Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Una stretta di mano č vincolante? Vale come un contratto? Cosa dicono normative e giurisprudenza

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Una stretta di mano č vincolante

La stretta di mano puņ davvero valere quanto un contratto scritto? Un viaggio tra diritto e vita quotidiana per capire quando un accordo informale č valido, i limiti normativi e le sentenze.

Nella quotidianità, stringere la mano a qualcuno può rappresentare molto più di un semplice gesto di cortesia. Spesso, attraverso una stretta di mano, si manifesta la volontà di mantenere una promessa, di collaborare o di impegnarsi verso un obiettivo condiviso. Questi comportamenti, talvolta istintivi e apparentemente informali, sono in realtà espressione di accordi sottesi che regolano una moltitudine di rapporti, dagli affari alle relazioni personali.

La percezione comune tende a collegare l'idea del contratto a documenti scritti, ricchi di clausole e firme, mentre nella realtà giuridica numerose obbligazioni sorgono anche da impegni presi sulla parola o tramite azioni concrete, dando un valore ben preciso agli accordi che si instaurano nella vita di tutti i giorni.

Contratti e accordi: come si manifestano e quando sono vincolanti

La nozione di contratto, nel sistema italiano, non si limita alla forma scritta. Un contratto può essere concluso anche per via verbale o tramite atti che manifestano in modo chiaro la volontà di obbligarsi, come una stretta di mano o comportamenti concludenti. Secondo l'art. 1321 del Codice Civile, il contratto nasce dall'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L'art. 1325 indica inoltre i requisiti essenziali: accordo delle parti, causa, oggetto e, quando previsto, la forma.

La quotidianità è costellata di atti che assumono valore contrattuale, anche senza una formalizzazione scritta. Si pensi a gesti come pagare il biglietto del cinema, entrare in un negozio e chiedere che un oggetto venga messo da parte, salire su un taxi o concludere un acquisto online cliccando un bottone: sono tutte manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti. In questi casi il consenso può anche essere tacito, purché si possa dedurre con certezza il contenuto dell'accordo e l'intento obbligatorio di ciascuna parte.

  • La legge italiana stabilisce la libertà di forma come principio generale: se non previsto diversamente, il contratto può essere concluso in qualsiasi modo, persino oralmente.
  • Solo in specifici casi (ad esempio vendita di immobili, contratti di affitto abitativo, rapporti bancari), si richiede la forma scritta a pena di nullità.
Per essere vincolanti, gli accordi devono contenere i seguenti elementi:
  • Offerta e accettazione;
  • Oggetto determinato o determinabile;
  • Causa lecita;
  • Eventuale forma richiesta dalla legge (nei casi previsti).
L'assenza di uno di questi elementi può rendere inefficace o nullo il contratto, anche quando raggiunto verbalmente o attraverso gesti.

Accordi verbali, comportamenti concludenti e forma scritta

Secondo il Codice Civile, la regola è la libertà di forma: gli impegni possono essere assunti sia oralmente sia per iscritto, a meno che la legge non richieda la scrittura come requisito essenziale per la validità dell'atto. Gli accordi verbali sono quindi generalmente validi, se risultano chiari nella loro manifestazione di volontà reciproca e riguardano oggetti consentiti dalla legge.

Il comportamento delle parti può assumere rilevanza contrattuale quando è possibile desumere con certezza un'intesa volontaria, anche in assenza di parole esplicite. Si parla in questi casi di comportamenti concludenti. Tali situazioni si verificano, ad esempio, quando un cliente si serve da solo al distributore automatico o acquista online con una semplice azione.

Le principali fonti normative di riferimento sono:

  • Art. 1325 c.c.: individua gli elementi essenziali del contratto;
  • Art. 1350 c.c.: elenca i casi in cui la forma scritta è necessaria per la validità dell'atto;
  • Ulteriori disposizioni specificano quando la scrittura è richiesta ad substantiam (per l'esistenza del contratto) o ad probationem (ai fini probatori).
Il contratto può dirsi concluso anche senza scambio di parole, purché il comportamento sia chiaro e non lasci dubbi sull'intesa raggiunta. Tuttavia, in caso di controversia, provare l'esistenza dell'accordo può risultare complesso senza testimoni o documenti.

La validità della stretta di mano: limiti e problematiche probatorie

Il valore legale di una stretta di mano è legato alla capacità di dimostrare che, attraverso quel gesto, le parti abbiano manifestato volontà reciproca di obbligarsi vincolando i propri comportamenti. In ambito giuridico, la stretta di mano - a prescindere dal suo valore simbolico - può rappresentare la conclusione di un accordo se, insieme a essa, esistono elementi che ne provino la portata. Tuttavia, tale forma di accordo solleva delicate problematiche probatorie.

Le principali criticità sono:

  • Difficoltà di prova dell'accordo, specialmente in assenza di testimoni neutrali o di prove scritte.
  • Rischio di contestazioni circa l'interpretazione della volontà manifestata con il gesto.
  • Necessità di dimostrare tutti gli elementi essenziali del contratto (oggetto, causa, accordo, forma ove richiesta).
La giurisprudenza italiana ha spesso ribadito che la mancanza di forma scritta non impedisce la validità di un contratto nei casi in cui non sia richiesta obbligatoriamente dalla legge. Tuttavia, se sorgono controversie sull'esistenza o sul contenuto di un'intesa conclusa sulla parola o con una stretta di mano, dimostrare quanto realmente pattuito può diventare arduo. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, tra cui testimonianze, e-mail, messaggi o persino comportamenti successivi e pagamenti. Tuttavia, per alcune tipologie contrattuali la testimonianza è limitata, come previsto agli artt. 2721 ss. c.c.

Quando la legge richiede la forma scritta: casi, eccezioni, conseguenze

Ci sono situazioni in cui la legge impone esplicitamente la forma scritta come requisito essenziale a pena di nullità. Queste eccezioni tutelano interessi rilevanti, garantendo certezza, chiarezza e tracciabilità agli accordi più sensibili.

Tra i principali casi si annoverano:

  • Compravendita e trasferimento di proprietà di immobili;
  • Costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili (es. usufrutto, servitù);
  • Contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo e durata superiore a 9 anni;
  • Atti di rinuncia o divisione di immobili;
  • Società o associazioni con conferimento di immobili o diritti reali per oltre nove anni;
  • Contratti che devono essere stipulati per iscritto dalle parti in virtù di un precedente accordo.
In questi casi, la mancata forma scritta determina la nullità del contratto, cioè l'atto non produce effetti giuridici come se non fosse mai stato stipulato. Questo principio viene ribadito dalla normativa (art. 1350 c.c.) e dalla giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda le locazioni abitative, dove l'accordo verbale è totalmente privo di valore e inidoneo a produrre effetti a favore del conduttore e del locatore.

Contratto

Forma richiesta

Conseguenza assenza forma

Vendita immobile

Scritta

Nullità

Locazione abitativa

Scritta

Nullità

Locazione commerciale (<9 anni)

Orale/scritta

Valido ma problemi probatori

Patti prematrimoniali

Scritta

In linea generale nullità, ma con aperture giurisprudenziali

Quando la scrittura è richiesta soltanto ad probationem, il contratto rimane valido anche se orale, ma non potrà essere provato in giudizio tramite testimoni, salvo precise eccezioni.

Il valore degli accordi informali e le decisioni della giurisprudenza

La giurisprudenza italiana si è più volte espressa sul valore degli accordi non scritti. In molte sentenze, i giudici hanno riconosciuto validità a patti conclusi sulla parola o anche attraverso comportamenti, quando è stato possibile dimostrare il consenso delle parti e tutti gli elementi essenziali del contratto.

Sono stati valorizzati:

  • Le dichiarazioni rese in chat o e-mail, se sufficientemente chiare e confermate da altri elementi oggettivi;
  • Testimonianze, quando ammesse, o altri comportamenti inequivoci delle parti;
  • Pagamenti tracciati e comportamenti successivi all'accordo, come consegne di beni o prestazioni di servizi.
La giurisprudenza ha precisato che, in assenza di ostacoli di legge, anche un accordo informale può essere titolato a produrre effetti giuridici, purché tutti gli elementi costitutivi del contratto siano presenti e dimostrati.

Tuttavia, i tribunali sottolineano la maggiore fragilità probatoria di questi accordi e il rischio di contenziosi, invitando, ove possibile, a formalizzare gli impegni più rilevanti in forma scritta.

Casi pratici e sentenze: incarichi professionali, locazioni e patti

I casi concreti della giurisprudenza italiana evidenziano sia i vantaggi che i limiti degli accordi informali:

  • Incarico professionale senza contratto: Una rilevante sentenza del Tribunale di Bari (n. 3182/2025) ha rigettato la richiesta di compenso di un professionista che aveva svolto attività sulla base di un accordo presunto, informale e privo di prova scritta. Pur riconoscendo la possibilità di accordi anche verbali, il giudice ha evidenziato che spetta all'attore dimostrare senza ambiguità l'incarico ricevuto. Né le email né le testimonianze raccolte hanno fornito tale certezza. È stato inoltre sottolineato che la mancanza di abilitazione dove prevista dalla legge genera nullità assoluta del rapporto, impedendo il riconoscimento di ogni compenso, anche in presenza di un'intesa verbale.
  • Locazioni abitative: I contratti relativi a immobili destinati a uso abitativo devono esser conclusi con la forma scritta. Accordi verbali risultano nulli e inefficaci. La conseguenza è che l'inquilino risulta essere occupante sine titulo e il proprietario può agire solo attraverso procedure ordinarie, non di sfratto. Per le locazioni commerciali, invece, permane la validità dei patti non scritti, ma con le ben note difficoltà probatorie. In ambito agrario la forma scritta è spesso richiesta solo ad probationem.
  • Patti prematrimoniali: In Italia tali accordi sono tradizionalmente considerati nulli, in ragione della natura dell'istituto matrimoniale. Tuttavia, recenti pronunce (Tribunale di Catanzaro, n. 1620/2025; Cassazione, ordinanza n. 20415/2025) hanno iniziato a riconoscere effetti ad accordi sottoscritti prima o durante il matrimonio, purché non violino diritti inderogabili e siano equi. In casi specifici, persino una chat WhatsApp, confermata da testimoni, è stata ritenuta valida per statuire obblighi economici come il pagamento di mutui e la rinuncia all'assegno di mantenimento.
Questi esempi dimostrano l'importanza di valutare caso per caso la necessità di una forma scritta, specie quando l'accordo riguarda diritti o obblighi rilevanti e complessi.