La questione della compatibilità tra indennità di disoccupazione (NASpI) e trattamenti di invalidità rappresenta oggi un nodo centrale nella tutela dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa.
L'indennità di disoccupazione NASpI è il sostegno economico che viene riconosciuto a chi perde involontariamente il lavoro dipendente, assicurando risorse temporanee durante la ricerca di una nuova occupazione. I requisiti per accedervi richiedono:
L’importo è collegato alla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni; la durata massima può arrivare a 24 mesi, decrescente in base all’anzianità contributiva.
L'Assegno ordinario di invalidità (AOI) è, invece, una prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo per motivi di salute. I requisiti per averla prevedono:
L’importo dipende dalla storia contributiva e dal sistema di calcolo vigente. L’assegno ha durata triennale, rinnovabile, e non va confuso con la pensione di inabilità permanente.
La NASpI per la disoccupazione e l'assegno ordinario di invalidità sono prestazioni alternative. Secondo la normativa vigente, infatti, l’indennità di disoccupazione non è compatibile con l’assegno ordinario d’invalidità e, se il soggetto dovesse trovarsi nelle condizioni di poter percepire entrambi, deve effettuare una scelta.
Il disoccupato può decidere di sospendere l’assegno ordinario che già percepiva per avere la Naspi e, al termine del periodo di fruizione di tale indennità, potrà tornare ad avere nuovamente l’invalidità.
Questa impostazione è stata, però, riconsiderata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4724/2025. Secondo i giudici:
| Situazione lavorativa | Prestazione accessibile | Limiti/Note |
| Titolare di AOI, disoccupazione sopravvenuta | NASpI + AOI | Cumulabili se in possesso dei requisiti |
| Titolare di NASpI, AOI sopravvenuto | Opzione tra AOI e NASpI | Necessaria scelta; decadono i periodi residui di NASpI |
| Lavoratore in mobilità | Solo una delle due | Obbligo di opzione espressa |
La ratio della compatibilità tra le due prestazioni risiede nel fatto che rispondono a esigenze differenti: la NASpI tutela la perdita involontaria dell’occupazione, mentre l’assegno di invalidità supporta chi ha subito una riduzione della capacità lavorativa senza precludere l’attività lavorativa stessa.
Nel caso di cessazione involontaria del lavoro, compreso il licenziamento a seguito di inabilità alla mansione, il lavoratore può avviare la procedura di richiesta delle prestazioni, attenendosi ai seguenti passaggi: