Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Smart working, infortunio sul lavoro è riconosciuto anche fuori dalla sede o luogo da dove si fa per sentenza del Tribunale del 16

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Conseguenze per lavoratori e aziende

Il Tribunale di Milano ha stabilito un principio importante per i lavoratori in smart working, riconoscendo il diritto all’indennizzo per infortuni sul lavoro.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 16 settembre 2024, ha stabilito un principio per i lavoratori in modalità smart working. Con questa decisione ha amplito le tutele a disposizione in caso di infortunio sul lavoro. In questo caso specifico, il giudice ha riconosciuto come infortunio in itinere un incidente avvenuto al di fuori del luogo di lavoro abituale, durante uno spostamento legato a motivi personali ma connessi indirettamente all'attività lavorativa.

Questa sentenza allarga la protezione anche ai lavoratori agili quando si trovano lontano dal loro ambiente di lavoro standard. Ecco i dettagli:

  • La sentenza sull'infortunio del lavoro in smart working
  • Quali conseguenze per i lavoratori e le aziende

La sentenza sull'infortunio del lavoro in smart working

Il caso che ha portato a questa sentenza riguarda una dipendente pubblica che, mentre si trovava in smart working da casa, ha usufruito di un permesso orario per andare a prendere la figlia a scuola. Durante questo spostamento, la lavoratrice ha subito un incidente, e il Tribunale di Milano ha stabilito che tale evento deve essere riconosciuto come infortunio sul lavoro e quindi coperto dall'Inail.

La decisione del tribunale si è basata sul principio che l'infortunio in itinere, normalmente inteso come incidente che avviene durante il percorso casa-lavoro, può essere esteso anche agli spostamenti effettuati dai lavoratori in smart working per motivi personali, purché legati indirettamente all'attività lavorativa e compiuti durante orari di permesso autorizzati dal datore di lavoro.

La sentenza del Tribunale di Milano si fonda su un'interpretazione estensiva delle normative italiane ed europee che tutelano il diritto alla sicurezza sul lavoro. In particolare, si richiama alla legge italiana sugli infortuni in itinere, che include nella copertura assicurativa non solo gli incidenti avvenuti durante il tragitto verso il luogo di lavoro, ma anche quelli che si verificano durante spostamenti legati a necessità personali o familiari che non interrompono il nesso con l’attività lavorativa.

Secondo la normativa, per essere considerato infortunio sul lavoro in itinere, l'evento deve rispettare alcuni criteri. L'incidente deve essere legato all'attività lavorativa, anche se in modo indiretto.

Quindi l'incidente deve avvenire durante un periodo di permesso concesso dal datore di lavoro. Infine, l'evento deve accadere nel corso di spostamenti necessari per motivi familiari o personali ma non estranei alla giornata lavorativa.

Quali conseguenze per i lavoratori e le aziende

La sentenza del 16 settembre 2024 stabilisce un precedente per i lavoratori in modalità smart working, assicurando che anche gli incidenti verificatisi al di fuori della sede principale di lavoro sono riconosciuti come infortuni sul lavoro se si verificano durante spostamenti connessi a permessi autorizzati. I lavoratori agili godono così della stessa copertura assicurativa e delle stesse tutele previste per i dipendenti tradizionali che lavorano in ufficio.

Per le aziende, questa decisione richiede una maggiore attenzione nella gestione del rischio e nella definizione delle politiche aziendali riguardanti lo smart working. Le imprese devono infatti considerare l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti anche quando operano fuori dalla sede aziendale e, in alcuni casi, durante spostamenti personali legati indirettamente al lavoro.

La copertura assicurativa dell'Inail si estende anche a situazioni che esulano dal luogo di lavoro tradizionale ma che mantengono un nesso con l'attività lavorativa svolta in modalità agile. Si amplia il campo di applicazione delle tutele previste per i lavoratori e rafforza il principio che il diritto alla sicurezza e alla protezione sociale non deve essere limitato dal luogo in cui si svolge l'attività lavorativa.

Leggi anche