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Terzo settore: proroga iva decennale ufficiale e altre novità nel decreto legislativo n.186 in Gazzetta

di Marianna Quatraro pubblicato il
Terzo settore novita decreto legislativo

Quali sono le novità ufficiali previste per il Terzo settore dal decreto legislativo n.186 pubblicato in Gazzetta oltre la proroga decennale dell'Iva

Il decreto legislativo n. 186 del 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre rappresenta una delle tappe più significative della riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111 del 2023. Questa misura organica investe non solo il Terzo settore, ma anche ambiti correlati come la disciplina dell’IVA, il sistema sportivo dilettantistico e la gestione delle crisi d’impresa.

All’interno di un quadro normativo complesso e stratificato, il provvedimento punta a semplificare, coordinare e razionalizzare le regole fiscali, adeguando la legislazione nazionale ai più recenti orientamenti europei e agli stringenti requisiti posti dalle istituzioni comunitarie. 

Proroga decennale dell'esclusione IVA per il Terzo settore: cosa cambia fino al 2036

Uno degli interventi più rilevanti contenuti nel decreto riguarda il rinvio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036 della transizione dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA nei confronti degli enti associativi.

Tale proroga si traduce in un ampio orizzonte di stabilità normativa per associazioni culturali, sportive, religiose e di promozione sociale, che potranno continuare per ulteriori dieci anni ad applicare il regime attualmente vigente, evitando così di dover aprire partita IVA o di adeguarsi immediatamente ai complessi obblighi di fatturazione e contabilità tipici del sistema IVA.

L’intervento è stato motivato dall’esigenza di evitare impatti amministrativi gravosi e improvvisi per il Terzo settore, salvaguardandone l’operatività senza pregiudicare la coerenza con il quadro europeo. Sul piano pratico:

  • i corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali continueranno a essere esclusi dall’IVA
  • gli importi derivanti da bar sociali o altri servizi rivolti internamente agli aderenti agli enti non saranno soggetti a nuove imposizioni almeno fino al 2036
  • viene rinviato di dieci anni l’obbligo di distinguere rigidamente tra area istituzionale e commerciale ai fini fiscali
Questo slittamento consente sia agli enti di prepararsi a eventuali futuri adempimenti, sia all’Amministrazione finanziaria di concepire linee guida chiare e strumenti operativi ad hoc.

Nuove soglie e semplificazioni per ODV e APS: regimi forfetari e obblighi ridotti

Il decreto prevede specifiche regole di accesso ai regimi agevolati per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Le principali novità sono riconducibili a due direttrici fondamentali:

  • aumento della soglia unica di ricavi ed entrate per il regime forfetario IVA e le semplificazioni contabili a 85.000 euro annui, in sostituzione dei precedenti limiti
  • eliminazione di adempimenti superflui: per chi applica il nuovo regime, viene meno l’obbligo di utilizzare registratori di cassa o sistemi certificativi dei corrispettivi
Per gli enti e le organizzazioni che rivestono uno status non commerciale, tali modifiche rappresentano un concreto alleggerimento della burocrazia, stimolando la sostenibilità delle attività di minori dimensioni. La soglia uniforme a 85.000 euro diventa il nuovo parametro di riferimento per la scelta e la gestione dei regimi fiscali semplificati, anche in ottica di pianificazione delle attività future.

Oltre alle facilitazioni sui regimi forfetari, il provvedimento allinea le regole tra Codice del Terzo settore, decreto IVA e disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche. Questo garantisce chiarezza normativa e coerenza tra discipline finora a tratti disallineate.

Estensione e novità sulle aliquote IVA: imprese sociali e attività socio-sanitarie

Un ulteriore elemento di rinnovamento riguarda l’estensione dell’aliquota IVA agevolata al 5% anche alle imprese sociali costituite sotto forma di società, in particolare per una serie di prestazioni di interesse pubblico e sociale. Grazie a questa modifica, le prestazioni come:

  • ricovero, cura e assistenza sociosanitaria
  • assistenza domiciliare e ambulatoriale per anziani e disabili
  • attività educative e formative previste dal Codice
godranno dell’aliquota ridotta, già prevista per cooperative sociali e loro consorzi. Tuttavia, non tutte le imprese sono incluse: sono escluse dall’esenzione le imprese sociali in forma societaria per alcune specifiche prestazioni secondo la nuova formulazione dell’art. 10 del DPR IVA.

Il legislatore ha puntato su una maggiore selettività e corrispondenza rispetto agli obiettivi sociali perseguiti, aggiornando il lessico normativo dalle ONLUS agli enti del Terzo settore (ETS) e ridefinendo le categorie di attività beneficiarie. Viene inoltre assicurato il coordinamento tra Codice del Terzo settore e disciplina IVA in modo da evitare sovrapposizioni o incertezze interpretative.

Nuovo regime della detrazione e obblighi di contabilità separata per enti non commerciali

Il decreto interviene incisivamente anche sulla disciplina della detrazione IVA e sugli obblighi contabili per gli enti non commerciali. Tra gli aspetti salienti:

  • detrazione IVA limitata agli acquisti promiscui: viene ammessa solo per la quota riferibile all’attività economica svolta dall’ente
  • introduzione obbligatoria della contabilità separata tra aree soggette e non soggette a IVA (area istituzionale e commerciale)
Questo nuovo assetto risponde alla finalità di garantire che la detrazione sia commisurata all’effettivo utilizzo dei beni e servizi nelle attività economiche, superando criteri generici o forfettari, in linea con gli orientamenti della normativa unionale.

L’obbligo di contabilità separata non solo rafforza la trasparenza dei flussi finanziari, ma costituisce anche un punto imprescindibile per la verifica della corretta attribuzione delle spese e la gestione organizzativa. Per alcuni soggetti pubblici e assimilati, sarà possibile integrare tale obbligo sfruttando i meccanismi della contabilità pubblica, garantendo continuità e coordinamento con i sistemi già in uso.

Sport dilettantistico: aggiornamenti su regimi forfetari, limiti e coordinamento con il Terzo settore

Con riferimento allo sport dilettantistico, il decreto n. 186 allinea e potenzia i regimi fiscali di favore già presenti nella disciplina, in un’ottica di coordinamento con il sistema del Terzo settore. Tra le novità più rilevanti:

  • estensione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ex D.lgs 36/2021, oltre alle Associazioni (ASD);
  • aumento del plafond per la soglia dei proventi commerciali: limite fissato a 400.000 euro annui.
In questo modo, sia ASD sia SSD possono beneficiare di un regime semplificato, facilitando la gestione contabile e la programmazione delle attività. Rimane centrale il controllo sui ricavi commerciali, che non devono superare la soglia sopra indicata per restare nell’ambito dei vantaggi previsti dal sistema forfetario.

Ulteriore elemento distintivo è la piena equiparazione delle condizioni di accesso ai regimi agevolati tra ente sportivo e ente del Terzo settore, garantendo uniformità e trasparenza.

Norme su plusvalenze: gestione fiscale dei beni strumentali nel cambio di qualifica ETS

Il nuovo articolo 79-bis introdotto nel Codice del Terzo settore offre una soluzione innovativa alla problematica delle cosiddette “plusvalenze figurative” derivanti dal trasferimento di beni strumentali tra l’area commerciale e quella non commerciale di un ente.

La plusvalenza latente non viene immediatamente tassata nel momento in cui il mutamento della qualifica fiscale determina il trasferimento, ma la tassazione resta sospesa finché i beni vengono utilizzati a fini statutari (civici, solidaristici e sociali). Solo in caso di cessione, cambio di destinazione o ricevimento di indennizzo per perdita, la tassazione scatta, con possibilità di rateizzazione in base alla durata di possesso del bene (fino a un massimo di quattro esercizi per beni posseduti almeno tre anni).

Questa regolamentazione permette:

  • neutralità fiscale nei passaggi di regime
  • pianificazione e continuità per gli ETS nel riassetto delle attività
  • uniformità di trattamento in linea con i principali principi fiscali europei.

Gestione della crisi d’impresa: detassazione delle sopravvenienze attive e impatti su ETS

L’ambito della crisi d’impresa viene innovato tramite una norma di interpretazione autentica concernente le sopravvenienze attive da esdebitamento, portando chiarezza sulle situazioni di riduzione dei debiti nell’ambito dei nuovi strumenti disciplinati dal Codice della crisi e dell’insolvenza.

La normativa prevede che:

  • le riduzioni dei debiti non generano sopravvenienze attive imponibili
  • sono esplicitamente incluse le procedure come il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati.