Quali sono le novità ufficiali previste per il Terzo settore dal decreto legislativo n.186 pubblicato in Gazzetta oltre la proroga decennale dell'Iva
Il decreto legislativo n. 186 del 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre rappresenta una delle tappe più significative della riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111 del 2023. Questa misura organica investe non solo il Terzo settore, ma anche ambiti correlati come la disciplina dell’IVA, il sistema sportivo dilettantistico e la gestione delle crisi d’impresa.
All’interno di un quadro normativo complesso e stratificato, il provvedimento punta a semplificare, coordinare e razionalizzare le regole fiscali, adeguando la legislazione nazionale ai più recenti orientamenti europei e agli stringenti requisiti posti dalle istituzioni comunitarie.
Uno degli interventi più rilevanti contenuti nel decreto riguarda il rinvio dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036 della transizione dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA nei confronti degli enti associativi.
Tale proroga si traduce in un ampio orizzonte di stabilità normativa per associazioni culturali, sportive, religiose e di promozione sociale, che potranno continuare per ulteriori dieci anni ad applicare il regime attualmente vigente, evitando così di dover aprire partita IVA o di adeguarsi immediatamente ai complessi obblighi di fatturazione e contabilità tipici del sistema IVA.
L’intervento è stato motivato dall’esigenza di evitare impatti amministrativi gravosi e improvvisi per il Terzo settore, salvaguardandone l’operatività senza pregiudicare la coerenza con il quadro europeo. Sul piano pratico:
Il decreto prevede specifiche regole di accesso ai regimi agevolati per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Le principali novità sono riconducibili a due direttrici fondamentali:
Oltre alle facilitazioni sui regimi forfetari, il provvedimento allinea le regole tra Codice del Terzo settore, decreto IVA e disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche. Questo garantisce chiarezza normativa e coerenza tra discipline finora a tratti disallineate.
Un ulteriore elemento di rinnovamento riguarda l’estensione dell’aliquota IVA agevolata al 5% anche alle imprese sociali costituite sotto forma di società, in particolare per una serie di prestazioni di interesse pubblico e sociale. Grazie a questa modifica, le prestazioni come:
Il legislatore ha puntato su una maggiore selettività e corrispondenza rispetto agli obiettivi sociali perseguiti, aggiornando il lessico normativo dalle ONLUS agli enti del Terzo settore (ETS) e ridefinendo le categorie di attività beneficiarie. Viene inoltre assicurato il coordinamento tra Codice del Terzo settore e disciplina IVA in modo da evitare sovrapposizioni o incertezze interpretative.
Il decreto interviene incisivamente anche sulla disciplina della detrazione IVA e sugli obblighi contabili per gli enti non commerciali. Tra gli aspetti salienti:
L’obbligo di contabilità separata non solo rafforza la trasparenza dei flussi finanziari, ma costituisce anche un punto imprescindibile per la verifica della corretta attribuzione delle spese e la gestione organizzativa. Per alcuni soggetti pubblici e assimilati, sarà possibile integrare tale obbligo sfruttando i meccanismi della contabilità pubblica, garantendo continuità e coordinamento con i sistemi già in uso.
Con riferimento allo sport dilettantistico, il decreto n. 186 allinea e potenzia i regimi fiscali di favore già presenti nella disciplina, in un’ottica di coordinamento con il sistema del Terzo settore. Tra le novità più rilevanti:
Ulteriore elemento distintivo è la piena equiparazione delle condizioni di accesso ai regimi agevolati tra ente sportivo e ente del Terzo settore, garantendo uniformità e trasparenza.
Il nuovo articolo 79-bis introdotto nel Codice del Terzo settore offre una soluzione innovativa alla problematica delle cosiddette “plusvalenze figurative” derivanti dal trasferimento di beni strumentali tra l’area commerciale e quella non commerciale di un ente.
La plusvalenza latente non viene immediatamente tassata nel momento in cui il mutamento della qualifica fiscale determina il trasferimento, ma la tassazione resta sospesa finché i beni vengono utilizzati a fini statutari (civici, solidaristici e sociali). Solo in caso di cessione, cambio di destinazione o ricevimento di indennizzo per perdita, la tassazione scatta, con possibilità di rateizzazione in base alla durata di possesso del bene (fino a un massimo di quattro esercizi per beni posseduti almeno tre anni).
Questa regolamentazione permette:
La normativa prevede che: