La sentenza della Cassazione introduce nuove regole sull'obbligo di comunicare chi era alla guida in caso di multa. Cosa prevede il Codice della Strada, sanzioni e modalit di ricorso.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha modificato le regole su un punto delicato: la tempistica e l'obbligo per il proprietario del veicolo di dichiarare i dati di chi fosse realmente alla guida durante l'infrazione. Finora, la richiesta di comunicazione dei dati era un passaggio quasi automatico e imponeva l'onere aggiuntivo di individuare sempre il conducente reale, spesso a distanza di settimane o mesi dalla violazione.
Questo tema coinvolge ogni anno migliaia di automobilisti, soprattutto quando la violazione comporta la decurtazione dei punti dalla patente. Le nuove pronunce della Cassazione hanno chiarito in quali circostanze e in quali tempi sia davvero necessario inviare questa comunicazione, offrendo maggiore tutela a chi intende esercitare il diritto di difesa e contestare le infrazioni rilevate tramite sistemi automatici o notifiche postali.
L'obbligo di comunicare i dati del conducente a seguito di una sanzione stradale trova fondamento nell'articolo 126-bis del Codice della Strada. Questa disposizione si applica in tutti i casi in cui la violazione contestata comporta la sottrazione di punti dalla patente, specialmente quando la contravvenzione non è rilevata direttamente su strada ma per mezzo di autovelox, telecamere ZTL, tutor o altri dispositivi automatici. Il proprietario (o chi risulta obbligato in solido secondo l'art. 196 CdS) dispone di sessanta giorni dalla notifica del verbale per fornire i dati anagrafici e della patente della persona che effettivamente conduceva il veicolo al momento dell'infrazione.
Tale obbligo nasce da un principio di equità: la decurtazione dei punti deve colpire solo chi, di fatto, ha commesso la violazione e non può ricadere automaticamente sul titolare del mezzo. La comunicazione va inviata agli organi di polizia che hanno notificato il verbale, utilizzando gli appositi moduli e allegando copia della patente del conducente. Va sottolineato che il pagamento spontaneo della multa non esonera dall'obbligo di comunicare i dati: il dovere di trasmettere le informazioni rimane, indipendentemente dal saldo o meno dell'importo dovuto. La ratio di tale articolo è ribadita da numerose sentenze costituzionali che sottolineano come la sottrazione dei punti sia una pena schiettamente personale e non possa tradursi in una sorta di sanzione collettiva o automatica.
La legge stabilisce con chiarezza il meccanismo: ogni volta che l'infrazione prevede la decurtazione dei punti e non viene contestata immediatamente (per esempio, con una notifica differita), il proprietario o altro soggetto obbligato deve identificare chi stava guidando. Non solo: questo onere si estende anche ai casi in cui il veicolo sia intestato a persone giuridiche, imprese o enti, situazione frequente con le flotte aziendali.
Esistono però numerose situazioni pratiche che complicano l'individuazione del guidatore, come l'uso promiscuo all'interno del nucleo familiare o in ambito lavorativo, oppure i ritardi nelle notifiche che rendono difficile ricostruire chi si trovasse effettivamente alla guida. Nei casi di veicoli in leasing, noleggio senza conducente o con patto di riservato dominio, l'obbligo si trasferisce al locatario o all'utilizzatore, secondo le specifiche norme di legge in vigore dal novembre 2021.
Quando manca una contestazione immediata, la presenza di un modulo allegato alla notifica indica la necessità di fornire i dati: la mancata presentazione di tale comunicazione dà luogo allo specifico procedimento sanzionatorio che si accompagna alla violazione originaria. Ciò che resta sempre escluso è la responsabilità automatica sulla patente del proprietario: solo chi era alla guida al momento del fatto può vedersi attribuiti i punti decurtati, a tutela del principio di personalità della sanzione.
La mancata comunicazione dei dati del conducente entro i termini comporta un'ulteriore sanzione amministrativa, distinta dalla multa originaria. L'importo per l'omissione, determinato dall'art. 126-bis CdS, va solitamente da 291 a oltre 1.100 euro. Tuttavia, la legge esclude il raddoppio della decurtazione: se nessuno fornisce i dati, non vengono tolti punti a nessuna patente, ma si riceve una seconda pesante multa.
Nel panorama giurisprudenziale, una delle questioni più discusse riguarda la possibilità di dichiarare l'impossibilità a ricordare chi fosse al volante. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 165/2008, ha precisato che non esiste un obbligo di memoria assoluto: la legge consente di giustificare la mancata comunicazione per motivi oggettivi e circostanze concrete. Esempi ritenuti plausibili sono:
Numerosi tribunali ritenevano che la presentazione di un ricorso contro il verbale non sospendesse l'obbligo di comunicare i dati del conducente, esponendo così i cittadini al rischio di ricevere una seconda sanzione, anche più onerosa della prima. La sentenza n. 32988 del 2025 della Corte di Cassazione ha però rimesso ordine: quando il destinatario della multa presenta impugnazione, l'obbligo di comunicare i dati resta sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo o giurisdizionale.
La Suprema Corte ha affermato il principio che l'obbligo di comunicazione non possa sorgere finché la sanzione principale non ha acquisito certezza giuridica. Se il ricorso viene accolto e la multa annullata, cadono tutti gli obblighi accessori, inclusa la comunicazione del conducente. Se invece il ricorso è respinto, sarà l'amministrazione ad inviare una nuova richiesta e solo da quel momento inizieranno a decorrere i sessanta giorni previsti per adempiere.
Questa interpretazione rafforza le garanzie per chi esercita il diritto di difesa e mette fine a un panorama frammentato, fornendo certezza normativa alle procedure e tutelando gli automobilisti da richieste anticipate e sanzioni sproporzionate.
Per evitare il rischio di una seconda sanzione amministrativa, è essenziale rispettare con precisione la procedura e i termini previsti: