Dal 2026 si entra in una fase nuova per enti e operatori non profit, con l’attuazione definitiva del quadro fiscale riformato per tutti i soggetti che rientrano nella definizione di ente del Terzo settore. Dopo anni di attesa e rinvii, l’autorizzazione europea già nota come “comfort letter” ha dato il via all’applicazione dei regimi fiscali distinti tra enti iscritti al RUNTS e altre organizzazioni, confermando una rilevanza crescente di trasparenza, tracciabilità e adeguamento normativo per l’ecosistema sociale italiano.
Il tutto si affianca a un percorso legislativo reso più stabile dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 186 del 2025, che introduce nuovi criteri e soglie per la fiscalità agevolata, la gestione IVA e la semplificazione amministrativa.
Le principali novità della riforma del Terzo Settore 2026
La riforma avviata dal 1° gennaio 2026 rappresenta un cambio strutturale per il non profit associativo e per le imprese sociali. I principali contenuti della riforma, collegati al Codice del Terzo Settore e altre normative correlate, sono:
- Distinzione netta tra enti iscritti al RUNTS e non iscritti: cambia il riferimento normativo per la qualificazione fiscale, con application del Codice del Terzo settore per ETS e del TUIR per altri soggetti.
- Nuovi criteri per la qualifica commerciale/non commerciale delle attività di interesse generale, secondo l’articolo 79 del Codice, e una gestione fiscale incentrata sulla natura e prevalenza di tali attività.
- Applicazione di regimi forfettari innovativi per gli ETS non commerciali: l’art. 80 introduce coefficienti di redditività distinti per tipologia di attività, migliorando la determinazione del reddito rispetto alla previgente disciplina.
- Regimi agevolati per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato secondo gli articoli 84, 85 e 86 del Codice, con decommercializzazione e facilitazioni nella gestione amministrativa se ricavi inferiori a 85.000 euro.
- Nuove modalità di accesso a riserve indivisibili per le imprese sociali e strumenti di finanza sociale che attendono chiarimenti operativi.
- Abrogazione graduale del regime ONLUS e transizione diretta verso la qualifica di ETS o Impresa Sociale come unica strada, con obbligo di devoluzione del patrimonio qualora la transizione non venga realizzata.
- Semplificazioni amministrative, eliminazione di obblighi superflui e un rafforzamento dei meccanismi di controllo, trasparenza e contabilità separata dove richiesto.
A questo quadro si aggiungono
disposizioni specifiche su plusvalenze, agevolazioni IVA e soglie per il regime forfettario, insieme a nuove attenzioni sulla contabilità separata per le attività miste e sull’obbligo di iscrizione al RUNTS per l’accesso ai regimi privilegiati.
Il Decreto Legislativo n. 186/2025: cosa cambia per enti e operatori
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, il Decreto Legislativo n. 186/2025 rappresenta il punto di arrivo di un iter pluriennale di riforma, armonizzando le disposizioni fiscali applicabili agli operatori del Terzo settore. Tra gli elementi di maggiore interesse per gli addetti ai lavori emergono:
- L’introduzione dell’articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore, disciplinante la neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate in caso di passaggio dei beni strumentali dall’attività commerciale a quella istituzionale, subordinata al permanere della destinazione statutaria.
- L’ulteriore innalzamento delle soglie per il regime forfettario nei confronti di APS, ODV e associazioni sportive dilettantistiche, riducendo la pressione amministrativa su realtà di piccole e medie dimensioni.
- Abrogazione definitiva dell’acronimo ONLUS dal lessico fiscale e la sua sostituzione con la definizione normativa di ETS.
- Proroga decennale sulla disciplina IVA a vantaggio della sostenibilità operativa e delle strategie di lungo termine.
- Sostanziali semplificazioni procedurali in tema di fatturazione, obblighi certificativi e gestione delle detrazioni, con la creazione di riferimenti chiari a livello di normativa primaria.
La proroga decennale dell’esclusione IVA: implicazioni e prospettive fino al 2036
Un aspetto determinante della riforma consiste nel
congelamento fino al 2036 della transizione dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per molte attività istituzionali degli enti non profit. Questa misura, accolta favorevolmente dalle reti associative di settore, si traduce nei seguenti vantaggi operativi:
- Continuità amministrativa e fiscale per APS, ODV, enti sportivi e realtà associative con minore capacità gestionale rispetto alla complessità dell’IVA ordinaria.
- Nessuna obbligatorietà di apertura della partita IVA per le attività che ricadono nel perimetro dell’esclusione, limitando l’onere di adeguamento dei sistemi contabili.
- Stabilità per i rapporti con iscritti, associati e utenti, riducendo il rischio di squilibri improvvisi nella contribuzione e nella gestione delle risorse.
- Possibilità di affrontare la completa riforma IVA e civilistica con ampio margine temporale, favorendo una transizione sostenibile verso il nuovo scenario post-2036 e limitando l’incertezza normativa dovuta ai continui rinvii degli anni precedenti.
Regime forfettario IVA e nuove soglie per APS, ODV e sport dilettantistico
Il decreto del 2025 innalza in modo significativo le soglie di ricavi per il mantenimento del regime di
forfettizzazione fiscale in favore di:
- Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato: la soglia unica per l’accesso al regime forfettario passa da 65.000 a 85.000 euro, consentendo a molte realtà di beneficiare di una gestione semplificata e meno costosa.
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: modernizzazione della soglia per il regime forfettario, che viene elevata a 400.000 euro, adeguando finalmente il limite alle effettive esigenze gestionali delle attività sportive no profit.
Questo nuovo assetto comporta per i soggetti coinvolti:
- Gestione del reddito d’impresa tramite coefficienti agevolati (1% per ODV, 3% per APS).
- Esonero dal versamento dell’imposta per chi si mantiene entro i limiti, con conseguente riduzione degli adempimenti IVA.
- Continuità con i criteri di decommercializzazione già consolidati e semplificazione nella redazione dei documenti contabili.
La nuova disciplina valorizza
le piccole e medie realtà associative e promuove la crescita sostenibile attraverso regimi che incentivano l’operatività nel rispetto delle regole di trasparenza fissate dal Codice del Terzo settore.
L’abolizione delle ONLUS e la transizione agli ETS
La riforma del Terzo Settore nel 2026 sancisce la definitiva scomparsa della qualifica di ONLUS dall’ordinamento italiano. Una transizione lungamente pianificata che comporta:
- Obbligo per le ONLUS di optare entro il 31 marzo 2026 tra l’iscrizione al RUNTS o la trasformazione in Impresa Sociale, adottando contestualmente i nuovi modelli statutari previsti dalla normativa.
- Devoluzione del patrimonio a favore di enti iscritti al RUNTS qualora la transizione non venga perfezionata entro i termini previsti.
- Uniformazione delle regole fiscali sotto il Codice del Terzo settore, archiviando il quadro transitorio e superato della disciplina ONLUS.
- Eliminazione dei riferimenti all’acronimo ONLUS nei testi normativi, fiscali e contabili, semplificando la terminologia ufficiale e i requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni.
Gestione delle plusvalenze e nuove agevolazioni fiscali per gli ETS
Una modifica di rilievo riguarda la
gestione delle plusvalenze su beni strumentali in caso di riallineamento della missione sociale e delle attività prevalenti. Il nuovo articolo 79-bis del Codice del Terzo settore stabilisce che:
- Le plusvalenze prodotte dal trasferimento di beni dall’attività commerciale a quella istituzionale possono essere “congelate”: la tassazione viene sospesa purché i beni rimangano destinati a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- La tassazione si applica soltanto in caso di successiva diversa destinazione, cessione o perdita risarcita, incentivando la permanenza dei beni a supporto della missione sociale.
- Rateizzazione della plusvalenza in quattro esercizi per i beni detenuti da almeno tre anni, alleggerendo l’impatto finanziario sugli enti.
Contestualmente, il decreto amplia le
agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore, promuovendo il rafforzamento patrimoniale, la trasparenza nella deducibilità e la corretta distinzione tra attività istituzionali e commerciali attraverso una contabilità separata obbligatoria nelle fattispecie miste.