilità per il lavoratore di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ove sussistano i requisiti dimensionali, oppure una tutela di natura risarcitoria, secondo la disciplina degli articoli 18 della L. 300/1970 e 8 della L. 604/1966. I punti cardine sono:
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...