Il ritorno improvviso dall'ufficio dopo la revoca dello smart working pone dubbi su legittimità, diritti, tutele e impatti. Un’analisi normativa e sociale, con focus su produttività e categorie più fragili
Il tema della cessazione improvvisa dell’attività lavorativa da remoto ha assunto una rilevanza senza precedenti nel contesto italiano. Dopo una fase di accelerazione dovuta alla pandemia, molte realtà aziendali sono tornate a privilegiare la presenza fisica in ufficio, rivedendo o annullando accordi che prevedevano il lavoro agile. Questa inversione di tendenza, dettata da esigenze organizzative, controllo dei dipendenti o presunti benefici sulla produttività, ha generato impatti significativi. Molti lavoratori, che avevano organizzato la loro vita attorno alla flessibilità del lavoro da remoto, si trovano all’improvviso a dover affrontare cambiamenti sostanziali e spesso inaspettati. La revoca repentina del lavoro agile pone problemi non solo sul piano pratico, ma anche su quello giuridico e sociale, con conseguenze che investono il rapporto fiduciario, il benessere psico-fisico dei lavoratori, e la stessa compatibilità organizzativa delle aziende. In questo quadro, è essenziale comprendere i limiti normativi della revoca, i diritti e i doveri che coinvolgono le parti, nonché le possibilità di tutela e di reazione riconosciute dall’ordinamento.
La possibilità per il datore di lavoro e per il dipendente di revocare l’accordo sul lavoro agile è disciplinata principalmente dalla Legge n. 81/2017. Secondo l’art. 19, la modalità agile può essere cessata in qualsiasi momento con preavviso , di solito almeno 30 giorni, salvo diverso accordo tra le parti. Tuttavia, la revoca improvvisa e unilaterale può essere considerata illegittima in assenza delle necessarie condizioni di forma e sostanza. Sono infatti molte le sentenze che ribadiscono come la revoca debba essere motivata e comunicata tempestivamente, soprattutto se altera radicalmente le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti. La giurisprudenza più recente, come quella del Tribunale di Ancona (2025), ha sottolineato che la cessazione dello smart working fondata solo su esigenze generiche, o con il fine occulto di provocare dimissioni o licenziamenti, può comportare responsabilità e obblighi risarcitori per il datore di lavoro.
Di particolare importanza sono i casi in cui un “patto di lavoro agile” è stato stipulato a tempo indeterminato, con clausole che escludono espressamente la possibilità di recesso da parte del datore. In queste situazioni, anche la mancata formalizzazione di un accordo scritto non priva di efficacia le condizioni chiare già verbalizzate, come ribadito dalla pronuncia di Ancona. Infatti, la prosecuzione delle attività lavorative secondo modalità agili per un periodo prolungato può essere letta come conferma di volontà e determinazione dell’oggetto contrattuale già in essere. Inoltre, la Legge 81/2017 va interpretata alla luce dei principi di correttezza e buona fede contrattuale: la revoca che non sia giustificata da ragioni oggettivamente riscontrabili non può considerarsi valida né conforme al quadro normativo.
Non va trascurata la differenza tra settori pubblico e privato: mentre nel settore privato la comunicazione di cessazione dello smart working va effettuata entro cinque giorni dalla data effettiva, per la pubblica amministrazione i termini sono regolati diversamente. Un elemento di particolare rilievo riguarda i lavoratori con disabilità per cui, alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 605/2025, il lavoro agile è considerato un accomodamento ragionevole e la revoca immotivata può configurare una discriminazione indiretta.
A fronte di una revoca della modalità di lavoro da remoto, il lavoratore è tenuto a conoscere i limiti della propria posizione giuridica. In presenza di un accordo scritto e definito, il dipendente può opporsi alla cessazione non motivata, soprattutto se previste clausole di durata o limitazioni al recesso. Il diritto al mantenimento della propria modalità lavorativa, tuttavia, non è assoluto e coesiste con i doveri di collaborazione e le esigenze aziendali.
Quando la revoca è supportata da motivazioni oggettive, come cambiamenti organizzativi, esigenze di servizio, oppure sopravvenute incompatibilità tecniche, il lavoratore deve accettare il rientro in presenza, pur potendo chiedere chiarimenti sulle ragioni addotte. Se invece la revoca risulta solo apparente o pretestuosa, finalizzata per esempio a “spingere” alle dimissioni o a bypassare le procedure ordinarie di licenziamento, il dipendente può ricorrere a tutele previste in sede giudiziaria.
Sono da tenere in considerazione le novità introdotte dalle Circolari del Ministero del Lavoro, che chiariscono i termini e le modalità delle comunicazioni: ogni cessazione o modifica delle condizioni di lavoro agile va notificata obbligatoriamente entro cinque giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta sanzioni amministrative. Per le categorie protette (come lavoratori con disabilità), resta valido il principio dell’accomodamento ragionevole e la necessità di motivazioni rafforzate per ogni revoca.
Di fronte a una interruzione non giustificata delle modalità di lavoro flessibile, il lavoratore dispone di diversi strumenti di reazione:
Nelle controversie che coinvolgono motivazioni discriminatorie – come nei casi di lavoratori fragili o con disabilità – il giudice può ordinare direttamente l’attivazione o la prosecuzione dello smart working anche in mancanza di accordo tra le parti.
I cambiamenti repentini nella gestione della flessibilità lavorativa possono avere ricadute tangibili su produttività, motivazione e benessere sia individuale che collettivo. Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano (2025), il lavoro da remoto si associa in media a un miglioramento di produttività dal 15% al 20% e a una riduzione significativa dei costi per postazione e spazi fisici (circa 200 euro l’anno), oltre a un notevole risparmio di tempo e denaro sui trasferimenti.
Tra i benefici riscontrati, si evidenziano:
L’evoluzione normativa e i recenti orientamenti giurisprudenziali confermano che la gestione della flessibilità lavorativa richiede equilibrio tra esigenze aziendali e diritti individuali. La revoca repentina del lavoro da remoto risulta legittima solo entro rigidi confini e a fronte di motivate esigenze organizzative. La giurisprudenza più recente tutela in modo stringente la posizione dei lavoratori, con un’attenzione rafforzata per le categorie svantaggiate e per chi abbia organizzato la propria vita sulla base della possibilità di lavorare da remoto.
La transizione dallo smart working emergenziale a quello strutturale, infine, impone a imprese, lavoratori e organizzazioni sindacali una riflessione più ampia sull’organizzazione e sulla cultura del lavoro. La sfida rimane quella di costruire modelli di lavoro flessibili, equi e sostenibili, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e pari opportunità.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...