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Tassa etica e partite iva forfettarie: che cos'è, chi la deve pagare e chi è escluso, importo, date e regole

di Marianna Quatraro pubblicato il
Tassa etica partite iva forfettarie

La Tassa etica è un’addizionale alle imposte sui redditi volta a colpire specifiche attività economiche considerate di particolare impatto etico e sociale: quanto e quando si deve pagare

Il sistema fiscale italiano comprende numerose imposte, alcune delle quali particolarmente settoriali o poco note al grande pubblico, ma dall’impatto significativo per coloro che vi rientrano. La cosiddetta tassa etica è un’imposta introdotta con il chiaro obiettivo di incidere fiscalmente sulle attività considerate socialmente «non etiche».

Le sue finalità vanno oltre la funzione fiscale pura, puntando a influenzare il contesto sociale e produttivo colpendo i redditi derivanti da settori come la produzione e distribuzione di materiale pornografico e le attività che stimolano la credulità popolare. La logica sottostante questa addizionale risiede in un intento dichiaratamente morale, che crea dibattito sull’opportunità di distinguere tra attività legali in base alla loro presunta accettabilità sociale. 

Cos’è la tassa etica e come funziona per le partite IVA forfettarie

Il tributo noto come "etico" rappresenta un’addizionale Irpef e Ires, destinata esclusivamente ai redditi prodotti attraverso specifiche attività. Si applica a chi, in modo individuale o societario, opera nella produzione, distribuzione o vendita di contenuti esplicitamente pornografici o violenti, così come a chi promuove servizi legati all’occultismo, astrologia, cartomanzia e simili.

Nel caso delle partite IVA forfettarie, la disciplina della tassa etica interessa direttamente anche chi gestisce attività rientranti nei codici ATECO collegati ai settori sopra elencati: anche se tali soggetti beneficiano della semplificazione del regime fiscale forfettario, nel caso in cui producano redditi da queste specifiche aree, restano comunque soggetti all’addizionale etica.

Di conseguenza, oltre a versare l’imposta sostitutiva prevista dal forfettario, il contribuente deve calcolare e pagare il tributo aggiuntivo. L’estensione della tassa, inoltre, coinvolge non solo operatori tradizionali ma anche creatori digitali di contenuti per adulti su piattaforme online.

La tassa si fonda su una logica che non distingue fra grandi realtà imprenditoriali e piccoli operatori o liberi professionisti. Persone che generano compensi anche modesti tramite la monetizzazione di prodotti digitali o servizi ritenuti “non etici” dal legislatore sono quindi assoggettate integralmente al prelievo, indipendentemente dall’adesione al regime forfettario. L’obiettivo dichiarato è quello di incidere fiscalmente su attività giudicate contrarie all’etica pubblica.

Chi è obbligato a pagare la tassa etica: soggetti inclusi nel tributo

I soggetti obbligati a versare la tassa etica sono individuati dall’Agenzia delle Entrate e dalla normativa collegata. Tra gli obbligati al tributo rientrano le seguenti categorie:

  • Persone fisiche titolari di partita IVA, compresi coloro che applicano il regime forfettario, qualora i compensi derivino da attività di produzione, distribuzione o rappresentazione di materiali pornografici o violenti
  • Imprenditori e commercianti che operano nel settore dei contenuti per adulti o della violenza, sia online che offline
  • Società di capitali e società di persone (incluse s.r.l., s.n.c., s.a.s., studi associati) coinvolte in tali attività
  • Operatori media e broadcast televisivi che offrono servizi di cartomanzia, astrologia, maghi o simili
Non sono previste esenzioni sulla base delle dimensioni dell’attività o della modalità organizzativa: anche piccoli imprenditori o freelance sono soggetti all’addizionale, così come i grandi produttori. È importante sottolineare come il legislatore comprenda all’interno della platea degli obbligati anche i digital creators che operano su piattaforme dove la monetizzazione di contenuti a pagamento avviene sfruttando canali spesso trasversali agli schemi fiscali tradizionali.

Categorie escluse e casi particolari: chi non deve pagare la tassa etica

Sono, invece, esclusi dal pagamento della tassa:

  • Partite IVA in regime forfettario che svolgono attività diverse da quelle ricomprese nella normativa sulla tassa etica (ad esempio consulenza, commercio ordinario, professioni sanitarie o tecniche)
  • Soggetti che percepiscono reddito esclusivamente da fonti diverse da pornografia, violenza o servizi di credulità popolare
  • Pensionati che percepiscono esclusivamente reddito da pensione o da altre attività diverse da quelle colpite dalla tassa etica
  • Contribuenti che generano redditi da diritti d’autore o attività intellettuali non connesse ai settori specifici previsti dalla tassazione etica.
Non rientrano nell’addizionale neppure i titolari di partita IVA che, permanendo nei limiti e nei criteri di altre esclusioni (come attività agricole o di allevamento non collegate), non derivino i propri compensi dalle categorie ritenute non etiche dalla normativa.

Calcolo e importo della tassa etica: percentuali e modalità di determinazione

La determinazione dell’importo dovuto si caratterizza per un meccanismo diretto: l’addizionale ammonta al 25% del reddito netto prodotto dalle attività individuate dalla normativa.

Step di calcolo:  
1. Somma dei compensi Totale dei ricavi legati alla produzione, distribuzione o rappresentazione di contenuti rientranti nell’ambito della tassa etica
2. Sottrazione dei costi sostenuti Detrazione dei costi specifici per la realizzazione e commercializzazione del materiale/servizio
3. Applicazione aliquota del 25% Sul reddito netto generato si versa la tassa etica aggiuntiva alle usuali imposte (imposta sostitutiva per forfettari, Irpef o Ires per altri regimi)

Il calcolo è quindi cumulativo rispetto alle altre tassazioni: chi opera in regime forfettario, ad esempio, sarà tenuto sia al pagamento dell’imposta sostitutiva che della tassa etica, con effetti rilevanti sul carico tributario complessivo. In assenza di costi documentabili, la base di calcolo resta il totale dei compensi, rendendo il tributo spesso più gravoso per i piccoli operatori e per chi lavora in ambiti digitali dove i costi sostenuti risultano meno rilevanti.

Le date di pagamento e le scadenze fiscali per forfettari

Il versamento della tassa etica segue il calendario delle scadenze previste per le imposte sui redditi, garantendo uniformità procedurale per i contribuenti, anche in regime forfettario. Gli appuntamenti principali sono i seguenti:

  • Saldo e primo acconto: tradizionalmente entro il 30 giugno, per l’anno d’imposta precedente, insieme all’imposta sostitutiva. Se la scadenza cade in un giorno festivo, è posticipata al primo giorno lavorativo successivo (ad esempio, 1 luglio 2025)
  • Secondo acconto: entro il 30 novembre dello stesso anno
  • Proroghe: per il 2025, il pagamento potrà essere effettuato fino al 21 luglio senza maggiorazioni, o entro il 20 agosto con aumento dello 0,40% dell’importo dovuto
Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, con utilizzo dei codici tributo specifici fissati dall’Agenzia delle Entrate.